Pensioni, gratificazioni e sussidi ai militari nativi dell'Africa Orientale Italiana. (040U0874)
Art. 21.
La disposizione del secondo comma, dell'art. 14 si applica, nei riguardi delle pensioni, gratificazioni e sussidi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 4, soltanto alle concessioni per eventi verificatisi dopo l'entrata, in vigore del decreto stesso.
Per i militari che fruiscono della paga giornaliera stabilita dall'Ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, la gratificazione di congedamento prevista dall'art. 11 non puo' essere inferiore a quella che sarebbe ad essi spettata qualora il congedo fosse avvenuto il giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.