Che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e degli ufficiali del R. esercito e della R. marina. (020U0835)
Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 20 del Nostro decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, che concede al R. Governo la facolta' di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del decreto stesso;
Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
E' approvato l'unito regolamento, per l'esecuzione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro.
Il ministro proponente e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 1920.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti - Schanzer.
Visto, Il guardasigilli: Falcioni.
Regolamento
Art. 1
REGOLAMENTO per l'esecuzione del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.
Art. 1.
Gli impiegati civili in servizio al 1° ottobre 1919 (anche se dopo tale data abbiano cessato dal servizio) i quali intendono avvalersi della facolta', di cui agli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919 n. 1970, devono presentare regolare domanda al Ministero del tesoro, direttamente o per mezzo dell'ufficio al quale appartengono. L'ufficio, a cui l'istanza e' presentata, deve far risultare su di essa la data di presentazione.
Art. 2
Art. 2.
L'istanza, datata o sottoscritta, deve indicare il nome, il cognome e la qualita' del richiedente, i periodi di servizio e di studio, che s'intendono di riscattare, e il modo e il tempo del pagamento del debito di cui egli art. 4 e 5 del presente regolamento.
L'istanza deve contenere altresi' l'elenco dei documenti che la corredano.
Art. 3
Art. 3.
Coloro che chiedono il riconoscimento di servizi di straordinario, avventizi e simili, devono presentare tutti i documenti che servono a comprovare l'inizio, la durata e la qualita' dei periodi di servizio continuativo prestato prima della nomina ad impiego di ruolo.
Coloro che, essendo forniti di laurea o di diploma di studi superiori, chiedano il riconoscimento di tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi, devono comprovare che il titolo esibito sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, e che il titolo fu conseguito anteriormente al servizio di ruolo, o al servizio straordinario di cui si chieda il riconoscimento.
Il titolo puo' essere esibito in originale o in copia autentica.
In ogni caso, deve essere prodotta la copia autentica dell'atto di nascita, e deve darsi le prova dello stipendio iniziale di ruolo e della permanenza in servizio alla data del 1° ottobre 1919.
Agli effetti del presente articolo, tutti i documenti suindicati devono essere rilasciati, dalle competenti autorita', a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136 (parte seconda) del regolamento generale sulle pensioni, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.
Art. 4
Art. 4.
Coloro che siano stati ammessi al riscatto, possono soddisfare il pagamento delle ritenute in rate mensili, purche' il loro debito venga ad estinguersi interamente entro il 30 settembre 1922, nel caso di riconoscimento degli anni di studio; entro il 30 settembre 1924, nel caso di riconoscimento degli anni di servizio straordinari; ed entro il 30 settembre 1927, nel caso di riconoscimento degli anni di studio ed insieme di servizi straordinari.
Art. 5
Art. 5.
Il pagamento rateale del debito viene fatto mediante ritenuta sullo stipendio, sull'assegno, o sulla pensione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' registrato dalla Corte dei conti il decreto di cui all'art. 7.
La ritenuta mensile e' determinata ratizzando il debito in tanti mesi, quanti sono quelli compresi tra il giorno suddetto e il termine dei periodi indicati all'art. 4.
Durante il tempo di riduzione o di sospensione dello stipendio assegno o pensione, la ritenuta predetta viene proporzionatamente ridotta o sospesa, protraendosi il periodo di estinzione per il tempo necessario ad integrare i versamenti.
Art. 6
Art. 6.
Nel caso che l'impiegato cessi dal servizio con diritto all'indennita', l'intero ammontare delle rate dovute fino alla totale estinzione del debito, viene imputato sull'indennita' stessa.
Art. 7
Art. 7.
Sulle istanze di riscatto provvede il ministro del tesoro con decreto motivato, da registrarsi alla Corte dei conti, nel quale devono essere specificatamente indicati i periodi di servizio straordinario o il periodo di studi superiori, di cui viene ammesso o negato il riconoscimento, nonche' l'ammontare delle ritenute, a cui il richiedente deve essere assoggettato, e le modalita' del pagamento.
Copia del decreto suddetto viene consegnata all'interessato, che deve rilasciarne ricevuta.
Art. 8
Art. 8.
La domanda di riscatto, che non sia stata presentata dall'impiegato in servizio al 1° ottobre 1919, puo' essere presentata, in caso di morte, dalla vedova o dagli orfani.
