che approva il regolamento per il servizio metrico (009U0242)
Preambolo
Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo;
Visto il R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;
Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatoria dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.
Art. 2.
Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrera' in vigore col 1° gennaio 1910.
Art. 3.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approvera' apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.
Art. 4.
Sono abrogati: il regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), i successivi RR. decreti che lo hanno modificato, il regolamento approvato con R. decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Cocco-Ortu - Lacava - Carcano.
Visto, II guardasigilli: Orlando.
Regolamento
Art. 1
REGOLAMENTO
per il servizio metrico - per il personale dell'Amministrazione metrica - per le verificazioni prima e periodica obbligatorie dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni - per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi - per la
verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura.
(la esecuzione del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo).
Art. 1.
((Nella direzione del servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, il ministro d'agricoltura, industria e commercio e' coadiuvato dalla Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi. La Commissione e' composta del presidente e di cinque membri effettivi da nominarsi con decreto Reale; quattro di essi, compreso il presidente, saranno scelti fra i cultori di scienze fisico-matematiche, e gli altri due fra i funzionari dipendenti dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Un impiegato di detto Ministero, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario)).
Art. 2
Art. 2.
I componenti la Commissione superiore metrica, nominati con R. decreto, durano in carica sei anni e sono rieleggibili; due di essi, escluso il presidente, scadono di carica ogni biennio. Nei primi quattro anni la scadenza e' determinata dalla sorte; in seguito dall'anzianita'.
Chi surroga il presidente od altro componente la Commissione uscito anzi tempo, dura in ufficio tanto quanto avrebbe durato il suo predecessore.
La Commissione viene adunata dal Ministero ordinariamente almeno una volta l'anno, ma puo' essere convocata in sessioni straordinarie.
Art. 3
Art. 3.
((Possono far parte della Commissione superiore metrica, quali commissari straordinari, altri quattro membri da nominarsi con decreto Reale, i quali saranno chiamati a sostituire i membri effettivi nei casi di lungo impedimento di qualcuno di essi o per la composizione delle Commissioni di esami indetti nell'interesse del personale della Amministrazione metrica)).
Art. 4
Art. 4.
((A tutti i membri effettivi e straordinari della Commissione superiore metrica ed al segretario, e' assegnata una medaglia di presenza di L. 10 per ogni giorno di adunanza a cui prendono parte, oltre le indennita' di viaggio e di residenza, che spettano ai membri non residenti, giusta l'art. 10 del decreto Luogotenenziale sopracitato)).
Art. 5
Art. 5.
Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri; quelle della Giunta quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale quello del presidente.
Nell'assenza del presidente l'adunanza della Commissione o della Giunta e' presieduta dal piu' anziano di nomina dei membri eletti, a parita' di data di nomina dal piu' anziano di eta'.
Delle adunanze della Commissione e della Giunta saranno redatti appositi verbali.
Art. 6
Art. 6.
Il laboratorio centrale per la verificazione dei pesi, delle misure e degli strumenti metrici, e il laboratorio centrale per il saggio delle monete e dei metalli preziosi, costituiscono l'Ufficio centrale metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.
La direzione dell'Ufficio e' affidata dal Ministero, sentito il parere della Commissione superiore metrica, ad un ispettore centrale del servizio metrico e del saggio; l'incarico della direzione potra' anche essere affidato ad un verificatore metrico delle due prime classi dell'organico, sentita la Commissione predetta.
A ciascuno dei due laboratori e' proposto un vice direttore appartenente al personale dell'Amministrazione metrica.
In caso d'impedimento o di assenza, il direttore dell'Ufficio centrale e' sostituito dal vice direttore piu' anziano.
Il personale addetto all'Ufficio centrale sara' scelto dal Ministero fra i verificatori metrici. Per tale destinazione avranno titolo di preferenza quelli fra gli ufficiali metrici che saranno provvisti di laurea in matematica, fisica e chimica, o di diploma di ingegnere.
Art. 7
Art. 7.
La Commissione superiore metrica:
a) esercita la sua ingerenza sull'andamento scientifico e tecnico dell'Ufficio centrale metrico e del saggio;
b) da' parere sulle questioni tecniche proposta dal Ministero ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
c) compila le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;
d) sorveglia ed ove occorre dirige, sotto il punto di vista scientifico, i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;
e) propone le norme per la istruzione dei tirocinanti verificatori e, per mezzo di uno o piu' suoi delegati, dirige e sorveglia l'istruzione medesima;
f) delega uno dei suoi membri a prelevare le monete coniate nella zecca, con le norme che vengono stabilite nel titolo IX del presente regolamento;
g) compie l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 in caso di disaccordo fra l'ufficiale metrico e l'utente o le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;
h) propone il materiale scientifico e le spese occorrenti pei due laboratori dell'Ufficio centrale e fa tutte quelle altre proposte che reputa utili al miglioramento del servizio.
Art. 8
Art. 8.
La Giunta metrica:
a) da' parere sulle questioni tecniche che le vengono proposte dal Ministero e che non sono di spettanza della Commissione superiore metrica;
b) risponde ai quesiti che le sono sottoposti intorno alla materia monetaria;
c) coadiuva il Ministero in tutti quei provvedimenti che sono intesi a promuovere ed assicurare l'incremento e la regolarita' del servizio negli uffici metrici e nei laboratori dell'Ufficio centrale.
Art. 9
Art. 9.
Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale e' annessa una officina meccanica, ha principalmente l'incarico:
a) di eseguire i lavori preparatori per la verificazione decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici;
b) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verificazione;
c) di verificare i manometri campioni;
d) di fare la verificazione dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni e ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI;
e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
f) di fabbricare i punzoni per la bollatura dagli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso;
h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici
Art. 10
Art. 10.
Il laboratorio per il saggio delle monete e dei metalli preziosi dell'Ufficio centrale ha principalmente l'incarico:
a) di determinare il titolo delle monete d'oro e d'argento coniate nella zecca;
b) di determinare l'esatta proporzione e qualita' dei metalli componenti le monete di nichelio e di bronzo;
c) di eseguire le perizie legali, in base alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero; di far saggi per le controversie che possono insorgere tra i possessori delle verghe e dei lavori d'oro e d'argento o gli uffici di saggio, e di compiere saggi di metalli preziosi, analisi di leghe metalliche e di monete estere con le disposizioni di cui al titolo X;
d) d'impartire l'insegnamento teorico-pratico sul saggio e marchio dei metalli preziosi ai tirocinanti verificatori, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica;
e) di conservare e di deformare le monete false confiscate provenienti dalle RR. procure.
