Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 12
Art. 12.
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.
Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.
Aggiornamento professionale obbligatorio
1. I medici che operano esclusivamente per il Ministero della salute sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo.
2. I medici che operano anche per le aziende U.S.L., fermo restando quanto previsto dall'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000, sono tenuti a partecipare ai corsi speciali organizzati dal Ministero della salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali.
3. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di missione nella misura prevista per i dipendenti dello Stato con la qualifica di dirigente.
4. Durante l'espletamento dei corsi obbligatori i medici partecipanti sono considerati in permesso retribuito.
5. Le ore di corso che superano il normale orario giornaliero sono retribuite a parte, ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000.
6. L'ufficio SASN competente puo' riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio - formazione permanente, nei limiti di 32 ore annue, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle aziende U.S.L. ed ai seminari, ai congressi, ai convegni e ad alle altre manifestazioni consimili compresi nei programmi delle suindicate aziende, nonche' ai corsi organizzati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione con concessione del relativo permesso retribuito senza ulteriori oneri a carico dello stesso.
Il suddetto limite e' elevato a 40 ore annue per i medici di medicina generale titolari anche di incarico di assistenza primaria per il Servizio sanitario nazionale.