Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. (025U2537)
Art. 49
Art. 49.
L'incolpato, che sia membro del Consiglio dell'ordine, e' soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello.
Le impugnative contro le deliberazioni del detto Consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso Consiglio.
Contro la deliberazione del Consiglio e' ammesso ricorso alla Commissione centrale in conformita' degli articoli 13 e 16 del presente regolamento.