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Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

Art. 1.



I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermita' conseguenti da eventi di guerra o di servizio, sempreche' per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermita' sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermita' debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, e' concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.