Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (027U2801)
Art. 21
Art. 21.
((Qualora sussistano zone occupate o disponibili, che risultino inutilizzabili agli usi armentizi, stradali e ad altri fini pubblici e che, per la loro ubicazione, estensione e natura non possono ricevere destinazione migliore e diversa da quella che gia' hanno o da quella per la quale sono richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' consentirne la legittimazione o la vendita anche prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17.))