Per i minorenni o per i dementi, la domanda e' prodotta dai loro legittimi rappresentanti.
Art. 9
Art. 9.
Nel caso di morte dell'impiegato o del pensionato, che si sia avvalso della facolta' di riscatto, viene riconosciuto, agli effetti della liquidazione della pensione riversibile a favore degli aventi diritto, il solo periodo di studio o di servizio straordinario corrispondente alle ritenute versate in vita dallo stesso impiegato o pensionato, salvo agli aventi diritto alla riversibilita' a continuare i versamenti ancora dovuti, nella stessa misura e termine, con ritenuta sulla pensione.
Nel caso di liquidazione di indennita', in luogo di pensione, il versamento deve farsi in unica soluzione, con imputazione totale sulla indennita' stessa.
Art. 10
Art. 10.
Il parere del Consiglio di amministrazione o dell'autorita' che ne fa le veci, di cui all'art. 34 del regolamento generale sulle pensioni 5 settembre 1895, n. 603, puo' essere omesso nel caso che dai rapporti amministrativi o da quello del sanitario, che ebbe a visitare l'impiegato o il militare, risulti evidente tanto la realta' del fatto che determino' la ferita, la lesione o l'infermita', quanto la sua dipendenza dal servizio, salvo che la Corte dei conti lo ritenga necessario. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Sono abrogati l'art. 39 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e l'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 1) che "Sono abrogati l'art. 39 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e l'art. 10 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Art. 11
Art. 11.
All'art. 45 del succitato regolamento, e' aggiunto il seguente capoverso:
«Se l'impiegato o il militare risieda all'estero, il Collegio medico viene costituito dalle Regie autorita' diplomatiche o consolari, possibilmente con medici civili o militari dipendenti dal Governo italiano; e tali autorita' devono curare che i relativi verbali siano compilati nei modi prescritti dagli articoli 49 e 66 del presente regolamento. La eventuale visita di appello viene eseguita da altro sanitario, parimenti prescelto dalle suddette autorita'».
Art. 12
Art. 12.
All'art. 55 del regolamento suddetto e' aggiunto il seguente capoverso:
«La visita di appello ha sempre luogo nel caso contemplato dall'art. 53, eccettuato quando le conclusioni del Collegio medico siano state accettate dall'interessato che, non essendo ancora legalmente rappresentato, sia, secondo il giudizio dei sanitari, in condizioni da comprendere l'importanza dell'atto, ovvero siano state accettate dal suo legale rappresentante».
Art. 13
Art. 13.
All'art. 56 del succitato regolamento e' aggiunto il seguente capoverso:
«Questo parere finale puo' omettersi nel caso che l'autorita' sanitaria di appello sia concorde nel giudizio col Collegio medico, salvo che l'impiegato o il militare ritenga nel suo interesse di provocarlo dopo la comunicazione dell'esito della seconda visita».
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 28, comma 2) che "E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 28, comma 2) che "E' abrogato l'art. 13 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Art. 14
Art. 14.
L'art. 67 del regolamento citato e' costituito al seguente:
«Il verbale di visita medica collegiale, munito della dichiarazione di accettazione da parte dell'impiegato o del militare, insieme alla sua domanda, allo stato dei servizi, ed alla fede di nascita, viene trasmesso al Ministero, a mezzo dell'autorita', indicata nell'art. 65, affinche' provveda in conformita', salvo il diritto di appello da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 68».
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 31, comma 3) che "E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Il Regio Decreto 22 giugno 1926, n. 1067 ha disposto:
- (con l'art. 31, comma 3) che "E' abrogato l'art. 14 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835".
- (con l'art. 39, comma 2) che "Sono parimenti applicabili ai soli personali predetti le speciali abrogazioni e sostituzioni di articoli del regolamento 5 settembre 1895, n. 603 e del R. decreto 7 giugno 1920, n. 835, disposte dal presente regolamento".
- (con l'art. 40, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 1926.
Art. 15
Art. 15.
All'art. 104 del suddetto regolamento e' sostituito il seguente:
«In base ai precedenti accertamenti, deve essere promosso il giudizio del Consiglio di amministrazione o dell'autorita' che ne fa le veci, nei modi e con le cautele indicate negli articoli 34 e seguenti del presente regolamento e salvo il disposto dell'art. 10 del regolamento esecutivo del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970.
