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Approvazione del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili. (029U0970)

Art. 13


Art. 13.

Per la gestione patrimoniale e finanziaria gli archivi tengono:

a) l'inventario dei beni esistenti presso ognuno di essi;

b) il prospetto delle variazioni all'inventario;

c) il libro giornale di cassa;

d) il registro degli ordini di pagamento;

e) il registro delle somme da riscuotere e di quelle da pagare;

f) il registro delle cessioni di stipendio;

g) il registro degli onorari proporzionali dovuti ai notari o ai loro eredi.

In corrispondenza alle scritture di cui alle lettere a), c) ed f) sono tenute altre analoghe scritture riassuntive presso la Ragioneria centrale.

Ogni operazione deve avere nel rispettivo registro la corrispondente numerazione d'ordine e, nel registro inventari, la registrazione dei beni deve avere, oltre la numerazione generale, anche una numerazione per categoria (immobili - mobili ed arredi - libri).

Non sono consentite cancellature o abrasioni e le correzioni devono essere fatte con registrazioni successive.

Le registrazioni sul libro giornale di cassa devono specificare l'atto in conformita' alla richiesta e in modo da consentire sempre la identificazione dell'operazione compiuta.