Riconoscimento dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» in Milano quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. (025U0547)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e specialmente l'articolo 39;
Visti i Regi decreti 3 giugno 1924, n. 986, e 25 luglio 1924, n. 1288;
Vista la domanda presentata dal presidente del Consiglio direttivo dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;
Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (Sezione II);
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano e' dichiarata Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali ai sensi ed agli effetti dell'art. 39 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, e ne e' approvato lo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1925.
VITTORIO EMANUELE.
Nava.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 maggio 1925.
Atti del Governo, registro 236, foglio 32. - Granata.
Statuto
Art. 1
STATUTO
dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi», in Milano.
Art. 1
L'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali, ha personalita' giuridica e autonomia didattica, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi e dei regolamenti che governano i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, salvo le disposizioni particolari stabilite nel regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 986, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Art. 2
Art. 2
Al mantenimento dell'Universita' si provvede oltre che col lascito del fondatore Bocconi, anche con le donazioni, con le rendite ad essa assegnate o che le saranno in seguito assegnate; con i contributi della Camera di commercio di Milano e della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, e con i proventi delle tasse scolastiche.
Art. 3
Art. 3
Il governo dell'Universita' e' esercitato da un Consiglio di amministrazione, da un rettore e da un Consiglio accademico, secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni generali vigenti nei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Art. 4
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica, e patrimoniale dell'Universita' ed e' costituito di non meno di undici e di non piu' di quindici membri.
Di detto Consiglio fanno parte di diritto: l'erede del fondatore o persona da esso designata, il rettore, finche' dura in carica, e un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; quattro membri sono designati, uno per ciascuno dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Provincia, dal comune di Milano e dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; tre membri sono designati dalla Camera di commercio di Milano.
Gli altri membri, da uno a cinque, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, sono nominati dall'erede del fondatore o dalla persona da lui designata, avendo cura che uno dei consiglieri sia sempre scelto tra i laureati dell'Universita'.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica, pel tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.
L'ufficio di presidenza e' costituito dal presidente, dal vice-presidente e da un consigliere delegato ed e' eletto nel suo seno dai Consiglio; rimane in carica quattro anni e puo' essere confermato.
Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Universita'.
Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso.
Il Consiglio puo' anche nominare nel suo seno un Comitato di cinque membri per l'esame e per la risoluzione delle questioni ad esso delegate.
Art. 5
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione nomina il rettore e i professori, nomina e revoca tutto il personale amministrativo, d'ordine e di servizio: delibera sui programmi dei singoli corsi (sentito il Consiglio accademico), sull'esonero delle tasse, sul conferimento di premi e di borse di studio e di perfezionamento, propone all'approvazione del Ministero le eventuali modificazioni allo statuto.
Art. 6
Art. 6
Il rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'Universita'. E' nominato fra i professori di grado universitario, dura in carica un anno ed e' rieleggibile.
Art. 7
Art. 7
Le cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate a professori di Regie universita' e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato.
Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potra' essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualita' richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.
Tutti i professori sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'eta' di 75 anni.
Art. 8
Art. 8
Gli insegnanti formano un collegio che e' presieduto dal rettore e nominano un Consiglio accademico di cinque membri che e' pure presieduto dal rettore.
I componenti del Consiglio accademico debbono essere scelti avendo cura che siano rappresentati tutti i gruppi di materie, insegnate nell'Universita' e cioe' le economiche, le giuridiche, le tecniche, le lingue (per le quali la rappresentanza spetta di diritto al direttore degli insegnamenti di lingue ove esista).
Art. 9
Art. 9
Il Consiglio accademico coadiuva il rettore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate, coordinai programmi dell'insegnamento da sottoporsi al Consiglio di amministrazione, da' pareri su tutte le questioni, sulle quali il Consiglio di amministrazione lo interpelli, e puo' anche presentare di sua iniziativa proposte nell'interesse degli studi.
Art. 10
Art. 10
Il personale amministrativo e' composto di un direttore di segreteria con lo stipendio annuo di L. 15,000, di un segretario con lo stipendio annuo minimo di L. 10,000, di un applicato di segreteria con lo stipendio annuo minimo di L. 5000.
Per il trattamento di quiescenza al personale amministrativo sara' provveduto mediante assicurazione secondo un piano da stabilirsi con speciale regolamento.
11 personale di servizio sara' a cura dell'Universita' iscritte alla Cassa nazionale di previdenza (ramo assicurazioni operai) per tutto il tempo in cui restera' in servizio.
Art. 11
Art. 11
L'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» rilascia la laurea di dottore in scienze economiche e commerciali.
Per l'ammissione degli studenti valgono le stesse norme vigenti presso i Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Art. 12
Art. 12
Le tasse scolastiche da corrispondersi dagli studenti sono le seguenti:
1° tassa di immatricolazione, L. 300;
2° tassa di iscrizione annuale, L. 800;
3° tassa annuale per gli esami speciali, L. 150;
4° sopratassa per l'esame di laurea, L. 75;
5° tassa di diploma, L. 300.
La tassa di iscrizione, la tassa per gli esami speciali e la sopratassa per gli esami di laurea valgono pel solo anno accademico per il quale sono state pagate.
Gli uditori per singole materie devono pagare una tassa di L. 200 per materia, e una tassa di esame di L. 150.
Gli uditori per tutte le materie, di un corso devono pagare una tassa di iscrizione di L. 1200 e una tassa di L. 150.
Art. 13
Art. 13
Al personale dell'Universita' si applicano le stesse norme stabilite per il personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Art. 14
Art. 14
Per ogni certificato, copia o estratti di atti e registri di cui si faccia domanda alla segreteria si deve pagare all'Universita', un diritto di segreteria di L. 3 oltre il costo della carta bollata e della corrispondente marca, per il rilascio del diploma di laurea un diritto di L. 3.50.
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
Nava.