Art. 11
Art. 11.
Per la esecuzione delle ordinarie incombenze il direttore dell'Ufficio centrale corrisponde direttamente col Ministero, uniformandosi, alle istruzioni da esso ricevute, sentita, per la parte scientifica e tecnica, la Commissione superiore o la Giunta metrica.
Nei primi giorni di ogni trimestre presenta un rapporto riassuntivo dei lavori eseguiti durante il trimestre precedente indicando, in modo speciale, le comparazioni ed i saggi eseguiti ai sensi dell'art. 39; di questi rapporti viene data lettura nella prima adunanza della Commissione superiore, che avra' luogo dopo la presentazione di essi.
Art. 12
Art. 12.
I punzoni per la bollatura degli strumenti metrici, sottoposti alle verificazioni prima e periodica e quelli per il marchio dei lavori d'oro e d'argento, quando siano ridotti inservibili, sono inviati dagli uffici metrici al Ministero, dopo di averne chiesta ed ottenuta la sostituzione.
Al principio di ogni biennio i verificatori inviano al Ministero, in piego postale raccomandato, i punzoni a doppio millesimo che servirono per la verificazione periodica del biennio trascorso.
Art. 13
Art. 13.
I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici motrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procedera' alla deformazione.
Art. 14
Art. 14.
La deformazione dei punzoni ha luogo ogni trimestre per cura del, personale dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, alla presenza di un delegato del Ministero. I risultati della ricognizione e della deformazione sono consacrati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali viene inviato al Ministero e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.
Art. 15
Art. 15.
I fusti di acciaio dei punzoni legali per il servizio metrico e per il marchio, dichiarati fuori uso e deformati, sono conservati nell'Ufficio centrale metrico e del saggio.
Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale e col concorso di un delegato del Ministero, si pesano i fusti predetti e si procede alla vendita di essi per licitazione privata. Il peso ed il prezzo di vendita di essi risulteranno da apposito processo verbale compilato in doppio esemplare, uno dei quali viene conservato negli atti dell'Ufficio centrale e l'altro e' inviato al Ministero.
Art. 16
Art. 16.
La somma ricavata dalla vendita dei punzoni viene immediatamente versata nella sezione di tesoreria provinciale per cura del direttore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio, imputandola all'apposito capitolo del bilancio di entrata, in conto proventi eventuali del tesoro.
La quietanza relativa e' inviata al Ministero a corredo del verbale di cui e' parola nell'articolo precedente.
Art. 17
Art. 17.
La circoscrizione e la sede degli uffici metrici e del saggio dei metalli preziosi sono stabilite con decreto reale secondo le norme dell'art. 7 del testo unico delle leggi metriche.
Con decreto ministeriale sono fissate le spese d'ufficio ed il personale assegnato a ciascun ufficio.
Art. 18
Art. 18.
Chi regge un ufficio metrico e' responsabile di tutto il materiale dell'ufficio. Ogni oggetto e' inscritto in apposito inventario compilato in conformita' del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 19
Art. 19.
Nel caso di cambiamento del capo di un ufficio, questi deve fare, a chi lo sostituisce, regolare consegna del materiale e delle carte di ufficio, direttamente quando e' possibile, od altrimenti coll'intermediario di un delegato della prefettura o della sottoprefettura. In ogni caso, un delegato della prefettura o della sottoprefettura deve sempre essere presente, e firmare l'atto di consegna del materiale.
La consegna deve farsi in base alle norme in vigore sulla contabilita' e sulla conservazione dei beni mobili di proprieta' dello Stato.
Art. 20
Art. 20.
Gli ufficiali metrici e del saggio hanno obbligo di dare tutti quegli schiarimenti relativi al servizio di cui fossero richiesti dal pubblico, tenendo a sua disposizione le leggi ed i regolamenti.
Nei giorni feriali gli uffici devono restare aperti al pubblico non meno di sei ore, con orario approvato dal Ministero, pero' l'orario normale d'ufficio e' di sette ore.
Art. 21
Art. 21.
Gli ufficiali metrici e del saggio dei metalli preziosi, coll'assegno che viene loro corrisposto per le spese d'ufficio devono acquistare gli stampati, i registri non somministrati dal Ministero, gli oggetti di cancelleria, e provvedere inoltre alla nettezza ed al riscaldamento del locale ed alla conservazione e riparazione del materiale.
Art. 22
Art. 22.
Il personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi si compone di ispettori centrali e di verificatori.
Il numero per ogni grado e classe e' stabilito dal ruolo organico dell'Amministrazione metrica e del saggio.
Le nomine dei verificatori dell'ultima classe e degli ispettori centrali si fanno con decreto Reale.
Le promozioni si fanno con decreto Ministeriale.
Il personale di servizio (commesso e bollatori-uscieri) e' nominato con decreto Ministeriale.
Art. 23
Art. 23.
Gli ispettori centrali hanno la loro sede presso il Ministero o presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio. La loro nomina e' fatta in seguito a concorso per titoli e esami fra i verificatori delle due prime classi dell'organico secondo norme da stabilirsi con decreto Reale sentito il Consiglio di Stato.
Art. 24
Art. 24.
Gli ispettori, oltre le ordinarie attribuzioni d'ufficio hanno incarico:
a) di fare ispezioni negli uffici permanenti designati dal ministro per accertare come questi procedano, e per riferire sul personale e sull'andamento tecnico ed amministrativo del servizio;
b) di visitare durante le loro ispezioni, e quando sia necessario, anche gli Uffici temporanei;
c) di fare al ministro tutte quelle proposte d'innovazione e di modificazione che reputano utili al servizio;
d) di comunicare al ministro, con parere motivato, le osservazioni e le proposte dei capi d'ufficio, nonche' i desideri del personale ispezionato.
Art. 25
Art. 25.
I verificatori di sesta classe sono nominati fra coloro che hanno fatto un tirocinio non minore di sei mesi, consistente negli insegnamenti ed esercizi proposti dalla Commissione superiore metrica, ed hanno quindi superato un esame di idoneita' che serve anche a stabilire la loro classificazione.
