Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. (020U0835)
Art. 13
Art. 13.
All'art. 56 del succitato regolamento e' aggiunto il seguente capoverso:
«Questo parere finale puo' omettersi nel caso che l'autorita' sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col Collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo la comunicazione dell'esito della seconda visita».
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 28, comma 2) che "E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 28, comma 2) che "E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.