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Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (027U2801)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante il passaggio dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia dal Ministero delle finanze a quello dell'economia nazionale e l'assetto definitivo di tali demani;

Visto il R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, che porta aggiunte e modifiche al Regio decreto suddetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, riguardante l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Belluzzo - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 269, foglio 141. - Casati.

Regolamento

Art. 1


Regolamento riguardante l'assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere.

Art. 1.

Tutti i titoli, carte ed elenchi dei tratturi e delle trazzere, gia' compilati in esecuzione delle precedenti norme regolamentari e comprovanti la pertinenza di tali beni al Demanio dello Stato, continueranno ad avere efficacia giuridica ad ogni effetto.

Le aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi suddetti sono disposti dal Ministero dell'economia nazionale ed hanno luogo mediante pubblicazione sul foglio degli annunzi legali delle provincie interessate.

Art. 2


Art. 2.

Ai fini dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, i Comuni, gli altri Enti, e tutti coloro cui sia nota l'esistenza di tratturi, di trazzere, e di usurpazioni o di occupazioni su di essi esistenti, nel termine di mesi due dalla pubblicazione di apposito avviso nel Foglio degli annunzi legali, possono presentare al Commissariato della reintegra, ed all'Ufficio tecnico speciale, sia direttamente, sia per mezzo del Podesta' e degli Uffici finanziari locali, le proposte che ritengono opportune e gli elementi e documenti di cui sono in possesso.

Agli uffici pubblici e' fatto obbligo di dare notizia al Commissariato di reintegra dei tratturi e all'Ufficio tecnico speciale di tutti i documenti riguardanti i tratturi e le trazzere, che siano conservati nei loro archivi, affinche' possano trarsi copie autentiche da concentrarsi presso l'Archivio della dogana delle pecore, per quanto riguarda i tratturi, presso l'Ufficio tecnico speciale per quanto si riferisce alle trazzere.

Art. 3


Art. 3.

In base agli elementi di cui all'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, ed a quelli raccolti ed accertati a norma dell'articolo precedente, il Commissariato per la reintegra dei tratturi e l'Ufficio tecnico speciale per le trazzere procedono:

a) alla generale revisione ed aggiornamento delle piante geometriche gia' formate in occasione di precedenti accertamenti, ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 6;

b) alla identificazione, al rilevamento ed alle altre operazioni necessarie per la delimitazione, terminazione, trasformazione ed assetto definitivo dei tratturi e delle trazzere, per i quali non sussistano precedenti piani di sistemazione, (sia stata, o non accertata anteriormente la demanialita'), ai fini e per gli effetti di cui al successivo articolo 7.

Per i tratturi e le trazzere di nuovo accertamento non potra' procedersi ai lavori di identificazione e sistemazione, se non sia stata previamente, accertata e dichiarata la demanialita'.

Restano ferme le operazioni di revisione, reintegra e sistemazione definitiva che, per alcuni tratturi o tronchi di tratturi, risultino gia' iniziati, in forza della legge 20 dicembre 1908, n. 746, e dei relativi regolamenti, e siano tuttora in corso di esecuzione.

Tanto il completamento quanto l'esecuzione dei suddetti piani avra' luogo con le norme e modalita' stabilite con il presente regolamento.

Le indennita' di campagna, di viaggio e di soggiorno spettanti ai funzionari che procedono ai suddetti lavori di accertamento, identificazione e sistemazione, sono quelle stabilite per il personale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 4


Art. 4.

Il decreto dell'Intendente di finanza che, a norma del penultimo capoverso dell'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1923, autorizza i funzionari del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale ad introdursi, senza alcun preavviso, nelle proprieta' private, per tutte le operazioni di accertamento e revisione, deve essere rilasciato a richiesta e sotto la responsabilita' del Commissariato di reintegra o dell'Ufficio tecnico speciale.

I Comuni possono nominare un loro rappresentante per assistere alle operazioni che si svolgono nei rispettivi territori, ma a loro carico stanno le indennita' ed i compensi dei propri rappresentanti.

Art. 5


Art. 5.

I funzionari incaricati delle operazioni e dei lavori previsti nei precedenti articoli, denunzieranno all'autorita' giudiziaria competente coloro che abbiano tolti o spostati termini lapidei, paletti, picchetti ed altri segnali infissi per eseguire i compiti ad essi affidati.

Art. 6


Art. 6.

Le piante geometriche gia' formate per una parte della rete dei tratturi, in occasione di precedenti reintegre, escluse quelle di cui al penultimo comma del precedente art. 3, debbono essere sottoposte a generale revisione ed aggiornate, segnandovi principalmente:

1° i tronchi delle strade esistenti;

2° tutte le occupazioni permanenti, distinguendo quelle ritenute giustificate da precedenti vendite o legittimazioni, da quelle ritenute «abusive, ed indicando, piu' particolarmente per queste ultime, le costruzioni su di esse esistenti e, possibilmente, la data alla quale le costruzioni stesse risalgono;

((3° gli elementi e i dati di cui ai nn. 4, 5 e 6 del seguente art. 7)).

Art. 7


Art. 7.

Il tracciato dei tratturi e delle trazzere, mancanti di piante geometriche o di corrispondente terminazione, in scala non minore di uno a duemila, deve risultare da un tipo planimetrico comprendente le seguenti indicazioni:

1° la lunghezza e la larghezza normale del tratturo della trazzera, con l'indicazione dei limiti territoriali delle Provincie e dei Comuni e delle proprieta' private fronteggianti il tratturo o la trazzera stessa;

2° l'indicazione dei tronchi di strade esistenti;

3° la riproduzione grafica di tutte le occupazioni permanenti; con la indicazione della natura di ciascuna di esse;

4° tutti i dati occorrenti per il piano di soppressione o restrizione di tutto o parte del tratturo o della trazzera, in conformita' dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244;

5° gli elementi riguardanti il piano di trasformazione stradale di tutto o parte del tratturo o della trazzera;

6° l'indicazione delle zone disponibili per la vendita.

Art. 8


Art. 8.

Per la formazione del tipo planimetrico di cui agli articoli precedenti, e per la reintegra e conseguente terminazione, fanno stato: per l'andamento del tratturo (tratturello o braccio) e della trazzera, l'andamento dell'attuale loro sede, salvi gli spostamenti in base ad elementi di fatto che giustificassero un diverso tracciato; per la larghezza normale, la larghezza di quelle zone che tuttavia si rinvenissero allo stato saldo primitivo fra le proprieta' confinanti, o risultassero gia' determinate da precedenti parziali reintegre, o da altri elementi,

Art. 9


Art. 9.

((I terreni che in base agli accertamenti di cui al capo risultino appartenenti al demanio pubblico armentizio hanno le seguenti preliminari destinazioni: 1° sono conservati totalmente o parzialmente I tratturi e le trazzere che - tenuto conto della natura dei terreni e degli ordinamenti agrari delle regioni attraversate e collegate - risultino necessari ai bisogni dell'industria armentizia ed al suo prevedibile miglioramento e sviluppo; 2° passano a far parte del demanio stradale dello Stato, o sono trasferiti gratuitamente alle Provincie, ai Comuni od ai Consorzi di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le zone tratturali e trazzerali che siano ritenute necessarie ai bisogni della viabilita' e non occorrano al transito degli armenti trasmigranti; 3° sono conservati dallo Stato quei suoli che non occorrendo agli usi anzidetti siano utilizzabili per altri fini pubblici di competenza statale. Nei casi in cui improrogabili esigenze di pubblica utilita' lo richiedano e purche' non ne derivi pregiudizio al transito ed al pascolo degli armenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' consentire alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti che ne facciano richiesta l'occupazione dei suoli tratturali e trazzerali in attualita' di uso pubblico, anche prima che sia accertata la consistenza della via armentizia.))

Art. 10


Art. 10.

((Nel caso che qualche tronco di tratturo o di trazzera rimanga in tutto o in parte compreso nel perimetro urbano e suburbano dell'abitato dei Comuni o loro frazioni, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerate le esigenze edilizie e sanitarie locali, puo' sclassificare anche la parte da conservare ai fini armentizi, a condizione che i Comuni assicurino Il comodo e libero transito degli armenti nei modi stabiliti dal predetto Ministero. Nei terreni da destinare alla viabilita' devono comprendersi anche le aree occupate o da occupare con fossi laterali, piazzuole di scambio, controbanchine, scarpe di rialzo, e - nell'interno dei centri abitati - le piazze, i vicoli e gli spazi adiacenti alle strade necessarie al pubblico transito.))

Art. 11


Art. 11.

((Gli Uffici della reintegra delimitano le zone da conservare o da destinare ai fini di cui al precedente art. 9 e, previa approvazione del Ministero di agricoltura e foreste, provvedono: a) a comunicare, a norma dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, alle competenti Intendenze, gli elementi necessari per iscrivere nei registri di consistenza i terreni riservati agli usi armentizi; b) a consegnare agli Enti interessati ed alle Amministrazioni dello Stato i suoli destinati ai bisogni stradali ed agli altri fini pubblici di competenza statale. Anche dopo l'avvenuta consegna delle zone destinate agli usi stradali, gli armenti trasmigranti continueranno a transitare su di esse sino a quando gli Enti interessati non provvedano diversamente al libero e comodo passaggio degli armenti stessi.))

Art. 12


Art. 12.

((A partire dalla data del verbale di consegna, gli Enti e le Amministrazioni concessionari delle zone destinate ai bisogni della viabilita' ed ai fini pubblici di competenza statale sono obbligati ad iscriverle nei propri elenchi stradali nei registri di consistenza e a provvedere per la loro ulteriore conservazione, tutela e manutenzione. Ove nei termini stabiliti non abbia luogo la prevista destinazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' revocare la concessione, sentito, quando si tratti delle zone destinate ai bisogni della viabilita', il Ministero dei lavori pubblici.))

Art. 13


Art. 13.

((Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deliberi di provvedere alla costruzione delle strade ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e' tenuto ad osservare le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. I lavori, sempre nei limiti della spesa stanziata, a norma dell'art. 17, lettera b), del Regio decreto stesso, sul capitolo 59 dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi futuri, saranno eseguiti, salvo classifica definitiva della strada ai sensi di legge. I sussidi ed i concorsi di spesa che per disposizioni di leggi generali e speciali spetterebbero agli Enti nell'interesse dei quali la strada e' costruita, saranno versati al bilancio statale di entrata quale parziale recupero delle spese sostenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento di cui alle lettere c) e d) del ripetuto art. 17. Qualora tali sussidi e concorsi siano a carico del bilancio del Ministero del lavori pubblici, i lavori di cui sopra non potranno essere iniziati se non dopo avere ottenuto il preventivo nulla osta del Ministero stesso.))

Art. 14


Art. 14.