Allorquando sulle cause che determinarono la morte dell'impiegato o del militare, non sia stato sentito il giudizio definitivo della Direzione generale della sanita' pubblica o dell'Ispettorato di sanita' militare competente, a seconda dei casi, tale giudizio deve essere provocato se la Corte dei conti lo ritenga necessario».
Art. 16
Art. 16.
Per l'accertamento delle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, devono essere prodotti i seguenti documenti:
a) un atto giudiziale di notorieta', nel quale i testimoni dichiarino in modo particolareggiato da quali proventi (redditi di beni propri e loro ammontare annuo) o da quali persone od enti che lo avessero a carico, il richiedente abbia ritratto fino allora i mezzi di sussistenza: e se e quali beni siano pervenuti al medesimo per successione o per altra causa;
b) un verbale di visita medica collegiale, secondo le forme e garanzie dettate dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, nel quale i sanitari, dopo aver descritto in termini chiari e precisi le generalita' del soggetto, il temperamento, la costituzione, e le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da essi rilevato, dichiarino se, o per quali motivi, ritengano che l'orfano maggiorenne e' da considerarsi abile a qualsiasi lavoro.
L'Amministrazione e la Corte dei conti hanno sempre facolta' di richiedere certificati agli uffici pubblici e di assumere tutte le informazioni che credano necessarie per accertare le condizioni economiche dell'istante, e di disporre quelle ulteriori indagini, che giudichino opportune per constatarne la inabilita' a qualsiasi lavoro.
Art. 17
Art. 17.
L'art. 77 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e' sostituito dal seguente:
«Alla istanza devono essere uniti i seguenti documenti:
1° l'atto di nascita del richiedente;
2° il decreto o altro provvedimento, che giusta l'art. 174 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, ordini la cessazione dal servizio dell'impiegato o del militare;
3° la matricola o lo stato autentico o, se del caso, gli stati autentici dei servizi militari o civili, rilasciati, ciascuno, dall'Amministrazione alla cui dipendenza i servizi stessi furono prestati; dai quali documenti deve specificamente risultare:
a) la durata di tutti i servizi di qualsiasi natura e dei periodi di aspettativa, di disponibilita', di sospensione ed in genere di qualunque altra posizione che abbia determinato connessione, aumento, riduzione o sospensione di stipendio, retribuzione, paga o assegno, oppure dia luogo a diversa valutazione o esclusione, ai fini di pensione, del tempo corrispondente;
b) le indicazioni dei relativi provvedimenti, cioe' la data, la qualita', il contenuto, gli estremi della loro registrazione alla Corte dei conti, ove sia avvenuta, e se abbiano influenza sullo stipendio, paga o assegno, l'ammontare di questo e la rispettiva decorrenza;
c) i periodi di permanenza in servizio, che diano ragione ad un aumento nel calcolo del tempo valutabile per la pensione;
d) le annotazioni specifiche relative alle campagne di guerra alle ferite, lesioni o infermita' contratte per cause di servizio con l'indicazione dei provvedimenti relativi, la data delle lauree o di altri titoli di studi superiori conseguiti e tutte le altre indicazioni che possono, a sensi di legge, influire sul calcolo della pensione;
e) la dichiarazione della loro perfetta conformita' all'originale, nonche' quella constatante non essere avvenute nel servizio dell'impiegato civile o del militare altre variazioni o interruzioni, all'infuori di quelle descritte nel documento;
f) le firme delle autorita' responsabili della esattezza dell'atto e della perfetta sua corrispondenza allo stato di fatto».
Art. 18
Art. 19
Art. 19.
Nell'art. 2 (1° comma) del R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, e' soppresso l'inciso: «i documenti relativi alla carriera, compreso...»
Art. 20
Art. 20.
All'art. 125 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e' sostituito il seguente:
«La deliberazione della Corte dei conti sul progetto di liquidazione contiene, il numero d'ordine, il cognome, il nome, la paternita', la data e il luogo di nascita, la qualita' del pensionato, le legge applicata, il montare in cifra e in lettere, la decorrenza e la durata della pensione. Contiene anche la indicazione dei servizi valutati e di quelli esclusi, come pure i motivi pei quali non venne accolta in qualche parte la domanda. Infine, deve risultare il Ministero a carico del cui bilancio deve imputarsi la pensione, l'assegno o la indennita', come pure deve indicarsi se si tratta di pensione di diritto, di autorita', ovvero di riversibilita'.
