Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, e' consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. (025U1478)
Preambolo
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
La voce n. 2 della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, e' modificata come segue: «Industria dei laterizi a mano e a macchina. Per quattro mesi all'anno, fermo restando il disposto della voce n. 27 della presente tabella».
Art. 2.
La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 Settembre 1923, n. 1957, e' modificata come segue: «Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno».
Art. 3.
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, vengono aggiunte le seguenti voci:
30. «Aziende per l'esercizio di impianti idrovori per la bonifica dei terreni, limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. Per cinque mesi all'anno».
31. «Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo. Per tre mesi all'anno».
32. «Fabbriche di ghiaccio artificiale per tutto il personale. Per quattro mesi all'anno, da giugno a settembre».
33. «Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco). Per quattro mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio».
34. «Corderie esercitate all'aperto. Per quattro mesi all'anno».
35. «Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio). Per tre mesi all'anno».
36. «Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, agrocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 7 agosto 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 194. - Casati.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 7 agosto 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1925.
Atti del Governo, registro 239, foglio 194. - Casati.