((Gli Enti consegnatari delle zone destinate alla viabilita' ordinaria e poderale, i quali vogliano procedere alla trasformazione ed al riattamento stradale avvalendosi dei contributi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono farne espressa dichiarazione e presentare agli Uffici di reintegra i seguenti documenti, entro il termine di un anno a decorrere dalla data del verbale di consegna: 1° il progetto esecutivo dei lavori; 2° i pareri richiesti dalla vigente legislazione sulle opere pubbliche; 3° l'estratto dell'elenco In cui la strada risulti regolarmente iscritta. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito per quanto occorra le Amministrazioni interessate, delibera in merito alle suddette richieste, determina la misura degli eventuali contributi, fissa le condizioni che ritiene necessarie, e stabilisce i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, termini che possono essere prorogati dal Ministero stesso qualora concorrano speciali circostanze. I contributi da assegnarsi in forza del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sono cumulabili con quelli previsti dal R. decreto 13 febbraio 1923, n. 215, purche' contenuti nei limiti massimi fissati da questo decreto.))

Art. 15


Art. 15.

((In caso di inosservanza dei termini stabiliti o di inadempienza delle condizioni fissate ai sensi dell'articolo precedente il Ministero puo' pronunziare la decadenza dei contributi assentiti. La decadenza e' pronunziata dietro preavviso di giorni 60 ed e' ad ogni effetto notificata all'Ente ed al Prefetto della provincia.))

Art. 16


Art. 16.

((Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi di cui al precedente art. 14, assegnati in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sulle opere pubbliche sentito il Commissariato di reintegra o l'Ufficio tecnico speciale delle trazzere secondo le rispettive competenze territoriali.))

Art. 17


Art. 17.

((L'Ufficio della reintegra - prima di procedere alla compilazione ed all'aggiornamento della pianta planimetrica di un tronco armentizio - rende noto, mediante avviso da affiggersi nell'albo e nelle localita' piu' frequentate del Comune interessato e da inserirsi nel Foglio degli annunzi legali della rispettiva Provincia, che, subito dopo la determinazione delle zone da conservare o da destinare a norma dell'art. 9, si procede bonariamente alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate ed all'alienazione dei rimanenti suoli di demanio armentizio. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha la facolta' insindacabile di stabilire quali occupazioni debbono essere rimosse e quali legittimate.))

Art. 18


Art. 18.

((Nel termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del Foglio degli annunzi legali, nel quale sia stato inserito l'avviso di cui al precedente art. 17, le Provincie, i Comuni, gli Enti e le Societa' che intendano esercitare il diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 9, lett. a) e b), dei R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, devono presentare le proprie domande all'Ufficio di reintegra e - salvo esonero espressamente accordato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - comprovare il possesso della capacita' e dei mezzi finanziari occorrenti per l'utilizzazione dei suoli ai fini per i quali vengono richiesti. Fra gli Enti a cui spetta il diritto di prelazione sono da comprendere quelli che si propongono fini di colonizzazione interna. Gli Uffici della reintegra rimettono le domande e i documenti con le risultanze degli accertamenti compiuti e con le proposte del caso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che provvede definitivamente.))

Art. 19


Art. 19.

((Per la cessione dei suoli che vengono assegnati in via di prelazione ai sensi dell'art. 9, lett. a) e b) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, il prezzo di stima, dovuto a norma dell'articolo stesso, e' determinato con i criteri di valutazione del seguente art. 24, e ad esso sono applicabili le riduzioni ed agevolazioni previste dall'art. 20 e dal citato art. 24. Tale cessione, oltre ad essere subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e cautele che sono caso per caso stabilite dall'Amministrazione, puo' essere dalla stessa revocata, qualora, nei termini stabiliti, non abbia luogo la destinazione per la quale i terreni furono concessi. La revoca della cessione e' pronunciata col semplice preavviso di giorni 60 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sara' notificato agli interessati.))

Art. 20


Art. 20.

((Scaduto il termine perentorio di giorni 60 a decorrere dalla data di inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, gli Uffici della reintegra provvedono in via bonaria alla ripresa di possesso o alla legittimazione delle zone occupate, nonche' all'assegnazione ai frontisti dei suoli non concessi in via di prelazione ai sensi del precedente art. 18. Gli atti relativi sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I prezzi, i canoni, le penali e i danni sono determinati con le norme di cui al seguente art. 24, ma il loro ammontare puo' in questa sede conciliativa essere ridotto di non oltre il 30 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in favore degli occupatori e dei frontisti che addivengano al rilascio, alla legittimazione ed all'acquisto del suoli nei termini ed alle condizioni loro prestabiliti. Oltre tale limite ogni maggiore riduzione non potra' essere assentita se non previo assenso del Ministero delle finanze. Degli accordi intervenuti i delegati alla reintegra curano che sia redatto processo verbale da trasmettersi all'ufficio finanziario competente per l'ulteriore adempimento delle formalita' di registro, trascrizione, ipoteca e voltura. Alla ripresa di possesso delle zone occupate ed alla consegna di quelle legittimate ed alienate procedono gli Uffici della reintegra in confronto di coloro che risultino in regola con i pagamenti.))

Art. 21


Art. 21.

((Qualora sussistano zone occupate o disponibili, che risultino inutilizzabili agli usi armentizi, stradali e ad altri fini pubblici e che, per la loro ubicazione, estensione e natura non possono ricevere destinazione migliore e diversa da quella che gia' hanno o da quella per la quale sono richieste, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' consentirne la legittimazione o la vendita anche prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17.))

Art. 22


Art. 22.

((Qualora, dopo aver provveduto a quanto e' previsto nei precedenti capi II e III, rimangano ancora terreni da sistemare, gli Uffici della reintegra predisporranno il relativo piano di liquidazione definitiva.))

Art. 23


Art. 23.

