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Riconoscimento dell'Universita' di Urbino come Universita' libera cd approvazione del relativo statuto. (025U0230)

Art. 39


Art. 39


I provvedimenti disciplinari persi a carico degli studenti devono essere registrati nella carriera scolastica di essi, e trascritti conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

I provvedimenti disciplinari presi in altra Universita' o Istituto superiore, e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicati nella Universita' di Urbino, qualora lo studente punito vi si trasferisca.