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Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)

Preambolo
Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e lo successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, che approva l'ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, e le successive modificazioni;
Ritenuto necessario di migliorare per i militari nativi dell'Africa Orientale Italiana il trattamento stabilite dai citati ordinamenti nei riguardi dei riformati per eventi di guerra o di servizio e delle famiglie dei deceduti, nonche' di estendere a tutti i detti militari la concessione della pensione ordinaria gia' stabilita per gli eritrei;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica; Abbiamo decretato e decretiamo:
Titolo I.
Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale italiana riformati ed ai congiunti di quelli deceduti.

Art. 1.



I militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermita' conseguenti da eventi di guerra o di servizio, sempreche' per questo ultimo caso non emerga colpa o negligenza da parte del riformato, hanno diritto ad una pensione vitalizia corrispondente alla paga giornaliera aumentata di un quinto, alla paga giornaliera, e alla paga giornaliera diminuita di un terzo, se la infermita' sia ascritta rispettivamente alla prima, seconda o terza categoria della tabella allegata al decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1003.

Qualora l'infermita' debba invece ascriversi alla quarta categoria della tabella medesima, e' concessa ai militari interessati una gratificazione, per una volta tanto, pari a quindici mesi della paga giornaliera.

Art. 2.



Quando non si possa emettere un giudizio definitivo sulla gravita' delle lesioni o malattie che rientrerebbero nella prima, seconda o terza categoria, specie quando non vi siano elementi sicuri per stabilire il carattere permanente delle infermita' riscontrate, non si fara' luogo all'assegnazione della categoria, ma verra' liquidato un assegno rinnovabile in misura uguale alla pensione che potrebbe spettare se fossero permanenti i disturbi constatati.

La durata dell'assegno, da determinare in base a parere medico, sara' non inferiore ad un anno e non superiore a tre.

Al termine del periodo stabilito si procedera' a nuovo accertamento sanitario, in seguito al quale dovra' assegnarsi definitivamente quella pensione o gratificazione che potra' spettare al militare in base alle ultime constatazioni mediche.

Agli effetti sopraindicati il nuovo accertamento sanitario potra' essere fatto anche prima dello scadere del periodo di assegno quando l'interessato ne faccia domanda o quando risulti in modo evidente, per rapporti di autorita' competenti, che le condizioni del militare siano migliorate in modo da permettergli di attendere a lavoro proficuo.

Art. 3.



Agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana morti per ferite, lesioni,. malattie riportate a causa di servizio e' concessa, fino al compimento del quattordicesimo anno di eta', una pensione nella seguente misura giornaliera:

L. 1,20 per un orfano;

L. 1,70 per due orfani;

L. 2,20 per tre orfani;

L. 2,70 per quattro o piu' orfani.

La concessione stessa e' estesa agli orfani dei militari nativi dell'Africa Orientale Italiana riformati per infermita' ascritte alla prima, seconda o terza categoria deceduti dopo di essere stati ammessi a fruire della pensione di cui all'art. 1 per aggravamento dell'infermita' che ha determinato l'assegnazione della pensione.

Il pagamento delle pensioni concesse agli orfani di cui ai comuni precedenti e' effettuato alle persone che, secondo le consuetudini locali, ne hanno la tutela ed in presenza degli orfani stessi per accertarne la esistenza in vita.

Art. 4.



Indipendentemente dalla pensione agli orfani, al coniuge superstite od, in mancanza, agli ascendenti del militare deceduto nelle circostanze di cui all'art. 3, e' concesso, una volta tanto, un sussidio in misura non superiore a mesi sei della paga giornaliera percepita dal defunto, tenuto conto delle condizioni finanziarie degli interessati, del grado e dell'anzianita' di servizio, nonche' della condotta in servizio militare del defunto.

Art. 5.



Agli effetti dei precedenti articoli si considerano come avvenute per eventi di guerra la morte dei militari per maltrattamenti o per mancanza di cure durante la prigionia e le infermita' contratte dagli stessi in conseguenza dei disagi subiti nello stato di prigionia.

