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Approvazione del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili. (029U0970)

Art. 21


Art. 21.

Agli effetti dell'art. 8, parte 1ª, del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, per le spese che fanno carico al bilancio degli archivi notarili sara' aperto un conto corrente postale in Roma, intestato: «Ministero della giustizia e degli affari di culto - Archivi notarili», dal quale saranno prelevate le somme che il Ministero mettera' a disposizione degli archivi stessi per le spese delegate ai capi di essi. Tali somme saranno ripartite fra gli archivi e versate in deposito su di un conto mod. B aperto a ciascuno di essi presso l'ufficio postale del luogo, dal quale saranno prelevate, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, quelle somme che occorreranno ai bisogni ordinari degli archivi, nei limiti stabiliti dall'art. 15, mentre i prelevamenti aventi carattere straordinario saranno eseguiti in base a speciale autorizzazione ministeriale da allegarsi all'ordine di prelevamento.

Il passaggio delle somme dal conto corrente postale ai vari conti a deposito mod. B sara' fatto con assegni tratti a favore dei capi degli archivi, con clausola di commutazione in deposito sul conto mod. B ad essi rispettivamente intestato.

E' vietato fare prelevamenti dai depositi a disposizione sul conto mod. B degli archivi oltre i limiti delle assegnazioni fatte col conto delle spese delegate o con ulteriori autorizzazioni o delegazioni, e, in ogni caso, oltre i bisogni degli archivi stessi o per somme di cui non si abbia la certezza di erogazione immediata o che si debbano o si possano pagare a mezzo di mandati diretti sul conto a deposito suddetto.

Il limite dei prelevamenti da farsi dai capi di archivio a loro favore, a norma del precedente art. 16, sara' dal Ministero della giustizia comunicato al principio dell'esercizio e, sempre quando vi siano variazioni in aumento, agli uffici postali presso cui e' aperto il conto mod. B. Per i pagamenti disposti, con mandati mod. C 1, a favore di terzi non vi e' alcun limite.

Sono estese ai capi degli archivi notarili, in caso di prelevamenti dal conto a deposito mod. B di somme oltre i limiti sopra stabiliti, le penalita' comminate dall'art. 346 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.