Al suddetto tirocinio e' ammesso, in servizio a concorso per esame su programmi stabiliti con decreto Ministeriale, un numero di aspiranti determinato dal Ministero a seconda del bisogno.
Per l'ammissione al concorso sono richieste le condizioni stabilite dal testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e dal regolamento generale per l'esecuzione di esso, approvato col R. decreto 24 novembre 1908.
Gli aspiranti devono inoltre avere un'eta' non superiore agli anni 30 ed aver superato l'esame di licenza in una scuola governativa o pareggiata di secondo grado (liceo, istituto tecnico, scuola media di commercio, scuola media industriale, scuola mineraria).
Il termine minimo per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso e' di due mesi dalla data della pubblicazione del decreto.
Art. 26
Art. 26.
I posti di commesso e di bollatore usciere nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, salvo quelli che spettano ai sottufficiali dell'esercito e della marina, possono essere conferiti dal ministro alle persone che abbiano i seguenti requisiti:
a) eta' non minore di 21, ne' maggiore di 30 anni;
b) cittadinanza italiana;
c) condotta incensurabile;
d) cognizioni riguardo alla lavorazione ed alla bollatura dei metalli.
Siffatti requisiti saranno comprovati mediante la presentazione:
a) del certificato di nascita;
b) del certificato del sindaco;
e) del certificato penale e di buona condotta di data recente;
d) di dichiarazione di abilitazione rilasciata da un R. verificatore metrico.
Art. 27
Art. 27.
Prima di entrare in carica gli ufficiali dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi prestano giuramento di fedelta' davanti al ministro o ad un suo delegato; e, raggiunta la maggiore eta', prestano giuramento quali ufficiali di polizia giudiziaria, davanti al tribunale civile e penale del circondario di destinazione.
I verificatori che siano in eta' minore, non possono accertare contravvenzioni in materia di pesi e misure e di saggio dei metalli preziosi.
Art. 28
Art. 28.
E' vietato agli ufficiali metrici di avere rapporti di interesse con gli esercenti l'arte ed il commercio degli strumenti metrici o dei metalli preziosi.
La violazione a tale disposizione e' punita ai sensi dell'art. 50, lettera c), del testo unico 22 novembre 1908, n. 693.
Art. 29
Art. 29.
((Le promozioni a verificatore di 5ª, di 4ª e di 2ª classe sono fatte tutte per anzianita', accompagnata da idoneita', diligenza e buona condotta. Le promozioni a verificatore di 3ª classe hanno luogo per anzianita', in seguito ad esame di idoneita' ad anche mediante esame di concorso per merito distinto nella proporzione di tre quarti per titolo di anzianita' in seguito ad esame di idoneita' e di un quarto per titoli di merito distinto in seguito ad esame di concorso; a tali esami sono ammessi tutti i funzionari che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 5, comma 2°, del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili. Con decreto ministeriale e' fissato, di volta in volta, il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non puo' superare il quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente al concorso. Gli impiegati, quando non risiedano a Roma, e vi si recano per sostenere gli esami, hanno diritto all'indennita' di missione, secondo le norme in vigore, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono pero' il diritto a tale indennita' colore che sono esclusi dagli esami, a norma dell'art. 5 del regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive. Non hanno tale diritto coloro, i quali si ripresentino alla prova di merito distinto, dopo aver partecipato a due precedenti concorsi, senza che abbiano, almeno in uno di essi, ottenuto i punti necessari e sufficienti per conseguire la promozione per idoneita'. Le promozioni a verificatore di 1ª classe sono fatte due terzi per anzianita', accompagnata, da idoneita', diligenza e buona condotta ed un terzo per merito. Sono applicabili agli esami di promozione, di cui al presente articolo, le norme contenute nel regolamento generale, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, per l'esecuzione del testo unico di leggi sullo stato degli impiegati civili)).
Art. 30
Art. 30.
I verificatori delle prime cinque classi dell'organico prestano servizio negli uffici metrici in qualita' di titolari e di applicati, e possono essere destinati ai laboratori dell'Ufficio centrale metrico e de saggio.
I verificatori di sesta classe sono destinati in qualita' di applicati, e soltanto in caso di bisogno puo' essere loro affidata la reggenza di un ufficio di secondaria importanza quando abbiano prestato giuramento giudiziario.
Art. 31
Art. 31.
Le domande di congedo, ai termini dell'art. 32 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, devono pervenire al Ministero per via gerarchica ed in nessun caso il funzionario puo' lasciare la propria residenza finche' non ne abbia avuta l'autorizzazione dal Ministero stesso. Soltanto in caso di necessita' accertate ed urgenti possono i prefetti ed i sottoprefetti accordare un congedo non superiore a giorni tre, dando sollecito avviso al Ministero, cosi' del congedo accordato come delle cause che lo hanno determinato. Tale facolta' non puo' in ogni caso essere esercitata piu' di due volte in un anno.
I verificatori in congedo debbono notificare al prefetto o sottoprefetto ed al Ministero il luogo ove si possa, occorrendo, far loro giungere comunicazione degli ordini superiori.
Art. 32
Art. 32.
Nel caso di trasferimento, anche temporaneo, da uno ad altro ufficio i verificatori che abbiano raggiunto il 21° anno di eta', debbono, nel termine di 5 giorni dopo il loro arrivo alla nuova sede, far registrare alla cancelleria del tribunale civile e penale il verbale del prestato giuramento giudiziario.
La spesa di registrazione di questo verbale, nonche' le indennita' di trasferimento, saranno corrisposte dal Ministero nel solo caso che il trasferimento abbia luogo per ragioni di servizio.
Art. 33
Art. 33.
Negli uffici metrici, ai quali sono addetti piu' impiegati, il verificatore titolare forma, nel mese di dicembre di ogni anno, le note informative di ciascuno di essi e vi comprende le notizie che riguardano la capacita' intellettuale, il grado di assiduita', zelo e diligenza, il contegno, la condotta morale e l'attitudine fisica al lavoro; fa conoscere altresi' per quale ramo del servizio sia a preferenza adatto ciascun funzionario e manifesta un giudizio complessivo.