Art. 6.



L'accertamento del diritto alla pensione, gratificazione o sussidio di cui agli articoli precedenti e l'emanazione del relativo decreto di concessione, sono di competenza dei Governi dell'Africa Orientale Italiana nei cui territori risiedono i militari o i loro congiunti, ed a carico dei quali grava la relativa spesa.

Ove, pero', il fatto che da luogo all'assegnazione del beneficio si verifichi durante il servizio in Libia di militari nativi dell'Africa Orientale Italiana, la spesa e' a carico del bilancio del Governo della Libia, che provvede all'emanazione del decreto di concessione osservando anche nei confronti dei congiunti dei militari deceduti le norme dell'art. 81 dell'Ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608.

Art. 7.



In materia di pensioni, gratificazioni e sussidi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e' ammesso ricorso al Governatore, e, contro la decisione di questi, al Ministro per l'Africa Italiana.

Il ricorso e' trasmesso al Ministro pel tramite del Governatore generale Vice Re.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 6 contro le decisioni del Governatore generale della Libia e' ammesso corso al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 8.



Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a si estendono ai casi di infermita', lesioni e decessi dipendenti da fatti d'armi o da eventi di servizio verificatisi dal 4 dicembre 1934-XIII.

Pero' gli effetti economici delle nuove concessioni di pensioni non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque, per i militari riformati per infermita' di terza categoria al compimento del diciottesimo mese dalla data della riforma.

Art. 9.



Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei riguardi dei gregari delle bande armate regolari ed irregolari formate od impiegate per esigenze militari e degli orfani od altri congiunti dei gregari stessi.
Titolo II.
Pensioni ordinarie e gratificazioni di congedamento ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 10.



Ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana che hanno compiuto sotto le armi, anche in diversi territori dell'Africa Orientale medesima e della Libia, un servizio minimo di venticinque anni dei quali gli ultimi quindici continuativi, e' concessa una pensione pari a un quarto della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.

La misura di tale pensione e' elevata a due quinti, alla meta' ed a tre quinti di detta paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente trenta, trentacinque, quaranta anni di servizio.

Art. 11.



Ai militari nativi dell'Africa, Orientale Italiana che vengono congedati dopo dieci o piu' anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui ai precedente articolo, puo' essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi di paga quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestato.

La gratificazione di congedamento puo' essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, ma con l'aumento globale di lire centocinquanta per i muntaz, lire trecento per i bulucbasci e lire cinquecento per gli sciumbasci e per gli jusbasci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari che, non avendo compiuto dieci anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi.

Il Governatore, pero', qualora considerazioni speciali lo consiglino, puo' derogare a tale norma e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore a tre mesi della paga percepita dal militare al momento in cui chiede il congedo.

Art. 12.



Agli effetti degli articoli 10 e 11 il servizio continuativo e' computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare nell'Africa Orientale Italiana o in Libia, sempre che tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuita'.

La spesa relativa alla gratificazione concessa in applicazione di tale disposto, nel caso di militari che abbiano prestato il loro servizio in Libia ed in Africa Orientale Italiana, e' ripartita fra i bilanci della Libia e dell'Africa Orientale Italiana in proporzione degli anni di servizio prestato in ciascuno dei due territori.

Pel militare che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto al premio previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento per i Regi Corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica, approvato con Regio decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dall'art. 11 del presente decreto e il premio suddetto.

I militari che dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dall'art. 11, vengano riammessi in servizio, ed acquistino successivamente il diritto alla pensione, sono tenuti a restituire l'ammontare della gratificazione stessa.

L'importo della pensione verra', all'uopo ridotto d'ufficio nella misura di un quinto, fino a totale estinzione del debito.

Art. 13.



