Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 21
Art. 21.
Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attivita' connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 8, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici ambulatoriali e' corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58 per ogni ora di incarico.
Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02 corrisposta ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale n. 227 del 1998, e che non e' valutabile agli effetti del premio di operosita', e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli incrementi periodici per fasce e scatti di anzianita' nella misura calcolata alla stessa data.
3. Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.
Obiettivi di programmazione, di collaborazione medico-legale ed esecuzione di prestazioni di particolare impegno professionale
1. Tenuto conto dei peculiari compiti affidati ai medici ambulatoriali, con particolare riferimento alle attivita' connesse alle visite biennali, alle visite preventive d'imbarco, alle prestazioni urgenti di diagnosi e cura, a quelle di particolare impegno professionale eseguibili nelle strutture degli uffici SASN e a quelle concernenti le visite psicoattitudinali ai richiedenti il rilascio o il rinnovo di licenze ed attestati aeronautici, tenuto altresi' conto della necessita' di favorire la partecipazione ai processi collaborativi e programmatori promossi dal Ministero della salute, ai fini del perseguimento di una migliore, efficace e tempestiva assistenza al personale navigante, anche con riferimento alle prestazioni previste dal comma 8, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, ai medici ambulatoriali e' corrisposto un emolumento aggiuntivo di euro 1,58 per ogni ora di incarico.
Tale emolumento aggiuntivo, che sostituisce la somma di euro 1,02 corrisposta ai sensi dell'articolo 21 del decreto ministeriale n. 227 del 1998, e che non e' valutabile agli effetti del premio di operosita', e' corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Ai medici in servizio alla data del 1 gennaio 1995 compete il compenso di cui al comma 1 del presente articolo, maggiorato degli incrementi periodici per fasce e scatti di anzianita' nella misura calcolata alla stessa data.
3. Sull'ammontare complessivo si applica un ulteriore incremento del 2,3 per cento dal 1 gennaio 1999 e del 1,4 per cento dal 1 gennaio 2000. Gli incrementi sono calcolati sull'importo risultante dall'applicazione della precedente percentuale.