La deliberazione viene sottoscritta dal presidente e dal segretario della sezione liquidatrice».
Art. 21
Art. 21.
L'art. 126 del regolamento citato e' cosi' modificato:
«L'originale deliberazione che assegna la pensione viene conservato nel Segretariato generale della Corte dei conti, e nello stesso si conservano pure gli originati delle deliberazioni negative, di cui all'art. 123.
Una copia conforme delle deliberazioni di concessione viene trasmessa al Ministero del tesoro per i provvedimenti di sua competenza.
Un'altra simile copia viene comunicata, a mezzo della pretura, alla parte, nelle forme prescritte dall'articolo seguente, ed alla medesima vengono restituiti i documenti da essa presentati, ad eccezione degli atti di stato civile e degli stati di servizio, che devono restare a corredo degli atti di liquidazione.
Nel caso pero' di deliberazione in tutto o in parte negativa, la restituzione dei documenti ha luogo dopo trascorso il termine utile per il ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti, di cui all'articolo 131 del presente regolamento».
Art. 22
Art. 22.
L'art. 127 del regolamento citato e' cosi' modificato:
«Le preture fanno eseguire gratuitamente la consegna delle deliberazioni della Corte, in uno ai relativi documenti, per mezzo degli ufficiali giudiziari da esse dipendenti.
L'ufficiale giudiziario estende e firma la dichiarazione della eseguita notificazione tanto nella copia di deliberazione, che consegna alla parte interessata, o a chi per essa, quanto sul referto allegato.
Questo, munito del bollo e del visto del pretore, viene, per mezzo del pretore medesimo, trasmesso alla Corte dei conti.
Il referto deve contenere le indicazioni seguenti:
1° data in tutte lettere e luogo in cui segue la notificazione;
2° nome e cognome dell'ufficiale giudiziario, con la indicazione dell'autorita' giudiziaria a cui e' addetto;
3° nome, cognome e qualita' della persona a cui e' fatta la notificazione;
4° data e numero del provvedimento notificato;
5° cifra e decorrenza della pensione, o cifra dell'indennita' portata dalla deliberazione notificata, o dispositivo della deliberazione che sia in tutto o in parte contraria alla domanda;
6° nome e cognome della persona a cui l'atto viene consegnato;
7° sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario».
Art. 23
Art. 23.
All'art. 131 del citato regolamento e' sostituito il seguente:
«I ricorsi contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, n. 4516, direttamente alla Corte dei conti, nel termine di novanta giorni a decorrere da quello in cui avvenne la consegna della deliberazione impugnata.
Questo termine decorre per il procuratore generale dalla data della deliberazione della Corte.
Il procedimento, in caso di ricorso, e' stabilito dal regolamento approvato con Regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, modificato dal Regio decreto 12 maggio 1864, n. 1777 e, per i corsi in materia di pensione od indennita' in tutto od in parte a carico di enti diversi dallo Stato, dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877».
Art. 24
Art. 24.
All'art. 132 del regolamento sopraccitato e' sostituito il seguente:
«Contro le deliberazioni emesse dalla sezione in materia di pensione, assegno o indennita' in tutto o in parte a carico dello Stato, e' ammessa la revocazione nei casi e nei termini di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1862, n. 800.
Quando la revocazione sia proposta di ufficio o chiesta dal procuratore generale o da una delle parti interessate, e la sezione non la ritenga inammissibile, il presidente ordina che sia data comunicazione ufficiale alle parti interessate della domanda o proposta di revocazione, e che gli atti rimangano depositati nella segreteria della sezione per trenta giorni dopo quello della comunicazione alle parti, affinche' queste possano prenderne visione e presentare, ove lo credano, le loro osservazioni.
Decorso questo termine, la sezione delibera sulla proposta o sulla istanza.
Nei ricorsi di revocazione contro le decisioni della Corte a sezioni unite, in materia di pensione od indennita' a totale carico dello Stato, viene seguito lo stesso procedimento indicato per i richiami dal titolo II, cap. II del R. decreto 5 ottobre 1862, n. 884.
I ricorsi in revocazione contro le decisioni emesse dalla Corte dei conti a sezioni unite nei giudizi contemplati dal decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, sono disciplinati dall'art. 20 di quest'ultimo decreto».
Art. 25
Art. 25.
L'art. 134 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e' abrogato dal 1° ottobre 1919.
Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:
Il ministro segretario di Stato per il tesoro: SCHANZER.