Riconoscimento dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» in Milano quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. (025U0547)
Art. 7
Art. 7
Le cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate a professori di Regie universita' e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato.
Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potra' essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualita' richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.
Tutti i professori sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'eta' di 75 anni.