Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 8
Art. 8.
Provvedimenti disciplinari
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 14 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.
3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al comitato di cui all'articolo 11 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nonche' all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.
Provvedimenti disciplinari
1. In caso di inosservanza degli obblighi convenzionali il Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali, adotta, sentito l'interessato, uno dei provvedimenti di cui all'articolo 14 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
2. Avverso la decisione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro quindici giorni dalla data della relativa comunicazione, alla suindicata Direzione generale del Ministero della salute, la quale, sentita la commissione di cui all'articolo 32 del presente regolamento, decide in via definitiva entro trenta giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.
3. L'esito del procedimento disciplinare e' comunicato al comitato di cui all'articolo 11 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, nonche' all'ordine dei medici territorialmente competente per i provvedimenti o iniziative di competenza.