Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, e' consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. (025U1478)
Art. 2.
La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 Settembre 1923, n. 1957, e' modificata come segue: «Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno».