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Riconoscimento dell'Universita' di Urbino come Universita' libera cd approvazione del relativo statuto. (025U0230)

Art. 1.


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Universita' di Urbino e' riconosciuta come Universita' Libera, appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'articolo 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Fedele.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 marzo 1925.

Atti del Governo, registro 234, foglio 51. - Granata.

Statuto

Art. 1


Statuto della libera Universita' degli studi dl Urbino.

Art. 1


L'Universita' degli Studi di Urbino appartiene alla categoria di cui all'art. 1, n. 2 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Essa e' costituita delle seguenti Facolta' e Scuole:

1° Facolta' di giurisprudenza;

2° Scuola di farmacia.

E' autonoma ed ha personalita' giuridica ai sensi del predetto decreto.

E' disciplinata nel suo funzionamento dalle leggi e dai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento Universitario e dalle norme del presente statuto.

E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a norma del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 2


Art. 2


Al mantenimento dell'Universita' contribuiscono:

a) la Provincia;

b) il Comune;

c) gli altri eventuali sovventori.

Al mantenimento stesso sono altresi' devolute le rendite

nette dell'intero patrimonio universitario e le tasse scolastiche.

Art. 3


Art. 3


Il Rettore e' eletto fra i professori stabili a maggioranza di voti dal Consiglio generale dei professori, e dura in carica un ((biennio)).

Puo' essere riconfermato. L'elezione e' valida, se ottenuta a maggioranza assoluta di voti da parte degli intervenuti alla votazione. A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di grado.

Art. 4


Art. 4


Il Collegio generale dei professori viene convocato:

a) per provvedere alla nomina del Rettore:

b) per deliberare su domande proposte dal Ministero;

c) ogni qualvolta il Rettore lo crede opportuno o su richiesta di almeno tre professori;

d) per sentire la relazione annua del Rettore sull'andamento dell'Universita'.

Art. 5


Art. 5


I Consigli della Facolta' di giurisprudenza e della Scuola di farmacia sono convocati per deliberare in conformita' dell'art. 10 del regolamento generale universitario, in quanto sia applicabile secondo l'ordinamento dell' Universita'.

Art. 6


Art. 6


La Facolta' di giurisprudenza e la Scuola di farmacia propongono ad ogni biennio il rispettivo Preside o Direttore in una adunanza convocata dal Rettore.
Partecipano alla votazione tutti i professori, sia di ruolo, che incaricati, ma non puo' essere Preside o Direttore che un professore stabile.
((In mancanza di un professore stabile potra' essere proposto a Preside o Direttore un professore di ruolo anche non stabile della Facolta' o della Scuola)).

Art. 7


Art. 7


Il Consiglio di amministrazione si compone:

del Rettore, che lo presiede, di un rappresentante del Governo, di tre delegati della Provincia, del Sindaco di Urbino o di un suo delegato, del Preside della Facolta' di giurisprudenza, del Direttore della Scuola di farmacia, e di un rappresentante per ciascuno degli altri Enti che diano un contributo superiore alle 40.000 lire, a fondo perduto, od un contributo annuo di L. 10.000.

I privati sotto le stesse condizioni hanno diritto di parteciparvi di persona.

Il rappresentante del Governo ed i componenti del Consiglio di amministrazione designati dal Consiglio provinciale e dagli Enti sovventori durano in carica un triennio e possono essere rieletti.

Ove, senza motivo giustificato, i membri elettivi componenti il Consiglio di amministrazione non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dall'ufficio e vengono costituiti con altri nominati dai rispettivi Enti.

Art. 8


Art. 8


Il Consiglio d'amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti, prevale il voto del Presidente. Le sue deliberazioni sono valide soltanto allorche' vi intervenga la meta' piu' uno dei rappresentanti assegnati al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente esercitano le funzioni, che ad essi sono devolute dagli articoli 69 e seguenti del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dalle norme contenute nel capo IX del regolamento generale universitario.

Art. 9


Art. 9


Al Consiglio di amministrazione spetta il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Universita'. Il suo funzionamento e le sue attribuzioni sono regolate dalle norme legislative e regolamentari riguardanti le Universita' governative, in quanto siano applicabili.

Le deliberazioni del Consiglio sui bilanci di previsione e sui rendiconti consuntivi sono comunicate all'Amministrazione provinciale.

Art. 10


Art. 10


Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente nei modi e tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario.

Art. 11


Art. 11


Il Senato accademico si compone:
a) del Rettore, che lo presiede;
b)(LETTERA SOPPRESSA DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475);
c) del Preside della Facolta' di giurisprudenza;
d) del Direttore della Scuola di farmacia.
((La Scuola, di farmacia conferisce la laurea in farmacia il diploma in farmacia)).

Art. 12


Art. 12


Il Preside della Facolta', di giurisprudenza e il Direttore della Scuola di farmacia sono nominati dal Rettore, su proposta della rispettiva Facolta' o Scuola, ((a norma dell'art. 6)).

In assenza del Preside, ne fa le veci il professore di ruolo piu' anziano della Facolta' o Scuola.

Durano in ufficio un ((biennio)) e possono essere nella stessa forma riconfermati.

Art. 13


Art. 13


Il Consiglio della Facolta' di giurisprudenza e quello della Scuola di farmacia si compone del Preside e Direttore, che lo presiede, e, di regola, di tutti i professori ufficiali.

Ai predetti Consigli si applicano, in quanto e' possibile, le disposizioni del regolamento generale universitario.

Art. 14


Art. 14


La Facolta' di giurisprudenza ha lo scopo di conferire la laurea in Giurisprudenza e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle varie discipline sociali, giuridiche ed economiche.

La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.

Art. 15


Art. 15


Gli insegnamenti di ciascuna Facolta' e Scuola vengono impartiti per mezzo di corsi sia ufficiali che liberi.

Affinche' un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, il Consiglio della Facolta' o della Scuola deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore d'insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponde al corso ufficiale; e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso, impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati, che non vengono tenuti in locali universitari, devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facolta' o dal Direttore della Scuola.

Art. 16


Art. 16


((Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti)).

Ogni professore puo' impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo le deliberazioni del Consiglio della Facolta' o della Scuola.

Art. 17


Art. 17

Le materie d'insegnamento della Facolta' di Giurisprudenza sono le seguenti:
1. Introduzione alle scienze giuridiche ed Istituzioni di diritto privato (due anni).
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Storia del diritto romano.
4. Diritto civile (due anni).
5. Diritto romano (due anni).
6. Diritto e procedura penale (due anni).
7. Diritto commerciale.
8. Diritto amministrativo e Scienza dell'amministrazione (due anni).
9. Diritto costituzionale.
10. Diritto internazionale.
11. Diritto ecclesiastico.
12. Diritto finanziario e Scienza delle finanze.
13. Diritto processuale civile.
14. Storia del diritto italiano (due anni).
15. Filosofia del diritto.
16. Economia politica.
17. Statistica.
18. Medicina legale.
19. Diritto agrario.
20. ((Diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro)).
((21. Diritto coloniale)).

Art. 18


Art. 18

((L'ordine degli studi per la Facolta' di giurisprudenza viene stabilito dalla Facolta' stessa e comunicato mediante il manifesto annuale. Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facolta', purche' si iscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami. Lo studente non potra' sostenere gli esami di diritto civile, di diritto) commerciale, di diritto agrario, se non avra' prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; ne' quelli di diritto romano e di storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; ne' quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; ne' quello di medicina legale prima del diritto e procedura penale; ne' quello di scienza delle finanze prima dell'economia politica. Nessun anno di corso e' valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi»)).

Art. 19


Art. 19

((Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di laurea in farmacia sono i seguenti: 1. Botanica con esercitazioni; 2. Fisica con esercitazioni (biennale); 3. Mineralogia con esercitazioni; 4. Chimica generale ed inorganica; 5. Chimica organica; 6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 7. Chimica bromatologica con esercitazioni; 8. Materia medica e farmacognosia con esercitazioni; 9. Chimica biologica; 10. Igiene e batteriologia con esercitazioni; 11. Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria; 12. Anatomia umana e fisiologia (semestrale); 13. Esercitazioni sulle droghe e piante medicinali; 14. Laboratorio di chimica: analisi qualitativa e quantitativa triennale; 15. Laboratorio di chimica farmaceutica e tossicologica (biennale))).

