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Riunione dei comuni di Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore in un unico Comune denominato «Castelluccio», ed aggregazione della frazione Agromonte del comune di Castelluccio Superiore a quello di Latronico. (028U0804)

Preambolo
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.



Il comune di Castelluccio Superiore, eccettuata la frazione Agromonte, e quello di Castelluccio Inferiore sono riuniti in unico Comune denominato «Castelluccio» con la sede municipale a Castelluccio Inferiore. ((1))

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

AGGIORNAMENTO (1)


La L. 18 aprile 1935, n. 722 ha disposto(con l'art. 1, comma 1) che "I comuni di Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore, riuniti con R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, in unico Comune denominato Castelluccio, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti alla loro unione, ferma restando l'aggregazione, disposta con lo stesso decreto, della frazione Agromonte al comune di Latronico".

Art. 2.



La frazione Agromonte e' aggregata al comune di Latronico.

Con successivo decreto sara' provveduto alla delimitazione del territorio della frazione anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 197. - Casati.