((Il piano di liquidazione definitiva e' costituito: 1° dalle piante planimetriche debitamente aggiornate; 2° dall'elenco generale descrittivo delle seguenti categorie di zone comprese nel tronco armentizio e nettamente fra loro distinte: a) zone conservate e destinate agli usi ed ai fini previsti dall'art. 9; b) zone gia' alienate, legittimate o reintegrate con l'indicazione dei proprietari e degli atti di vendita, di legittimazione e di reintegra; c) zone occupate da reintegrare o da legittimare con l'indicazione degli attuali occupatori ed eventualmente dei titoli che ne autorizzarono l'occupazione; d) zone disponibili per la vendita, da assegnare in via di prelazione ai frontisti o da alienare ai terzi, per inesistenza del diritto di preferenza o per decadenza da esso.))

Art. 24


Art. 24.

((Per la legittimazione delle zone occupate e per la vendita del suoli disponibili d'assegnare in via di prelazione ai frontisti, il prezzo di stima e' dall'Amministrazione ragguagliato al valore che le zone ed i suoli avrebbero allo stato saldo nel momento della compilazione del piano. Il suddetto prezzo e' ridotto di un decimo per coloro che ne effettuino il totale versamento non oltre il 30° giorno dalla data di arrivo dell'avviso che sara' loro inviato a mezzo posta. Per le zone occupate da fabbricati ed accessori, qualora l'occupatore preferisca pagare il canone annuo, anziche' il prezzo di stima, il canone e' ragguagliato all'interesse legale del prezzo stesso, ed e' affrancabile col pagamento del prezzo corrispondente al canone capitalizzato al medesimo saggio. Tanto per le zone comunque occupate, quanto per i suoli alienabili, e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire, con le cautele che riterra' necessarie, il pagamento rateale del prezzo di stima entro il termino massimo di anni 10 con l'interesse legale a scalare. I possessori delle zone che risultino occupate abusivamente e siano ammesse a legittimazione o soggette a reintegra sono altresi' tenuti a corrispondere la pena pecuniaria e l'ammontare del danno stabiliti dall'Amministrazione a norma dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158. La pena pecuniaria, concorrendo giusti motivi, puo' essere ridotta nei limiti fissati dall'art. 63 del regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, in favore di coloro che bonariamente regolarizzino i propri rapporti, nei modi stabiliti dall'Amministrazione, entro 30 giorni dalla notifica delle partecipazioni e diffide.))

Art. 25


Art. 25.

((II progetto del piano, corredato dei computi metrici ed estimativi delle zone legittimabili e disponibili per la vendita ed accompagnato da apposita relazione illustrativa, viene trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, disposte le eventuali rettifiche e variazioni, ne ordina la pubblicazione. Sino a quando il piano di sistemazione non abbia avuta completa attuazione e' sempre in facolta' dell'Amministrazione di introdurre aggiunte e modifiche da pubblicarsi nei modi previsti per il piano.))

Art. 26


Art. 26.

((Gli Uffici speciali della reintegra provvedono alla pubblicazione dei piani approvati mediante: 1° deposito di un estratto delle piante planimetriche presso le Intendenze di finanza delle Provincie interessate; 2° inserzione nel Foglio annunzi legali delle Provincie medesime: a) dell'elenco descrittivo delle occupazioni da reintegrare, o da legittimare; b) dell'elenco descrittivo delle zone assegnate ai frontisti aventi diritto a prelazione o alienabili ai terzi; c) di un avviso che gli interessati possono esaminare le piante depositate a tutti gli effetti e nel termine previsto dal seguente art. 27; 3° affissione all'albo dei Comuni interessati di un esemplare del detto Foglio degli annunzi legali e deposito nella rispettiva segreteria di un estratto della pianta planimetrica. Di tale affissione e deposito i podesta' danno notizia con pubblico manifesto, nel quale e' fatta esplicita menzione della facolta', da parte degli interessati, di presentare le proprie osservazioni, nei casi e con le modalita' di cui al seguente articolo. L'Amministrazione, oltre all'adempimento delle dette formalita', puo' disporre la notifica delle risultanze del piano per mezzo del messo comunale e l'invio di avvisi postali raccomandati agli occupatori frontisti che risultino avere interesse ad impugnare le risultanze del piano medesimo.))

Art. 27


Art. 27.

((Chiunque ritenga di avere interesse ad opporsi alle risultanze del piano, deve sotto pena di decadenza, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al n. 2 dell'art. 26, inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la domanda o il ricorso corredati dai documenti giustificativi. Le risultanze del piano non impugnate nel termine suddetto diventano definitive ed esecutive, salvo per l'Amministrazione il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 25. I possessori, in favore dei quali sia stata consentita la legittimazione totale o parziale delle zone occupate, ed i frontisti che siano stati ammessi ad esercitare il diritto di prelazione sulle zone disponibili per la vendita, devono espressamente dichiarare se accettino o rifiutino la legittimazione e l'acquisto preferenziale loro accordati. In caso di silenzio, le facolta' accordate s'intendono accettate con le condizioni rispettivamente stabilite.))

Art. 28


Art. 28.

((L'assegnatario dei suoli disponibili, che sia anche occupatore di zone contigue legittimabili, non puo' accettare o rifiutare la legittimazione di queste o l'acquisto dei primi senza che nello stesso tempo accetti o rifiuti rispettivamente l'acquisto dei suoli disponibili o la legittimazione delle zone legittimabili. La rinuncia alla legittimazione non esime dall'obbligo di pagare la pena pecuniaria e i danni dovuti ai sensi del precedente art. 24. Le zone per le quali l'assegnatario e gli altri aventi diritto non abbiano esercitato la prelazione sono alienate ai terzi, a norma dell'art. 31.))