Art. 20


Art. 20

((Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di diploma in farmacia sono i seguenti: 1. Chimica inorganica e organica (biennale); 2. Fisica sperimentale; 3. Botanica; 4. Mineralogia; 5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale); 6. Chimica bromatologica; 7. Materia medica e farmacologia; 8. Esercizi di analisi chimica qualitativa; 9. Esercizi di analisi chimica quantitativa, di preparazioni di analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche; 10. Esercizi di botanica in rapporto con le piante medicinali; 11. Igiene, e batteriologia; 12. Tecnica farmaceutica.))

Art. 21


Art. 21


((L'ordine degli stadi per la Scuola di farmacia, tanto per il corso di laurea che per il corso di diploma, viene stabilito dalla Scuola stessa e comunicato mediante il manifesto Annuale. Gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso, purche' prendano iscrizione e superino i relativi esami in almeno 12 materie di quelle elencate all'art. 19 per il corso di laurea e in almeno 10 materie di quelle elencate all'articolo 20 per il corso di diploma)).

Art. 22


Art. 22


Le lezioni debbono avere carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurassi, con prove adeguate, del profitto degli studenti.

Gli studenti verranno frequentemente interrogati sugli argomenti svolti sulle singole lezioni e saranno chiamati a riferire su temi volta per volta indicati dai singoli insegnanti.

Art. 23


Art. 23


Il ruolo organico dei posti di professore - per la Facolta' di giurisprudenza e per la Scuola di farmacia - e' determinato dalla tabella A, annessa al presente statuto.

Art. 24


Art. 24


Per quanto riguarda la nomina dei professori di ruolo, i loro doveri, le sanzioni disciplinari, si applica il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e i decreti successivi, nonche' il regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Lo stipendio minimo dei professori e' conforme a quello fissato dalla tabella E, di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 210, riportata nella tabella B annessa al presente statuto.

Gli aumenti periodici degli stipendi sono nella medesima previsti.

Art. 25


Art. 25


Le nomine dei professori incaricati vengono deliberate ogni anno dal Consiglio di amministrazione, secondo le norme contenute nel R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e nel regolamento generale universitario.

Art. 26


Art. 26


Per gli incarichi si provvede anno per anno, nella misura stabilita dalla tabella C, annessa al presente statuto.

Art. 27


Art. 27


I professori di ruolo ed incaricati ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di aprile al Preside della Facolta' od al Direttore della Scuola i programmi dei corsi, che si propongono di svolgere nell'anno successivo: ed il Consiglio della Facolta' o della Scuola deve esaminarli prima del termine dell'anno scolastico in corso, e coordinarli, introducendovi le eventuali modificazioni.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso dell'Universita', il termine, di cui al comma precedente, e' prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.

Art. 28


Art. 28


Allo svolgimento di ogni corso i professori hanno l'obbligo di dedicare il numero di ore settimanali determinate per ciascun corso negli articoli 18 e 19 del presente statuto.

Art. 29


Art. 29


I corsi a titolo privato sono retribuiti mediante pagamento di una tassa, che ogni studente, il quale intenda inscriversi, deve versare alla cassa dell'Universita'.

L'ammontare della tassa per la Facolta' della giurisprudenza o per la Scuola di farmacia viene determinato a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti per le Universita' di Stato.

Art. 30


Art. 30


I servizi prestati dai professori di ruolo anteriormente alla nomina, e senza interruzione rispetto alla nomina stessa, in altri uffici di ruolo alle dipendenze dello Stato od in altre Universita' libere a datare dal riconoscimento di cui all'art 3 del R. decreto 30 settembre 1923. n. 2102, si computano agli effetti degli aumenti periodici di stipendio per intero, o per meta' della loro durata, secondo che trattisi di servizio prestato in categorie equiparate od in categorie inferiori.

I criteri di equiparazione delle categorie predette sono desunti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato.

Art. 31


Art. 31


Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni od altro Istituto statale o riconosciuto dallo Stato; e con l'osservanza di norme e condizioni stabilite in speciale atto deliberativo dal Consiglio di amministrazione dell'Universita', da sottoporsi all'approvazione della Deputazione provinciale, entro sei mesi dalla data del decreto di riconoscimento.

