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Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, e' consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. (025U1478)

Art. 1.




La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e' modificata come segue: «Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella».