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Riconoscimento dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» in Milano quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. (025U0547)

Art. 7


Art. 7


Le cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate a professori di Regie universita' e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato.

Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potra' essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualita' richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.

Tutti i professori sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'eta' di 75 anni.