Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. (041U0401)
Art. 49
Art. 49.
Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorita' giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.
Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorita' giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.