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Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante. (041U0401)

Art. 21

Art. 21.

Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del Regio esercito che lo assume in forza deve farne segnalazione al distretto militare di leva dell'interessato. Il distretto provvede alla iscrizione del militarizzato stesso nel ruolo mod. 105 ed all'impianto del foglio matricolare, annotando su entrambi i documenti la seguente variazione: «Riformato dagli organi di leva in data .... li ....».

Dopo tale variazione, verra' iscritta quella indicata nel primo comma dell'art. 17.