Art. 29


Art. 29.

((Delle domande e dei ricorsi di cui al precedente articolo 27 viene rilasciata ricevuta all'esibitore da parte dell'Ufficio ricevente. Le domande ed i ricorsi suddetti sono presentati, anche per il tramite delle segreterie dei Comuni o degli Uffici finanziari competenti per territorio, agli Uffici della reintegra, i quali dopo aver provveduto per la loro istruttoria, li trasmettono con le proprie deduzioni e proposte al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sulle domande o sui ricorsi, approva definitivamente il piano e' lo rende esecutivo.))

Art. 30


Art. 30.

((Gli Uffici della reintegra partecipano ai ricorrenti le definitive decisioni adottate dal Ministero in merito alle richieste fatte ed alle contestazioni sollevate, diffidando formalmente tutti gli interessati a sistemare i propri rapporti, e quindi trasmettono il piano stesso alla competente Intendenza di finanza per l'ulteriore esecuzione. Gli Uffici di reintegra curano intanto la ripresa di possesso delle zone soggette a reintegra e procedono man mano alla consegna di quelle legittimate ed alienate in confronto di coloro che comprovino di aver versato le somme dovute.))

Art. 31


Art. 31.

((I suoli, dei quali non sia stata prevista l'assegnazione nel piano e quelli che pur essendo stati assegnati risultino non trasferiti per rinunzia o decadenza degli aventi diritto, sono alienati dalle Intendenze di finanza, mediante contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con le norme in vigore per l'alienazione dei beni patrimoniali dello Stato.))

Art. 32


Art. 32.

((Le legittimazioni, le assegnazioni preferenziali, e le alienazioni dei suoli demaniali, a qualunque titolo e per qualsiasi causa ed uso, s'intendono fatte a corpo, non a misura, e senza alcuna responsabilita' da parte dell'Amministrazione. La legittimazione delle zone su cui siano stati edificati Interi rioni di centri abitati comprende anche le zone occupate da passaggi, viali, accessi riconosciuti necessari per uso delle proprieta' private e simili. Nelle legittimazioni degli edifici isolati sono da comprendere le dipendenze strettamente necessarie, connesse od inservienti, all'uso di essi ed al loro accesso. Quando in dipendenza dell'occupazione siano in atto servitu' in danno del tratturo o della trazzera, il Ministero nel consentire la legittimazione stabilisce se esse debbano essere eliminate, conservate o modificate.))

Art. 33


Art. 33.

((I processi verbali di liquidazione conciliativa di cui all'art. 20, il piano di liquidazione divenuto esecutivo a norma del secondo comma dell'art. 27 e del secondo comma dell'art. 29, nonche' i contratti previsti dall'art. 31 costituiscono titolo per il trasferimento dei suoli' di cui e' disposta la legittimazione e l'alienazione e producono la sdemanializzazione di essi. Sulla base di tali titoli le Intendenze di finanza procedono a spese degl'interessati all'adempimento delle formalita' di registro, trascrizione, ipoteca e voltura. A cura della stessa Intendenza di finanza si procede con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, per la riscossione delle somme dovute e non versate all'atto del trasferimento.))

Art. 34


Art. 34.

((A cominciare dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 17 e sino a quando il piano di liquidazione non sia reso esecutivo a norma del 2° comma dell'art. 30, la trattazione tecnica ed amministrativa delle vertenze pendenti e di quelle che ulteriormente sorgono nei riguardi delle zone comprese nel tronco armentizio che forma oggetto delle operazioni di assetto definitivo e' demandata al competente Ufficio di reintegra. A tal fine le Intendenze' di finanza trasmettono al detto ufficio i documenti relativi.))

Art. 35


Art. 35.

((Salve le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e dello foreste in materia di liquidazione del Demanio armentizio nonche' di erogazione dei fondi stanziati per gli scopi previsti dall'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, le operazioni preparatorie ed esecutive della liquidazione sono affidate agli Uffici di reintegra che vi provvedono sia direttamente, sia a mezzo di sezioni da essi distaccate nelle localita' e per il tempo ritenuto necessario nell'interesse del servizio.))

Art. 36


Art. 36.

((Appena compiuta, in conformita' delle norme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e dal presente regolamento, la generale sistemazione di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze delle provincie interessate provvederanno alla compilazione dei registri di consistenza, in base alle piante geometriche di cui all'art. 26 delle nuove norme, approvate col presente decreto, ed a tutti i documenti e titoli che saranno ad esse opportunamente comunicati.))

Un esemplare dei registri di consistenza, come sopra compilati, sara' rimesso al competente Ufficio tecnico di finanza, ed un estratto di detti registri sara' dato in consegna agli Uffici del registro per la parte dei rispettivi distretti.

Art. 37


Art. 37.

Le Intendenze di finanza possono consentire, senza pregiudizio del libero transito e dell'uso del pascolo consuetudinario degli armenti, l'affitto per uso di pascolo, il taglio degli alberi e bassa macchia esistenti sui tratturi e sulle trazzere, il deposito temporaneo di materiali, l'impianto di pali per condutture elettriche, telefoniche e simili, l'attraversamento del sottosuolo mediante condutture, il transito dei veicoli, le traverse di accesso alle proprieta' confinanti, l'estrazione di brecciame, l'escavazione di piccoli fossi, di pozzi, canali per irrigazione e di scolo, permessi per uso di aia e trebbiatura, sistemazioni precarie, e il mantenimento delle servitu' passive che, pero', non implichino occupazioni di suolo.

Art. 38


Art. 38.