Per gli effetti del trattamento medesimo, resta fissato che l'Universita' concorrera' nel versamento dei contributi annui con una somma corrispondente al 9 % sugli stipendi dei professori, i quali alla loro volta - e per il medesimo fine rilasceranno sugli stipendi stessi una somma corrispondente al 7 % del loro importo.

Art. 32


Art. 32


Gli assistenti coadiuvano il professore ufficiale nella attivita' didattica e scientifica.

La loro nomina e conferma e' disciplinata dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dai relativi articoli del regolamento generale universitario.

Art. 33


Art. 33


La retribuzione annua degli assistenti e' stabilita nella tabella C, annessa al presente statuto.

Art. 34


Art. 34


Gli assistenti possono essere revocati in qualsiasi tempo, ove vengano meno ai doveri inerenti all'ufficio.

Art. 35


Art. 35


Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezioni ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni; di serbare contegno corretto durante le lezioni, e, in genere, nei locali dell'Universita'

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono piu' opportuni.

Art. 36


Art. 36


Le punizioni che le autorita' accademiche possono applicare agli studenti al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:

1° Ammonizione;

2° Sospensione da uno o piu' gruppi di esame di profitto per una o piu' sessioni di esami;

3°Interdizione temporanea da uno o piu' corsi, sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi;

4° Sospensione da una o piu' sessioni di esami;

5° Esclusione temporanea dall'Universita' con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 37


Art. 37


La mancanza disciplinare e' comunicata per il tramite del Preside della Facolta' o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratta di mancanza lieve o grave.

Per le mancanze lievi si da' l'ammonizione, che viene in fatta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe.

Per le mancanze gravi, o por la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facolta' o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e puo' applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4. Per l'applicazione della pena di cui al n. 5, il Rettore deferisce lo studente al Senato Accademico, il quale stabilisce la durata della esclusione.

Per le pene inflitte dal Consiglio di Facolta' o Scuola lo studente puo' appellarsi al Consiglio generale dei professori.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Il rapporto per il giudizio della Facolta' o Scuola viene comunicato dal Rettore allo studente 10 giorni prima di quello fissato per la riunione della Facolta' o Scuola, che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali il Rettore puo' ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non puo' essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, viene pubblicato nell'albo dell'Universita'.

Art. 38


Art. 38


Dell'applicazione delle pene di 2°, 3° e 4° grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente.
Dell'applicazione della pena di 5° grado viene data comunicazione a tutte le Universita' e Istituti superiori del Regno.

Non puo' essere iscritto all'Universita' uno studente, al quale sia stata applicata da altre Universita' o da altro Istituto superiore la pena di 5° grado, prima che la pena sia stata interamente scontata.

Art. 39


Art. 39


I provvedimenti disciplinari persi a carico degli studenti devono essere registrati nella carriera scolastica di essi, e trascritti conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

I provvedimenti disciplinari presi in altra Universita' o Istituto superiore, e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni, saranno integralmente applicati nella Universita' di Urbino, qualora lo studente punito vi si trasferisca.

Art. 40


Art. 40


Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea o di diploma.

Art. 41


Art. 41


L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e, dove riesca possibile, anche pratico: e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, esegesi di testi, ecc.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475)).

Art. 42


Art. 42


Per la Facolta' di giurisprudenza le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di 3 membri; sono nominate dal Preside della Facolta', che ne designa anche il Presidente.

Art. 43


Art. 43

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475)).

Art. 44


Art. 44


La Commissione per l'esame di laurea in Giurisprudenza e' composta da non piu' di 11 e non meno di 7 membri. E' nominata dal Rettore, udito il Preside della Facolta', ed e' presieduta dai Preside della Facolta', ed, in sua assenza, dal professore piu' anziano presente.

Art. 45


Art. 45


All' esame di laurea in giurisprudenza e' ammesso lo studente che abbia conseguito l'approvazione in tutti gli esami di profitto, e si sia uniformato ai disposti degli articoli 84 e S5 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Detto esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta sopra un tema liberamente scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) in una disputa sulla detta dissertazione;

c) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di 3, nelle materie professate nella Facolta' esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475)).

Art. 46


Art. 46


Per la Scuola di farmacia le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di 3 membri; sono nominate dal Direttore della Scuola stessa, che ne designa anche il presidente.

