Approvazione del regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia. (027U2801)
Art. 13
Art. 13.
((Qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste deliberi di provvedere alla costruzione delle strade ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, e' tenuto ad osservare le norme vigenti per l'esecuzione dei lavori per conto dello Stato. I lavori, sempre nei limiti della spesa stanziata, a norma dell'art. 17, lettera b), del Regio decreto stesso, sul capitolo 59 dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi futuri, saranno eseguiti, salvo classifica definitiva della strada ai sensi di legge. I sussidi ed i concorsi di spesa che per disposizioni di leggi generali e speciali spetterebbero agli Enti nell'interesse dei quali la strada e' costruita, saranno versati al bilancio statale di entrata quale parziale recupero delle spese sostenute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sullo stanziamento di cui alle lettere c) e d) del ripetuto art. 17. Qualora tali sussidi e concorsi siano a carico del bilancio del Ministero del lavori pubblici, i lavori di cui sopra non potranno essere iniziati se non dopo avere ottenuto il preventivo nulla osta del Ministero stesso.))