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Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto. (025U2537)

Art. 21


Art. 21.

Nel caso di cancellazione, sara' data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facolta' di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed alla Commissione centrale, in conformita' dei precedenti articoli 10, 13 e 16.

Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato puo' fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potra' presentare ricorso in conformita' dei suindicati articoli 10, 13 e 16.