Le note, cosi' compilate, sono inviate al Ministero col mezzo dei prefetti e sottoprefetti, ai quali spetta di controllarle, mediante opportune indagini e sentendo, ove occorra, i funzionari interessati.
I prefetti o sottoprefetti formano, negli stessi termini e modi, le note informative dei verificatori titolari.
Sono comunicate agli impiegati le notizie riguardanti la loro operosita', diligenza, disciplina e condotta morale.
Art. 34
Art. 34.
Quando per assenza o per impedimento di un ufficiale metrico si debba conferire ad altro ufficiale l'incarico di surrogarlo, sono a quest'ultimo rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno, e, qualora non vada a sostituire nel giro di verificazione l'ufficiale assente, puo' essergli corrisposta una indennita' giornaliera da stabilirsi volta per volta dal Ministero, ma che non puo' eccedere quella fissata dalle norme in vigore.
Art. 35
Art. 35.
I prototipi del metro e del chilogramma, di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi metriche, sono i prototipi nazionali di 1° ordine.
Questi insieme coi prototipi di carattere storico gia' appartenenti agli antichi Stati sardi, sono conservate dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio nell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e custoditi, secondo le norme prescritte dalla Commissione superiore metrica, in una cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, una delle quali e' tenuta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, una dal sovrintendente del R. archivio di Stato in Roma e la terza dal presidente della Commissione predetta.
Art. 36
Art. 36.
Il metro ed il chilogramma, portanti i rispettivi nn. 9 e 19, assegnati il giorno 26 settembre 1889 al Regno d'Italia dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure colla dichiarazione che differiscono dai prototipi internazionali di dodici diecimilionesimi in meno il primo, e di ventotto centomilionesimi in meno il secondo, sono conservati presso la Commissione superiore metrica e costituiscono i prototipi nazionali di 2° ordine.
Questi prototipi sono custoditi in altra cassa-forte chiusa con tre chiavi diverse, di cui una e' tenuta dal presidente della Commissione, l'altra dal Ministero e la terza dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi.
Alcune copie degli stessi prototipi, che sono tenuti a disposizione presso la Commissione stessa, costituiscono i prototipi di 3° ordine.
Art. 37
Art. 37.
Ogni dieci anni i prototipi di 2° ordine sono confrontati coi prototipi di 1° ordine.
Il confronto e' fatto sotto la direzione della Commissione superiora metrica. Tutte le particolarita' delle operazioni di confronto ed i risultati sono descritti in un processo verbale, del quale si faranno quattro originali. Il verbale viene sottoscritto dalle persone che hanno fatto il confronto e controfirmato dal presidente della Commissione.
Di tale processo verbale viene data lettura in una riunione della Commissione predetta appositamente convocata e presieduta dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, alla quale saranno invitati il ministro della pubblica istruzione, il presidente della Regia Accademia dei Lincei, il sovrintendente degli archivi di Stato in Roma, il presidente della Camera di commercio di Roma e le altre autorita', il cui intervento sia creduto opportuno.
Art. 38
Art. 38.
I prototipi di 3° ordine, tenuti a disposizione della Commissione superiore metrica, sono confrontati, ogni cinque anni, coi prototipi di 2° ordine esistenti presso la Commissione stessa. I verbali di questa verificazione, firmati dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dal presidente della Commissione, sono in doppio originale, dei quali uno viene trasmesso al Ministero e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio.
Art. 39
Art. 39.
Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'Ufficio predetto.
Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'Ufficio centrale.
Uno dei due originali e' trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggiate; l'altro rimane negli archivi dell'Ufficio centrale.
Art. 40
Art. 40.
Ogni ufficio di verificazione e' provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.
Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificazione annuale di cui all'art. 43.
Art. 41
Art. 41.
Per gli usi ordinari del servizio, tutti gli uffici metrici sono dotati almeno dei seguenti campioni:
1° n. 3 metri d'acciaio;
2° una serie di n.9 misure di capacita' per aridi, dal doppio decalitro al mezzo decilitro;
3° una serie di n.11 misure di capacita' per liquidi, dal decalitro al mezzo centilitro;
4° n. 3 bilancie delle rispettive portate di 20 kg., 1 kg. e 20 g., indipendenti l'una dall'altra, oppure montate nella apposita cassa custodia di grande modello;
5° una bilancia di precisione;
6° una serie di n. 17 pesi di ottone dal miriagramma al gramma;
7° una serie di n. 10 pesi par le monete in corso;
8° una serie delle frazioni del gramma;
9° una sufficiente collezione di campioni e di strumenti ausiliari.
Gli uffici per quali il Ministero lo riconosca indispensabile, sono anche provvisti di una serie di strumenti contenuti in una cassa custodia di piccolo modello.
Questi strumenti e quelli indicati all'articolo precedente portano l'impronta permanente del punzone dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi; la forma e grandezza del punzone sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
Art. 42
Art. 42.
Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificazione.
I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'Ufficio centrale.
Uno dei due originali e' conservato negli archivi dell'Ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.
Art. 43
Art. 43.
Nel primo bimestre di ogni anno in ciascun ufficio metrico si deve fare una verificazione degli strumenti metrici, di cui all'articolo 41, col mezzo dei campioni normali ed in base ad apposite istruzioni.
Eseguita la verificazione, il capo d'ufficio trasmette al Ministero un rapporto particolareggiato sui risultati ottenuti.
Art. 44
Art. 44.
Gli strumenti metrici, prima di essere messi in commercio, sono sottoposti ad una verificazione detta verificazione prima.
In tale verificazione i fabbricanti devono provvedere a tutte le operazioni manuali che sono richieste dal verificatore.
La verificazione prima e' accertata coll'apposizione sugli strumenti metrici di un bollo a stemma reale portante il numero corrispondente dell'ufficio, e di un secondo, cosiddetto personale, destinato ad identificare l'ufficiale metrico che ha eseguita la verificazione. Le dimensioni e le impronte di questi bolli sono indicate nella tabella annessa al presente regolamento.
Nel presentare gli strumenti metrici alla verificazione prima, il fabbricante deve produrre una distinta da lui firmata, conforme al modulo prescritto dal Ministero, nella quale gli strumenti siano chiaramente descritti e ne sia indicato il numero in lettere.
Nel ritirare gli strumenti presentati, il fabbricante od un suo delegato oppone la firma alla distinta completata dal verificatore.
