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Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. (041U0401)

Art. 7

Art. 7.

Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all'art. 5, terzo comma, devono essere indicati, per ciascun iscritto, oltre che le generalita', il grado civile rivestito, il ruolo di appartenenza, le specifiche attribuzioni civili, la residenza, l'ufficio presso il quale l'iscritto presta servizio civile e il grado militare di equiparazione in conformita' delle tabelle di cui all'art. 1, nonche', per coloro che siano soggetti ad obblighi militari, il distretto di appartenenza.