E' di esclusiva competenza del Ministero consentire cosi' le sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67, come le occupazioni permanenti e tutte le altre concessioni eccezionali che non siano espressamente attribuite alla competenza dell'Intendenza.

Art. 39


Art. 39.

L'assentimento di tutte le concessioni e sistemazioni precarie di cui ai precedenti articoli sono subordinate, oltre all'osservanza delle cautele e limitazioni che, caso per caso, si ravvisino opportune, alla condizione che non sia pregiudicata la destinazione sostanziale del tratturo o della trazzera; alla espressa dichiarazione di precarieta' e revocabilita' in qualunque tempo, salvo congruo preavviso da fissarsi nella convenzione, senza diritto a risarcimento; ed al pagamento di un congruo canone, da stabilirsi tenendo conto dell'utilita' che deriva al concessionario e della tolleranza dell'Amministrazione.

Art. 40


Art. 40.

L'affitto dell'erbaggio per uso di pascolo, puo' essere consentito per la durata non superiore ad anni 3, salvo rinnovazione.

Con le opportune cautele e limitatamente ai periodi in cui non avvengono le trasmigrazioni vernotiche e statoni che, le Intendenze possono consentire la falciatura delle erbe, stabilendo nei rispettivi contratti le condizioni necessarie e gli speciali corrispettivi.

Il subaffitto e la subconcessione sono vietati e lo sfruttamento delle erbe si intende limitato al tempo in cui non avvengono le ordinarie trasmigrazioni.

Art. 41


Art. 41.

Per l'affitto di cui al precedente articolo deve, di regola, farsi luogo alla privata licitazione. Questa sara' sperimentata obbligatoriamente, quando concorrano piu' domande intese ad ottenere lo stesso affitto.

Art. 42


Art. 42.

Si intendono escluse, di regola, dal taglio le piante che si trovano in buono stato di vegetazione. Il taglio dello spiname e della bassa macchia, come pure lo scalvo delle piante, possono essere consentiti soltanto nei casi in cui riescano utili al tratturo od alla trazzera.

Art. 43


Art. 43.

I depositi sono, di regola, consentiti nei casi in cui siano giustificati da evidenti necessita' locali non altrimenti soddisfacibili, non impediscano il transito armentizio e purche' sia opportunamente assicurato, alla scadenza della concessione, il ripristino del suolo, e la concessione stessa non sia di durata superiore ad un anno.

Art. 44


Art. 44.

E' consentito il deposito permanente, senza obbligo di ripristino, solo nei casi in cui il materiale serva a ricolmare ed appianare fossi ed avvallamenti preesistenti.

Art. 45


Art. 45.

La infissione di pali sul suolo dei tratturi e delle trazzere e', di regola, da consentirsi giusta la legislazione vigente, subordinatamente pero' alla condizione che la durata non oltrepassi anni 30, salvo rinnovazione, che sia assicurata la incolumita' delle persone e degli armenti trasmigranti e che, infine, oltre al rispetto delle altre clausole che si riterranno opportune caso per caso, il concessionario si obblighi, a richiesta dell'Amministrazione, di spostare o modificare l'impianto senza diritto ad indennizzo.

Il concessionario sara' tenuto a rimuovere gli infissi ed a ripristinare il suolo alla scadenza della concessione, o qualora desista dalla stessa.

Art. 46


Art. 46.

I lavori per l'attraversamento del sottosuolo non dovranno essere di ostacolo o di impedimento al transito armentizio, e dovranno essere compiuti nel tempo strettamente necessario.

In ogni caso dovra' essere garantito il completo ripristino del suolo attraversato, alla scadenza della concessione.

Art. 47


Art. 47.

Sui tratturi e sulle trazzere che sono attraversati nel senso longitudinale da strade, il transito dei veicoli e' limitato alla sede stradale.

E' viceversa vietato sulle zone circostanti e sui tratturi e sulle trazzere non attraversate da strade, ad eccezione dei veicoli che seguono le mandrie.

Le traverse ed i passaggi, che risultano indispensabili per l'accesso alle proprieta' confinanti, possono essere consentiti previa delimitazione della zona strettamente all'uopo necessaria.

Art. 48


Art. 48.

L'escavazione di brecciame puo', in via eccezionale, essere consentita, sempre che risulti, in ogni caso, comprovato l'imprescindibile bisogno, da parte del richiedente, di usufruire di tale concessione, e l'impossibilita' di poterlo diversamente soddisfare. Deve essere del pari assicurato che la zona di escavazione sia opportunamente ricolmata allo scadere della concessione.

Art. 49


Art. 49.

E' di regola consentita la escavazione di piccoli fossi, di canali di irrigazione, purche' ne sia riconosciuta la utilita', nell'interesse dell'agricoltura, ed il richiedente sia gia' in possesso dell'autorizzazione alla derivazione dell'acqua.

Art. 50


Art. 50.

La concessione di zone per uso di aia e di trebbia puo' essere consentita nei luoghi in cui tale uso abbia carattere tradizionale e consuetudinario.

La concessione e' limitata alla durata ed allo spazio riconosciuti strettamente necessari, ed e' subordinata all'assoluto divieto di selciare o di battere il terreno concesso, o di destinarlo ad uso diverso.

Art. 51


Art. 51.

Le Intendenze di finanza, oltre alle attribuzioni conferite con gli articoli precedenti, hanno facolta' di procedere alle sistemazioni precarie di cui al successivo art. 67 e di regolare i rapporti fra l'Amministrazione ed i contravventori per il mantenimento delle servitu' costituite in danno dei tratturi e delle trazzere, anche per inosservanza delle norme in vigore sulla polizia delle strade.