In attestazione dei diritti riscossi e' rilasciata una quietanza firmata dall'ufficiale metrico che li ha percepiti.
Tali quietanze sono tolte da un registro a madre e figlia, le matrici del quale vengono, insieme colle distinte sopraindicate, trasmesse ogni trimestre dal verificatore al Ministero.
Un registro mastro dove sono indicate partitamente per fabbricante le verificazioni eseguite, e' tenuto al corrente giorno per giorno.
Art. 45
Art. 45.
La verificazione prima degli strumenti metrici viene, di regola, eseguita negli uffici permanenti. Tuttavia, a richiesta dei fabbricanti, essa puo' pure eseguirsi in occasione del giro biennale per la verificazione periodica negli uffici temporanei dei Comuni dove quei fabbricanti hanno residenza stabile, purche' la detta verificazione prima possa compiersi senza alterare l'itinerario fissato dal manifesto del prefetto.
La verificazione prima degli strumenti per pesare e delle misure di vetro e di terra cotta puo', a richiesta, essere eseguita nella officina del fabbricante; come pure la verificazione delle altre misure di capacita' quando siano superiori al decalitro ed in quantita' considerevole.
La verificazione prima delle stadere a ponte in bilico si puo', a scelta del fabbricante, eseguire nell'officina o sul posto dove debbono funzionare. Nel primo caso pero' il fabbricante ha obbligo di farle di nuovo verificare sul posto dove sono messe in opera. Per questa seconda verificazione non e' dovuto il diritto.
Per la prima verificazione sul posto delle stadere a ponte in bilico, il fabbricante deve mettere a disposizione del verificatore la quantita' di pesi legalizzati corrispondente all'indicazione dell'ultima divisione dell'asta graduata, sino al limite di una tonnellata.
Per le indicazioni maggiori di una tonnellata che possono essere tracciate anche sopra una seconda asta, il carico puo' essere formato con altro materiale adatto, che il fabbricante deve pure mettere a disposizione del verificatore fino a raggiungere la portata massima.
Il verificatore porta con se' il materiale occorrente per accertare l'esattezza dei pesi che il fabbricante deve porre a sua disposizione.
Art. 46
Art. 46.
Quando, per una causa qualunque, una stadera a ponte in bilico sia cambiata di posto, il proprietario od esercante deve avvertire il verificatore affinche' proceda ad una verificazione per accertarne il regolare collocamento con le norme dell'articolo precedente. Per questa verificazione non viene pagato alcun diritto, ma sono dovute le indennita' stabilite dall'art. 165.
Art. 47
Art. 47.
I pesi, le misure e gli strumenti per pesare e per misurare, fabbricati all'estero ed importati nello Stato, vengono presentati alla dogana e, eccetto il caso che si provi che non vengano posti in uso di commercio, sono soggetti alle prescrizioni seguenti:
Il proprietario della merce, o chi per esso, deve dichiarare alla dogana di confine, od a quella di definitiva destinazione, l'ufficio metrico al quale devono essere spediti gli strumenti metrici per essere sottoposti alla verificazione prima.
La dogana accompagna gli strumenti con bolletta di cauzione all'ufficio designato dal presentatore, osservate le prescrizioni della legge doganale pel trasporto delle merci da una dogana all'altra.
Art. 48
Art. 48.
La bolletta-cauzione viene rilasciata previo il deposito di L. 50 corrispondente al massimo dell'ammenda prescritta dall'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.
Art. 49
Art. 49.
L'ufficio metrico, al quale vengono presentati gli strumenti metrici di provenienza estera, dopo avere riconosciuto che la quantita' degli oggetti corrisponde alle indicazioni della bolletta doganale, rilascia un certificato di scarico il quale libera il proprietario della merce dall'obbligo contratto con la bolletta-cauzione.
Art. 50
Art. 50.
Quando l'ufficio metrico, al quale debbono essere rimessi gli strumenti metrici, si trovasse temporaneamente chiuso, il proprietario di essi puo' chiedere alla dogana una proroga per la presentazione del certificato di scarico, oppure designare un altro ufficio metrico.
Art. 51
Art. 51.
In caso di mancata presentazione del certificato di scarico nel termine fissato dalla bolletta di cauzione, il ricevitore della dogana eleva verbale di contravvenzione all'art. 31 del testo unico delle leggi metriche.
Art. 52
Art. 52.
Gli strumenti provenienti dall'estero che non avessero le condizioni volute dal regolamento sulla fabbricazione e che non fossero suscettibili di essere ridotti nelle condizioni medesime, devono essere respinti all'estero dal destinatario, quando egli non preferisca deformarli, dandone prova all'ufficio metrico.
Art. 53
Art. 53.
Nel caso di strumenti destinati a stabilimenti scientifici riconosciuti dal Governo, basta la presentazione alla dogana di un certificato del capo dello stabilimento per prova che non verranno posti in uso di commercio, come prescrive l'articolo 47.
Questo certificato, nel caso di istituti non governativi o privati, anche di carattere industriale, deve essere legalizzato dal prefetto o sottoprefetto del luogo.
Art. 54
Art. 54.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 55
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 56
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 57
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 58
Art. 58.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 59
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 60
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 61
Art. 61.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 62
Art. 62.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 63
Art. 63.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 64
Art. 64.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 65
Art. 65.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 66
Art. 66.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 67
Art. 67.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 68
Art. 68.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 69
Art. 69.
Il verificatore, ricevuto lo stato, lo esamina e lo trasmette sollecitamente all'agenzia delle imposte, affinche' per gli effetti dell'articolo 20 del testo unico delle leggi metriche, riconosca e dichiari quali utenti siano iscritti nel ruolo della ricchezza mobile indicandovi l'articolo di ruolo corrispondente in apposita colonna, o la parola esente per quelli che lo sono in ordine al combinato disposto dell'art. 55 del testo unico della legge sulla ricchezza mobile del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª) con l'art. 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339 (1).
L'agenzia restituisce al verificatone lo stato, debitamente riempito e firmato dal titolare dell'ufficio, non oltre i venti giorni dalla data del ricevimento.
(1) Legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª):
Articolo 55. - Quando i redditi di ricchezza mobile, contemplati nelle lettere b), c), e d), dell'articolo precedente, non sono superiori alle L. 400 imponibili, sono esenti da imposta, quando questa si riscuota col mezzo dei ruoli.