Art. 47


Art. 47

((Gli esami di profitto per la Scuola di Farmacia si danno secondo l'ordine consigliato all'art. 20, ma gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso purche' prendano iscrizione e sostengano i relativi esami in almeno 10 materie)).

Art. 48


Art. 48


L'esame di diploma in Farmacia consta di due parti: la prima parte teorica, la seconda pratica.

Le Commissioni sono nominate a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario; e sono composte di otto membri, tanto per la prima che per la seconda parte.

Per la seconda parte dell'esame di diploma negli otto componenti la Commissione saranno compresi un libero docente e due provetti farmacisti.

Art. 49


Art. 49


A sostenere la prima parte dell'esame di diploma verra' ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto.

Il detto esame consiste nelle seguenti prove pratiche:

a) analisi chimica qualitativa di una miscela di almeno tre sostanze minerali;

b) preparazione di un prodotto chimico-farmaceutico;

c) riconoscimento di un composto chimico farmaceutico e ricerche di sue impurezze;

d) discussione innanzi alla Commissione esaminatrice sui risultati delle precedenti prove pratiche.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475)).

Art. 50


Art. 50


Superata la pretendente prova, lo studente verra' inscritto al 4° anno.

Durante il 4° anno egli fara' pratica presso una farmacia debitamente autorizzata dalle Scuola.

La durata complessiva della pratica sara' di un anno solare, e dovra' risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia, presso la quale lo studente abbia esercitata la pratica.

E 'tuttavia consentito allo studente di far pratica anche

durante il triennio; pero' almeno per un semestre la pratica dovra' essere compiuta dallo studente solo dopo aver superato tutti gli esami speciali.

In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma di farmacia, lo studente dovra' aver compiuto 4 anni di regolare iscrizione.

Art. 51


Art. 51


Alla fine del 4° anno il candidato dovra' presentarsi alla 2° parte dell'esame di diploma, nella quale dimostrera' la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e piante medicinali, e dovra' rispondere sull'arte del ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 52


Art. 52


Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Regie Universita'.

Art. 53


Art. 53


Alla Cassa scolastica sono applicate le norme dell'art. 53 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e le relative disposizioni contenute nel regolamento generale universitario.

Art. 54


Art. 54


Per la esplicazione delle funzioni amministrative e d'ordine e dei vari servizi, l'Universita' dispone del seguente personale:

a) Personale d'amministrazione e di biblioteca;

b) Personale tecnico e subalterno.

Art. 55


Art. 55


I posti di ruolo del personale dl amministrazione e di biblioteca sono indicati nella tabella D, annessa al presente statuto.

Art. 56


Art. 56


Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio del personale di amministrazione e di biblioteca sotto fissati nella tabella, B, annessa al presente statuto.

Art. 57


Art. 57


Il personale di amministrazione e di biblioteca e' nominato mediante concorso pubblico per titoli, ed eventualmente per esami. La Commissione giudicatrice del concorso e' composta di tre membri nominati dal Rettore, udito il Consiglio di amministrazione,

Art. 58


Art. 58


Per essere ammesso al concorso ad uno dei posti indicati nel precedente articolo, occorre presentare domanda su carta legale al Rettore della Universita', corredandola dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) Certificato di cittadinanza italiana:

b) Certificato di nascita, da cui risulti l'eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 35;

c) Certificato di sana e robusta costituzione fisica e di esenzione da difetti fisici tali che impediscano o possano menomare il disimpegno completo delle mansioni, a cui il candidato aspira;

d) Certificato penale di data non anteriore ai tre mesi dalla data dell'avviso di concorso;

e) Titoli di studio come sotto indicati per ciascun impiego.

Segretario: Laurea in giurisprudenza, o titolo equipollente.

Ragioniere economo: Laurea in scienze economo-commerciali, o, subordinatamente, diploma di abilitazione per i provenienti dalla Sezione di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici.

Applicato di segreteria: diploma di ammissione alla 1ª classe liceale o diploma di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale.

Bibliotecario: Laurea in lettere o, subordinatamente, diploma di maturita' per i proventi dal liceo classico o scientifico.

Distributore alla biblioteca: diploma di ammissione alla 1ª classe liceale o diploma di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale.

I concorrenti potranno produrre tutti gli altri titoli, che ritenessero opportuni, a meglio comprovare la loro idoneita' al posto cui aspirano.

Art. 59


Art. 59


Il Ragioniere-economo, qualora sia incaricato pure del servizio di cassa, dovra' prestare una cauzione di L. 20,000 prima di assumere servizio.

Per tale servizio e' stabilito un compenso che sara' fissato anno per anno dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 60


Art. 60


Per il posto di Segretario e di Ragioniere-economo la Commissione giudicatrice forma una terna degli eleggibili, e la nomina viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, entro la terna. Per gli altri impieghi ed uffici forma una graduatoria, ed il Consiglio di amministrazione nomina il primo. In caso di rinuncia, nomina successivamente gli altri graduati.

Art. 61


Art. 61


Il Consiglio d'amministrazione potra' con suo atto deliberativo prescrivere tutte le altre norme che ritenesse necessarie ed opportune per il concorso, con l'osservanza sempre delle disposizioni di legge protettive degli invalidi e mutilati di guerra e degli ex combattenti.

Art. 62


Art. 62


Il personale di amministrazione e di biblioteca e' nominato per un triennio di esperimento, e, ove non intervenga disdetta, almeno 6 mesi prima della scadenza del triennio, la nomina acquistera' carattere di stabilita'.

Art. 63


Art. 63


Per quanto riguarda il riconoscimento delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione delle pensioni, i congedi, ed altresi' le aspettative per ragioni di famiglia e di salute, la disponibilita' e le dispense dal servizio, valgono le norme legislative e regolamentari stabilite per gli impiegati civili dello Stato, in quanto siano applicabili.

Art. 64


Art. 64


Al personale d'amministrazione e di biblioteca posarono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione;

b) Censura;

c) Sospensione dello stipendio da 3 giorni a un mese;

d) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a tre mesi;

e) Licenziamento.

L'ammonizione e' data verbalmente dal Rettore presidente del Consiglio d'amministrazione, per negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignita' dell'impiegato, e non costituiscano gravi insubordinazioni.

La censura e' inflitta per iscritto, udite le giustificazioni dell'interessato, dallo stesso Rettore per recidiva nei fatti che hanno dato luogo alla ammonizione.

Le punizioni di cui alle lettere c, d, e, sono inflitte dal Rettore su deliberazione del Consiglio di amministrazione, per abituale mancanza ai doveri d'ufficio o per grave insubordinazione o per atti che comunque ledano la dignita' e l'onore dell'impiegato. Il Consiglio di amministrazione delibera preda contestazione degli addebiti e in seguito alle difese dell'incolpato. I capi d'accusa sono comunicati per iscritto all'interessato, il quale potra' presentare le sue discolpe entro un termine, che verra' stabilito, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 65


Art. 65


Per il trattamento di quiescenza del personale di amministrazione e di biblioteca sara' provveduto nei modi indicati all'art. 31 del presente statuto.

Art. 66


Art. 66


Il personale tecnico e subalterno, addetto al disimpegno dei vari servizi, e' quello indicato nella tabella F. annessa al presente statuto.

Art. 67


Art. 67


Gli stipendi e gli aumenti di stipendio del personale subalterno sono fissati nella tabella G annessa al presente statuto.

Art. 68


Art. 68


Il personale tecnico e subalterno e' nominato dal Rettore, udito il Consiglio di amministrazione previa presentazione dei documenti specificati sub lettere a, b, c, d. dell'art. 58.

Gli aspiranti ai posti di tecnico e subalterno dovranno inoltre comprovare di aver ottenuto il proscioglimento del l'obbligo scolastico, tenuto conto di quante disponi in materia il Capo III del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126.

Art. 69


Art. 69


Il personale tecnico e subalterno e' assunto in pianta stabile a giudizio del Rettore, dopo un anno di prova.

Art. 70


Art. 70


Al personale tecnico e subalterno possono essere concessi, compatibilmente colle esigenze del servizio, licenze della durata di venti giorni per ciascun anno accademico.

Art. 71


Art. 71


Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le

seguenti punizioni

a) multa;

b) sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a 15 giorni;

c) licenziamento.

La multa e' inflitta dal capo della segreteria. La sospensione ed il licenziamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 72


Art. 72


Per il trattamento di equiescenza al personale tecnico e subalterno sara' provveduto negli stessi modi indicati all'art. 65.

Art. 73


Art. 73


La gestione patrimoniale e finanziaria, il servizio di cassa e quanto altro attiene all'amministrazione dell'Universita', e' disciplinato con speciale regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione non oltre due mesi dal suo insediamento.

Il servizio di cassa sara' di regola disimpegnato da un Istituto di credito o da pubblica Tesoreria.

Art. 74


Art. 74


Il pagamento degli stipendi al personale dell'Universita' e' effettuato in base al foglio di stipendi, firmato dal Rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal ragioniere-economo e da un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato.

Art. 75


Art. 75


Sono salvi e' rispettati i diritti acquisiti dal personale dell'Universita' attualmente in carica.

Art. 76


Art. 76


Ai professori di ruolo attualmente in carica verranno riconosciuti, agli effetti dell'applicazione della tabella B annessa al presente statuto, tutti gli anni di servizio prestati in questa Universita' anteriormente alla data di applicazione del presente statuto.

All'assistente di chimica, al personale di amministrazione, di biblioteca, tecnico e subalterno attualmente in carica, verra' riconosciuto, agli effetti dell'applicazione delle rispettive tabelle C, E e G, il servizio prestato in pianta stabile in questa Universita' anteriormente alla data di applicazione del presente statuto, limitatamente pero' ad un massimo di cinque anni.

Art. 77


Art. 77


Finche' rimarra' in servizio l'attuale economo, continuera' a tenere il servizio di cassa. Egli usufruira' dello stipendio spettantegli a norma della tabella E, e di un assegno annuo ad personam di L. 2200.

Art. 78


Art. 78


Gli organi accademici ed amministrativi attualmente esistenti continueranno a funzionare fino a che non siano costituite, a termine delle vigenti norme legislative e regolamentari e di quelle stabilite nel presente statuto, le Autorita' accademiche ed il Consiglio di amministrazione.

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione
Fedele.


Statuto-Tabelle


TABELLA A. (Art.23).

RUOLO DEI PROFESSORI

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

TABELLA B. (Art. 24).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEI PROFESSORI DI RUOLO, ED INDENNITA' DI CARICA.

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

TABELLA C. (Art. 26 e 33).

RETRIBUZIONE ANNUA DEI PROFESSORI INCARICATI E DEGLI ASSISTENTI.

((1))

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA D. (Art. 55).

RUOLO DEL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA E. (Art 56).

STIPENDI ED AUMENTI PERIODICI DI STIPENDIO DEL PERSONALE IMPIEGATO (DI AMMINISTRAZIONE E DI BIBLIOTECA).

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA F. (Art. 66).

RUOLO DEI PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA G. (Art. 67).

STIPENDI ED AUMENTI DI STIPENDIO DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

TABELLA H.

((TABELLA SOPPRESSA DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:
- alla Tabella A "Alla frase: «Facolta' di Giurisprudenza:
Professori di ruolo n. 9» si sostituisca l'altra «Facolta' di Giurisprudenza: Professori di ruolo n. 10»";
- alla Tabella B "Si aggiunga il seguente capoverso: «Il Consiglio di amministrazione puo' assegnare compensi speciali ai professori di ruolo per particolari incombenze";
- alla Tabella C ha disposto che "Alla voce «Professori incaricati» si sostituisca la seguente elencazione di gruppi di professori incaricati, con la retribuzione annua rispettiva:

«Professori incaricati:

1° Gruppo

Per un incarico a professori di ruolo della Universita', o a persone residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio o retribuzione fissa . . .

L. 6000

2° Gruppo

Per un incarico a professori di ruolo in altra Universita' od Istituto Superiore, ovvero a persone non residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio . . .

L. 10.000

Per due incarichi. . . .

» 12.000

3° Gruppo

Per un incarico a persone non altrimenti stipendiate per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino in dipendenza dell'incarico stesso . . .

L. 12.000

Per due incarichi . . .

» 15.000»";

- alla Tabella G che "Si sopprima la lettera «B» nella nota apposta in calce alla tabella".