La pensione o gratificazione, di cui agli articoli 10 e 11, viene concessa dai Governatori, su proposta dei comandi delle truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedelta' e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratificazione i licenziati e gli espulsi dal servizio a norma del regolamento di disciplina vigente per i militari stessi nonche' i congedati per motivi disciplinari.
Titolo III.
Disposizioni comuni.

Art. 14.



Agli effetti della concessione di pensioni, gratificazioni e sussidi previsti dal presente decreto, la paga giornaliera da prendere come base e' quella percepita dal militare all'atto del decesso, del fatto che diede luogo alla riforma o della cessazione dal servizio militare compresi gli aumenti periodici dovuti ad anzianita' di grado od a rafferma.

Le anzidette concessioni vengono calcolate, per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'ordinamento militare por il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, in base alla detta paga ridotta di una lira.

Per il computo delle pensioni, gratificazioni e sussidi i mesi sono calcolati sempre di trenta giorni.

Art. 15.



Le quote di pensione sono pagate a mensilita' maturate su presentazione ad una autorita' militare, civile o consolare di apposito libretto costituito da un estratto del decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi rinnovabili a madre e figlia dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Il libretto e' munito di fotografia del titolare, o, nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, della fotografia degli orfani e di quella del tutore.

In quest'ultimo caso debbono essere indicati nominativamente tutti gli orfani e la data in cui ciascuno di essi compira' il quattordicesimo anno di eta' ai fini della cessazione o riduzione della pensione.

Art. 16.



Le pensioni previste dal presente decreto non sono riversibili, salvo l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 3, e non sono cedibili ne' sequestrabili.

Art. 17.



Perdono diritto al godimento della pensione i titolari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 10 che:

a) acquistino la cittadinanza di uno Stato estero;

b) riportino condanne per reati politici o militari.

Perdono inoltre diritto al godimento della pensione di cui all'art. 10 i militari che dopo il congedamento si rendono colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo. Comunque il diritto a percepire la pensione concessa in base all'art. 10 rimane sospeso durante la espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale.

Art. 18.



Le rate di pensione non domandate entro due anni dal titolare o dal tutore nel caso di pensione concessa a favore di orfani di militari deceduti, sono prescritte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La mancata riscossione della pensione per tre anni consecutivi fa decadere ogni diritto inerente alla pensione stessa. Il Governatore, pero', con proprio decreto motivato, puo' riconoscere nell'uno o nell'altro caso, che la mancata riscossione delle rate sia dovuta a comprovati gravi motivi e determinare la data di inizio di questi, reintegrando dalla data medesima i titolari nei loro diritti, salvo, in ogni caso, gli effetti della prescrizione biennale che eventualmente si fosse in precedenza verificata.
Titolo IV.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 19.



Sono abrogati:

- in materia di pensioni e gratificazioni ai militari riformati e di sussidi ai congiunti di quelli deceduti gli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con Regio decreto 17 dicembre 1931-IX, n. 1786, gli articoli 92, 93, 94, 95 e 96 dell'Ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, nonche' ogni altra disposizione emanata con provvedimenti governatoriali.

Rimangono pero' ferme le concessioni previste dai citati articoli per gli eventi verificatisi anteriormente al 4 dicembre 1934-XIII:

- in materia di pensioni ordinarie e di gratificazioni di congedamento l'art. 81 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, sostituito dal R. decreto 18 marzo 1935-XIII, n. 496, e l'art. 99 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 20.



Il testo dell'art. 100 dell'Ordinamento militare del Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia approvato con Regio decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, e' sostituito dal seguente:

«Agli effetti delle ritenute per punizioni si tiene conto soltanto della paga propriamente detta e degli aumenti periodici dovuti a rafferme».

Art. 21.



La disposizione del secondo comma, dell'art. 14 si applica, nei riguardi delle pensioni, gratificazioni e sussidi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 4, soltanto alle concessioni per eventi verificatisi dopo l'entrata, in vigore del decreto stesso.

Per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'Ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall'art. 11 non puo' essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.



Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 6 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Teruzzi - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, foglio 96. - Mancini