I redditi di ricchezza mobile contemplati nella lettera a) saranno tassati su tutto l'ammontare loro, ancorche' non superiori alle L. 400 imponibili.
A cominciare dall'anno 1878, i redditi di ricchezza mobile computati nelle lettere b) e c) del precedente articolo, sui quali la imposta si riscuote per mezzo di ruoli, allorche' o soli o sommati agli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, eccedano le L. 400, ma non le L. 800 imponibili, sono tassati colla detrazione di:
L. 250 imponibili, se eccedono L. 400 imponibili, non L. 500;
L. 200 imponibili, se eccedono L. 500 imponibili, non L. 600;
L. 150 imponibili, se eccedono L. 600 imponibili, non L. 700;
L. 100 imponibili, se eccedono L. 700 imponibili, non L. 800.
Le detrazioni stabilite da questo articolo, anche nel caso in cui per determinare l'imponibile siasi dovuto tener conto di altri redditi, dovranno esclusivamente cadere su quelli contemplati nelle lettere b) e c) del precedente articolo.
Quando i redditi di ricchezza mobile di cui alla lettera d) del precedente articolo 54 o soli o sommati cogli altri redditi mobiliari o fondiari del contribuente, giusta il seguente articolo 57, sono superiori alle 400 imponibili, ma non alle L. 500, godranno dell'esenzione corrispondente a L. 100 di reddito imponibile, e sul resto sara' applicata l'aliquota normale.
Legge 22 luglio 1894, n. 339: Articolo 2. - L'imposta di ricchezza mobile, compreso il decimo, di cui nell'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e' elevata, a cominciare dal 1° luglio 1894, all'aliquota totale uniforme del 20 per cento.
I redditi da riscuotersi per ruoli nominatisi compresi nella lettera a) dell'art. 54 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, saranno valutati e censiti riducendoli a trenta quarantesimi del loro valore integrale, ad eccezione degli interessi e dei premi dei prestiti delle Provincie e dei Comuni, dei titoli al portatore ad interesse definito (obbligazioni) di Societa' che hanno per base garanzie o sovvenzioni dello Stato, e dei premi delle lotterie di ogni specie, i quali saranno valutati e censiti al loro valore integrale:
quelli della lettera b a venti quarantesimi;
quelli della lettera c a diciotto quarantesimi;
quelli della lettera d riscuotibili per ruoli o per ritenuta, a quindici quarantesimi.
L'aumento portato dal presente articolo sui redditi di categoria A restera' a carico esclusivo del creditore anche quando il debitore abbia, precedentemente alla pubblicazione della presente legge, assunto l'obbligo di pagare la ricchezza mobile.
Le rendite consolidate 5 e 3 per cento iscritte, alla data della pubblicazione della presente legge, in nome delle opere pubbliche di beneficenza soggette alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno sostituite con titoli del consolidato 4.50 per cento, di cui nell'art. 1 dell'allegato L della presente legge, a parita' di rendita netta effettiva, non computando a carico delle rendite da convertirsi lo aumento d'importo di ricchezza mobile portato dal presente articolo.
Le esenzioni e le detrazioni di cui nell'art. 53 del testo unico approvato con decreto Reale del 24 agosto 1877, n. 4021, continueranno ad essere calcolate secondo le regole di riduzione del reddito effettivo in reddito imponibile, stabilite dalle lettere b), c) e d) dell'art. 54 dello stesso testo unico.
I contribuenti gia' inscritti nei ruoli per l'imposta dell'anno saranno compresi in ruoli suppletivi pel maggiore prorata d' imposta.
Art. 70
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 71
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 72
Art. 72.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 73
Art. 73.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 74
Art. 74.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 75
Art. 75.
Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verificazione periodica.
In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresi' indicati gli strumenti che l'utente e' in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.
Il verificatore certifica le riparazioni e gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.
Art. 76
Art. 76.
Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.
Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sottoprefettura e da essa agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.
Art. 77
Art. 77.
L'utente che non puo' eseguire l'aggiustamento dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare nel termine prescritto dal verificatore, deve chiedergliene proroga.
Art. 78
Art. 78.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 79
Art. 79.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 80
Art. 80.
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 28 MARZO 2000, N. 182))
Art. 81
Art. 81.
Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i Comuni, nei quali ebbe luogo la verificazione, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero inscritti nello stato, e di quelli pei quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio.
Di queste modificazioni le Giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo.
L'indicato prospetto, approvato dalla Giunta, viene restituito all'ufficio di verificazione, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.
Art. 82
Art. 82.
I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.
Nel presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.
La verificazione e' accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.
Art. 83
Art. 83.
La verificazione dei misuratori del gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.
Per tale verificazione non compete all'ufficiale metrico alcuna indennita'; se pero' e gli deve lasciare il Comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennita', di cui al n. 2° dell'art. 136.
Art. 84
Art. 84.
Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi art. 133), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.
Art. 85
Art. 85.
L'impresa del gas e' tenuta a denunciare entro 48 ore all'ufficio metrico tutti i misuratori che vengono messi in esercizio, o rimossi, servendosi dei moduli prescritti dal Ministero.
Art. 86
Art. 86.
E' autorizzato l'uso di misuratori provvisori destinati a sostituire temporaneamente quelli che vengono rimessi per essere riparati.
Pero' tali misuratori devono portare sulla cassa in modo permanente la parola: «Provvisorio», e devono essere verificati ogni biennio.
Un misuratore provvisorio non puo' rimanere in esercizio in un dato locale piu' di quattro mesi.
Il collocamento a posto e la rimozione dai misuratori provvisori devono essere denunciati colle norme indicate per gli ordinari.
Art. 87
Art. 87.
La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, puo' essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.
Tale verificazione deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.
Le spese occorse ed il diritto di verificazione, che e' dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.
Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti, puo' anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica.
Art. 88
Art. 88.
In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilita' di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero, a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessario per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato.
Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.
Art. 89
Art. 89.
I manometri campioni che adoperano i periti per provare le caldaie a vapore, di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi metriche, sono sottoposti a verificazione, prima di essere usati, periodicamente ogni due anni, e tutte le volte che gli interessati lo richiedano.
