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Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. (025U2537)

Art. 2


Art. 2.

Ogni ordine provvede alla formazione del proprio albo.

Quando gli iscritti nell'albo non raggiungano il numero di 25, essi saranno iscritti nell'albo di un capoluogo vicino, che sara' determinato dal primo presidente della Corte di appello.