Riconoscimento dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» in Milano quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali. (025U0547)
Art. 4
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica, e patrimoniale dell'Universita' ed e' costituito di non meno di undici e di non piu' di quindici membri.
Di detto Consiglio fanno parte di diritto: l'erede del fondatore o persona da esso designata, il rettore, finche' dura in carica, e un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale; quattro membri sono designati, uno per ciascuno dal Ministero della pubblica istruzione, dalla Provincia, dal comune di Milano e dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; tre membri sono designati dalla Camera di commercio di Milano.
Gli altri membri, da uno a cinque, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio, sono nominati dall'erede del fondatore o dalla persona da lui designata, avendo cura che uno dei consiglieri sia sempre scelto tra i laureati dell'Universita'.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri del Consiglio, eletti in surrogazione di altri, restano in carica, pel tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori.
L'ufficio di presidenza e' costituito dal presidente, dal vice-presidente e da un consigliere delegato ed e' eletto nel suo seno dai Consiglio; rimane in carica quattro anni e puo' essere confermato.
Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Universita'.
Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso.
Il Consiglio puo' anche nominare nel suo seno un Comitato di cinque membri per l'esame e per la risoluzione delle questioni ad esso delegate.