Questa verificazione viene eseguita nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico in Roma ed in quegli uffici metrici che potranno in seguito essere designati dal Ministero.
Art. 90
Art. 90.
I manometri da verificarsi sono presentati all'Ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'Ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico piu' vicino autorizzato a tale verificazione.
A verificazione compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.
Art. 91
Art. 91.
Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione, il diritto fisso di L. 3 per ciascun manometro.
Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.
Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verificazione viene restituito al proprietario, il quale puo' ripresentarlo alla verificazione senza pagare un nuovo diritto.
Art. 92
Art. 92.
La prima volta che un manometro viene presentato alla verificazione, quando sia riconosciuto ammissibile (in base alle norme che saranno stabilite dal Ministero con apposite istruzioni, sentita la Commissione superiore metrica), riceve l'impressione di un numero d'ordine accanto a quella di un punzone speciale conforme al disegno riportato nella tabella annessa al presente regolamento ed e' accompagnato da un certificato comprovante l'eseguita operazione.
Le verificazioni successive sono attestate dal solo certificato indicato nell'art. 90.
Art. 93
Art. 93.
Il giudizio sulla emissibilita' delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere (1).
(1) Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la leggo del 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3ª), e sono riportati nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 94
Art. 94.
Il prelevamento delle monete viene fatto da un membro delegato dalla Commissione superiore metrica e da un delegato del Ministero del tesoro, alla presenza del direttore della zecca, del controllore, e del capo delle officine.
Art. 95
Art. 95.
Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore metrica e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero d'agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.
Art. 96
Art. 96.
Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della Commissione superiore metrica. Il vice direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o piu' verificatori dell'Ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel peso sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della Commissione superiore fa una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, pronunciandosi sulla emissibilita' delle monete saggiate.
Non saranno dichiarate emissibili quelle fabbricazioni per le quali tutte le monete saggiate non siano risultate del titolo legale entro i limiti di tolleranza stabiliti.
Art. 97
Art. 97.
I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna, fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custodite nel laboratorio dei saggi in un piego suggellate o sotto doppia serratura. Una delle chiavi e' tenuta dal direttore dell'Ufficio ecntrale e l'altra dal vice direttore del laboratorio predetto.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 98
Art. 98.
Per cura dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e in presenza di un delegato del Ministero, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni e' considerevole, si fondono separatamente e per qualita' di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui.
Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alla zecca dalla quale pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento.
Delle operazioni eseguite si redige, in doppio originale, un verbale firmato dal delegato del Ministero e dal direttore dell'Ufficio centrale; uno dei verbali e' trasmesso al Ministero e l'altro e' conservato negli archivi dell'Ufficio centrale.
Art. 99
Art. 99.
Le monete false, confiscate, che vengono spedite al Ministero dalle RR. procure per la deformazione, in seguito a procedimenti penali esauriti, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, sono inviate all'Ufficio centrale metrico, e dei saggi, il quale le assume in custodia e restituisce uno degli elenchi che le accompagna, con dichiarazione di ricevuta, al Ministero, che lo trasmette alla procura mittente.
Art. 100
Art. 100.
Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, e col concorso di un delegato del Ministero, si procede alla ricognizione delle monete esistenti nel laboratorio ed alla loro fusione, previa divisione di esse a seconda dei metalli di cui sono composte.
Le verghe cosi' ottenute sono pesate; quelle contenenti metalli preziosi sono saggiate e titolate e delle altre viene fatta una analisi qualitativa per cura del laboratorio dei saggi e col concorso del delegato predetto.
I risultati della ricognizione, della fusione, del saggio e delle analisi sono riportati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali vien ritirato dal delegato del Ministero, e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.
Art. 101
Art. 101.
Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla R. zecca.
Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).
Art. 102
Art. 102.
L'importo delle verghe predette, risultante da apposita liquidazione fatta dalla R. zecca, viene da questa versato nella sezione della R. tesoreria provinciale di Roma per conseguire il rilascio di un vaglia del tesoro, a favore del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, commutabile in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo «Entrate eventuali dell'Amministrazione demaniale per prodotto ottenuto dalla vendita di oggetti confiscati».
Art. 103
Art. 103.
In esecuzione della legge del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), gli uffici metrici indicati dal Ministero provvedono:
a) alla verificazione dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento;
b) al saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli e al saggio delle ceneri auro-argentifere per determinare il quantitativo dell'oro e dell'argento in esse contenuto;
c) al saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e d'argento.
Le verificazioni indicate alla lettera a) sono accertate coll'apposizione di uno dei bolli designati nella tabella annessa al presente regolamento.
Il bollo deve essere apposto nel corpo principale e su tutti i pezzi accessori che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro.
I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi preceduti dalla lettera M e seguiti dall'impronta del punzone e corona e numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguito il saggio.
In attestazione dei diritti riscossi e' rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti. Tale certificato e' tolto da un registro a madre o figlia (art. 133) ed in esso sono indicati i risultati dei saggi e delle analisi eseguiti sui lavori, sulle verghe e sui pezzetti d'oro e d'argento, sulle ceneri auro-argentifere, sui galloni, alamari, ecc.
Art. 104
Art. 104.
Negli uffici metrici di cui al precedente art. 103, i punzoni di titolo pei lavori d'oro e d'argento sono messi in uso successivamente nell'ordine di numerazione col quale furono trasmessi dal Ministero, e sono custoditi sotto doppia serratura; una delle chiavi e' tenuta dal capo d'ufficio, l'altra dal verificatore anziano.
Art. 105
Art. 105.
Sono ammessi alla verificazione del titolo:
a) i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio e quelli di lastra nei quali la massa e' omogenea per titolo;
b) i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e pei quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facolta' di fonderne uno o piu' a sua scelta.
Art. 106
Art. 106.
I lavori presentati al saggio debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie.
Pero' se queste sono di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, sono sottoposte al saggio separatamente, prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti.
Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, questo e' fatto solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riferisce ai diritti, si tiene conto della quota gia' pagata.
La lavorazione degli oggetti presentati al saggio dev'essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla.
Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.
Art. 107
Art. 107.
Sono ammesse al saggio quelle verghe sulle quali il proprietario da' al saggiatore la facolta' di fare tutte le operazioni necessarie per determinarne il titolo, ed accertarne l'omogeneita'.
