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Riunione dei comuni di Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore in un unico Comune denominato «Castelluccio», ed aggregazione della frazione Agromonte del comune di Castelluccio Superiore a quello di Latronico. (028U0804)

Art. 1.



Il comune di Castelluccio Superiore, eccettuata la frazione Agromonte, e quello di Castelluccio Inferiore sono riuniti in unico Comune denominato «Castelluccio» con la sede municipale a Castelluccio Inferiore. ((1))

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 aprile 1935, n. 722 ha disposto(con l'art. 1, comma 1) che "I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico".