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Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. (020U0835)

Art. 21


Art. 21.

L'art. 126 del regolamento citato e' cosi' modificato:

«L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservato nel Segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conservano pure gli originati delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.

Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.

Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.

Nel caso pero' di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, di cui all'articolo 131 del presente regolamento».