Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
Art. 7
Art. 7.
Doveri e compiti dello specialista
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 lo specialista, per la parte di competenza, deve:
a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro;
c) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
d) prescrivere le specialita' ed i prodotti galenici;
e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;
g) effettuare le visite mediche di 1a, 2a e 3a classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.
Doveri e compiti dello specialista
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 2000 lo specialista, per la parte di competenza, deve:
a) annotare i dati diagnostici e terapeutici sull'appendice al libretto sanitario dell'assistito;
b) contribuire alla formulazione del giudizio medico-legale circa l'idoneita' al lavoro;
c) svolgere attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
d) prescrivere le specialita' ed i prodotti galenici;
e) recarsi in aeroporto o a bordo di navi in navigazione, in porto o in rada, per visitare ed eventualmente accompagnare in ospedale assistiti ammalati nei casi in cui le condizioni fisiopatologiche degli stessi lo richiedano;
f) inoltrare all'ufficio SASN competente per territorio, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione sul modello predisposto dal Ministero della salute dalla quale risultino tutti gli incarichi, le attivita' e le situazioni in atto comunque influenti ai fini dell'applicazione degli istituti normativi ed economici previsti dal presente contratto, con l'impegno a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno;
g) effettuare le visite mediche di 1a, 2a e 3a classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per l'accertamento iniziale o periodico dell'idoneita' al volo dei richiedenti licenze o attestati aeronautici e rilasciare le relative certificazioni.