Art. 52


Art. 52.

I tratturi, tratturelli, bracci, riposi, e le trazzere sono sottoposti alle disposizioni vigenti che riguardano la conservazione e la polizia delle strade nazionali del Regno, e all'osservanza delle particolari disposizioni seguenti.

Art. 53


Art. 53.

Compete al Ministero dell'economia nazionale la necessaria azione di vigilanza, manutenzione e tutela sui tratturi e sulle trazzere.

L'esercizio di tale azione si esplica, in via normale, a mezzo delle Intendenze, degli Uffici tecnici di finanza, degli uffici del registro e della Milizia nazionale forestale, e, in via eccezionale, dal Commissariato di reintegra e dall'Ufficio tecnico speciale, dai Podesta' e dai funzionari che venissero espressamente designati dal Ministero.

Art. 54


Art. 54.

Sono estese a tutti i funzionari ed agenti, che, a norma del precedente art. 53, hanno podesta' di vigilanza sui tratturi e sulle trazzere, le facolta' e gli obblighi contemplati dal capo I, titolo IV, del regolamento di polizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni prevedute dal presente regolamento, e per la redazione dei relativi verbali.

Alle Intendenze ed agli Uffici tecnici di finanza sono deferite tutte le attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di competenza del Prefetto e degli uffici del Genio civile.

Art. 55


Art. 55.

I funzionari e gli agenti, che, nell'esercizio delle attribuzioni di vigilanza e di tutela, rilevino la necessita' di speciali provvedimenti conservativi, debbono riferirne subito alla competente Intendenza di finanza, che a sua volta Provoca i provvedimenti del Ministero, salva la facolta', in caso di improrogabile urgenza, di disporre, di concerto con l'Ufficio tecnico di finanza, quelle misure immediate che le circostanze consiglino.

Art. 56


Art. 56.

Il pascolo degli armenti non trasmigranti e di altri animali, il transito dei veicoli non consentito, le manomissioni del suolo e del sottosuolo dei tratturi e delle trazzere, le occupazioni non autorizzate, tanto temporanee quanto permanenti, gli usi non previsti ne' consentiti ed in genere qualsiasi alterazione che alla consistenza e allo stato di fatto o di diritto dei tratturi e delle trazzere derivi dall'opera arbitraria o dall'incuria dei terzi, anche se indirettamente ed involontariamente, sono accertati mediante verbale nei modi prescritti dal successivo art. 59 e sono soggetti alle azioni e sanzioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 57


Art. 57.

Le contravvenzioni al divieto di transito sui tratturi e sulle trazzere sono punibili con l'ammenda di L. 10 estensibili a L. 300, per ciascun veicolo.

Le contravvenzioni per pascolo abusivo sono punite con l'ammenda di L. 0.50 estensibili a L. 3 per ogni capo di bestiame.

La inosservanza del divieto di falciatura, o delle modalita' stabilite per la concessione di falciatura, e' passibile non solo dell'applicazione delle speciali sanzioni stabilite nel contratto, ma anche dell'ammenda, non inferiore al decuplo del valore delle erbe abusivamente tagliate.

Per le occupazioni abusive e' applicabile l'ammenda di L. 1 a L. 10 per ogni mq. di suolo scavato, dissodato od altrimenti occupato.

L'abusivo occupatore e' inoltre obbligato al rilascio della zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonche' di ogni altra opera o lavoro qualsiasi, al risarcimento dei danni, interessi e spese, comprese quelle delle verifiche attuate sul luogo.

E' sempre in facolta' dell'Amministrazione di ordinare ed, occorrendo, eseguire, a spese dell'occupatore, la rimozione dei materiali immessi ed il ripristino del suolo.

Art. 58


Art. 58.

Le altre contravvenzioni non esplicitamente previste dal presente regolamento sono passibili del triplo delle sanzioni pecuniarie stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento di polizia stradale, salvo il limite minimo di L. 10 e massimo di L. 1000 di cui alla lettera d) dell'art. 2 del Regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158.

Art. 59


Art. 59.

Per gli abusi indicati nel precedente art. 56 e per ogni altro atto di contravvenzione alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 324.4, ed al presente regolamento, vien redatto verbale in doppio originale.

Il verbale deve contenere:

1° Il giorno, l'ora ed il luogo in cui fu steso;

2° Il nome, il cognome, la qualita' e la residenza dell'estensore;

3° Il luogo e possibilmente l'epoca, sia pure approssimativa, in cui fu commesso il fatto abusivo, e le circostanze tutte atte a qualificarlo, nonche' le prove e gli indizi esistenti a carico del contravventore;

4° Il nome, il cognome, la paternita', la professione e il domicilio del contravventore, e le dichiarazioni da questi fatte all'atto della contestazione;

5° La firma del contravventore e dei testimoni, se vi sono, e, qualora non sappiano scrivere o ricusino di firmare, la esplicita menzione di tale circostanza;

6° la firma dell'estensore.

Art. 60


Art. 60.

Uno degli originali del verbale e' rimesso al contravventore; nel caso che questi ricusi di riceverlo o non sia personalmente noto, oppure quando non se ne conosca il domicilio, deve farsi di cio' espressa menzione nel verbale. L'altro esemplare e' trasmesso all'Intendenza di finanza, con le proposte dei provvedimenti necessari, per la riduzione delle cose al pristino stato e per riparare o prevenire i danni, per rimuovere i pericoli che possano derivare dall'abuso riscontrato, col calcolo della spesa occorrente per tali provvedimenti e del valore del danno arrecato.

Art. 61


Art. 61.

