Riconoscimento dell'Universita' di Urbino come Universita' libera cd approvazione del relativo statuto. (025U0230)
Art. 49
Art. 49
A sostenere la prima parte dell'esame di diploma verra' ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto.
Il detto esame consiste nelle seguenti prove pratiche:
a) analisi chimica qualitativa di una miscela di almeno tre sostanze minerali;
b) preparazione di un prodotto chimico-farmaceutico;
c) riconoscimento di un composto chimico farmaceutico e ricerche di sue impurezze;
d) discussione innanzi alla Commissione esaminatrice sui risultati delle precedenti prove pratiche.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475)).