L'Intendenza di finanza della provincia nel cui territorio l'abuso fu commesso od ebbe prevalente attuazione ordina con proprio decreto - quando ne sia il caso - la rimozione dell'abuso stesso, entro un congruo termine, sotto riserva dell'esecuzione di ufficio, a spese del contravventore, in caso di inosservanza, e stabilisce la somma che il responsabile e' tenuto a pagare a titolo di penalita'.

Art. 62


Art. 62.

Nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di cui al precedente articolo, il contravventore puo' presentare le sue rimostranze e deduzioni all'intendente di finanza, che, ove ne sia il caso, provvede per le modifiche del decreto emesso, e conseguente formale notifica all'interessato.

Entro lo stesso termine, il contravventore puo' ricorrere al Ministero dell'economia nazionale, solo nel caso, pero', in cui contesti la demanialita' del terreno.

Le decisioni dell'intendente nei casi in cui il contravventore abbia presentata rimostranza, ed i provvedimenti del Ministero dell'economia nazionale, hanno efficacia di titolo esecutivo e non sono suscettibili di ulteriori ricorsi o di apposizione sul merito, ne' in sede amministrativa, ne' in sede giudiziaria.

Art. 63


Art. 63.

Prima che sia intervenuta la decisione definitiva, il contravventore puo' presentare domanda di transazione della contravvenzione incorsa, e sulla domanda si pronunzia lo stesso ufficio che e' chiamato a deliberare nel merito.

Di regola, la penale inflitta non puo', per effetto della transazione, essere ridotta oltre i 9 decimi, dovendo la somma da pagarsi essere superiore o almeno uguale a un decimo di quella comminata.

Nei casi di abusiva occupazione o di manomissione, la domanda di transazione non puo' essere accolta, se non previo effettivo rilascio e ripristino del suolo occupato o manomesso, salvo la disposizione di cui all'art. 67.

Il pagamento della somma dovuta a tacitazione della contravvenzione incorsa deve essere fatto all'ufficio del registro competente, nel termine di 20 giorni dall'avviso ricevuto.

In caso di inadempienza il decreto di condanna ha senz'altro esecuzione.

Art. 64


Art. 64.

I funzionari, gli ufficiali ed i militi che hanno rilevata la contravvenzione hanno diritto al quarto della somma effettivamente pagata dal contravventore per penalita', e comunque in guisa da non superare il limite di L. 4000 per i funzionari e per gli ufficiali, e di L. 3000 per i militi. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1318, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, e' integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere".

Art. 65


Art. 65.

Trascorso un anno dalla data del verbale di contravvenzione, senza che sia intervenuto il decreto intendentizio, ogni ulteriore azione in base al verbale stesso e' prescritta.

Art. 66


Art. 66.

Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura coattiva di riscossione in dipendenza di atti contravvenzionali si applicano le disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 67


Art. 67.

Fino a quando non sia stata compiuta la sistemazione definitiva di un tratturo o di una trazzera, le Intendenze di finanza, e, nel caso in cui vi sia stata contestazione di demanialita', il Ministero dell'economia nazionale, possono assentire la sistemazione precaria delle zone che siano state abusivamente occupate purche' l'abusivo occupatore ne abbia fatta domanda nel termine di giorni 30 dalla notifica del decreto e siano osservate le seguenti condizioni:

1° Che l'occupazione non arrechi impedimento al transito armentizio e non crei servitu' vietate dalle leggi a danno del tratturo o della trazzera e del proprietario frontista.

2° Che l'abusivo occupatore riconosca formalmente l'abusiva occupazione e, oltre il versamento delle somme che saranno caso per caso stabilite in via transattiva, si obblighi di pagare il canone annuo che sara' dall'Amministrazione ritenuto congruo.

3° Che l'occupatore accetti di osservare gli altri obblighi che saranno ritenuti necessari.

Art. 68


Art. 68.

Le abusive occupazioni non ammesse a sistemazione precaria, e quelle per le quali gli occupatori non siano addivenuti alla stipula dell'atto di precaria sistemazione, entro il termine di 30 giorni dalla notifica delle decisioni, sono da rimuovere con le norme e procedure stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 69


Art. 69.

Le operazioni per il rilascio ed il ripristino della zona da reintegrare debbono risultare da apposito verbale, corredato da una planimetria riproducente l'occupazione, e redatto, in doppio originale, da un funzionario dell'Ufficio tecnico di finanza.
L'abusivo occupatore sara' diffidato perche', ove creda, assista alle operazioni suddette e sottoscriva il relativo verbale.

Un esemplare di questo e' rilasciato all'interessato; l'altro e' trasmesso all'Intendenza di finanza, la quale, dopo averlo approvato, procede alle opportune variazioni nei registri di consistenza.

In sede di esecuzione dei piani di sistemazione, la reintegra delle zone da conservarsi o da trasformarsi in strade e' affidata ad un funzionario del Commissariato di reintegra dei tratturi, o dell'Ufficio tecnico speciale per le trazzere.

Art. 70


Art. 70.

Le spese per il ripristino delle zone abusivamente occupate sono anticipate dalle Intendenze di finanza, le quali provvedono al rimborso a carico del contravventore, avvalendosi delle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 71


Art. 71.

I giudizi di reintegra e tutte le contravvenzioni in corso alla promulgazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, debbono essere definite sotto l'osservanza delle disposizioni del decreto stesso e del presente regolamento.

Art. 72


Art. 72.

Con successivo regolamento saranno emanate le norme riflettenti le attribuzioni degli uffici e degli organi investiti della trattazione amministrativa e tecnica in materia di tratturi e di trazzere.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
Belluzzo.