Art. 108
Art. 108.
Le verghe, i pezzetti, i lavori d'oro e d'argento, i campioni delle ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. devono essere, da chi li presenta, accompagnati da apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne il peso e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengano ritirati.
Gli oggetti devono essere ritirati dal proprietario nello stesso giorno in cui saranno saggiati e che gli viene indicato all'atto della presentazione, non assumendo l'Amministrazione responsabilita' per giacenze piu' prolungate in ufficio.
Nel modulo della distinta si deve riportare la disposizione del precedente capoverso, o ogni altra che sia riconosciuta utile all'interesse dell'Amministrazione e del proprietario.
Art. 109
Art. 109.
Quando si fa uso della pietra di paragone, i lavori d'oro e d'argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie.
Il saggio a coppella si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto.
La materia deve essere tolta in modo da non deformare l'oggetto ma se cio' non fosse possibile, il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo.
Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.
Art. 110
Art. 110.
In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilita' di ammettere ad un dato bollo di titolo un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore e' autorizzato a far fare un secondo saggio, e puo' quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale, sentita la Commissione superiore metrica, fa eseguire un esame definitivo dal laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale.
In quest'ultimo caso e' dall'ufficio metrico inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente alla esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto paghera' tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti, in base all'art. 114, e le spese di spedizione. In ogni caso, ove occorrano spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore.
Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di piu' di un millesimo nel caso dell'oro, e di piu' di due millesimi per l'argento; pero' la verga viene titolata a seconda del risultato ottenuto dal laboratorio predetto.
Per gli oggetti d'oro e d'argento l'ammissione al bollo di titolo e' determinata dall'articolo seguente.
Art. 111
Art. 111.
Nei lavori d'oro e d'argento massicci ed in quelli di pura lastra e' accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all'art. 2 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª):
Tale tolleranza e' estesa a 10 millesimi per gli oggetti a saldatura semplice ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.
Art. 112
Art. 112.
I lavori d'oro e d'argento, le verghe e i pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, i campioni di ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. da sottoporsi al saggio possono presentarsi anche agli uffici che non hanno laboratorio di saggio.
In tal caso il presentatore deve anticipare l'importo dei diritti di saggio, e firmare una dichiarazone colla quale egli acconsente che i lavori da lui presentati per il saggio siano spediti a suo rischio e spese, per mezzo della posta ed in piego assicurato, all'ufficio metrico piu' vicino fra quelli indicati all'art. 103 provvisti di laboratorio per il saggio, e che similmente a suo rischio e spese sia fatta da quest'ufficio la restituzione all'ufficio mittente dei residui del saggio.
Art. 113
Art. 113.
((I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 300 per ogni chilogramma d'oro e di L. 30 per ogni chilogramma d'argento e di argento dorato. Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richieda o non consenta il marchio, e' stabilito nella proporzione di L. 30 per ogni chilogramma di lavori d'oro e di L. 3 per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato. Pero' il diritto non puo' essere, in alcun caso, inferiore a centesimi cinquanta.))
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Art. 114
Art. 114.
((Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti: Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro L. 3 e dorato argento L. 1,50. Per ogni verga maggiore di un ettogramma o non eccedente il chilogramma, id. L. 6 e id. L. 3. Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L. 9 e id. L. 4,50. Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere e' stabilito il diritto di L. 15. Pel saggio di cui al capoverso c) dell'art. 103 e' fissato il diritto di L. 9 per ogni saggio. Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve determinare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo sono rispettivamente e singolarmente aumentati di 6 lire.))
((6))
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Art. 115
Art. 115.
Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro.
(13) ((14))
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
Art. 116
Art. 116.
Sono ammessi alla verificazione facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.
Art. 117
Art. 117.
Nei termometri a mercurio e ad alcool, il cannello deve essere visibile per tutta la sua lunghezza, sino all'estremita' che deve essere chiusa a fusione.
Salvo il caso contemplato dall'art. 120, la scala termometrica, qualunque sia la sua estensione, deve contenere almeno uno dei
punti fondamentali (fusione del ghiaccio ed ebollizione normale dell'acqua), con tre divisioni almeno sopra e sotto.
Se la scala non e' tracciata direttamente sul cannello termometrico, questo deve aver inciso un segno in corrispondenza ad uno dei detti punti fondamentali.
Nel caso che manchi questo segno, esso viene tracciato d'ufficio, calcolando i diritti secondo la tariffa di cui all'art. 131 del presente regolamento.
La scala non deve presentare irregolarita' che appariscano a prima vista e deve portare l'indicazione C (centigrada) o F (Fahrenheit) o R (Reaumur), oppure Scala arbitraria. In mancanza di tale indicazione, questa viene fatta dal laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, il quale calcola il diritto come sopra.
Art. 118
Art. 118.
Nella verificazione si prendono in esame tre punti fissati normalmente dal laboratorio centrale metrico, fra cui sempre uno dei fondamentali, se esso e' segnato sullo strumento; di piu' si verifica qualunque altro punto a richiesta del presentatore e in generale si cerca di soddisfare qualsiasi altra richiesta per quanto lo consentano i mezzi del laboratorio centrale, riscuotendo, a seconda dei casi, i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.
Art. 119
Art. 119.
A verificazione compiuta, il laboratorio incide sul termometro il bollo a stemma reale, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di piu' la parola Certificato, seguita dal numero del registro di verificazione. Sul termometro devo trovarsi uno spazio libero per queste indicazioni, non minore di 60 millimetri su 3 millimetri.
Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si fa che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato viene firmato da chi eseguisce la verificazione e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato viene consegnato al presentatore di questo.
Art. 120
Art. 120.
Sono pure verificati i termometri per uso medico, che non contengono alcuno dei punti fondamentali, purche' soddisfino alle seguenti condizioni:
a) siano divisi in decimi di grado della scala centesimale, vadano da + 36° a + 43° ed abbiano il grado della lunghezza di almeno mm. 3,5;
b) se la divisione non e' tracciata direttamente sul cannello termometrico, deve essere inciso sul tubo esterno, che e' saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala;
c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;
d) se sono termometri a massimo, devono portarne l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa, provvede il laboratorio dell'Ufficio centrale, dietro pagamento dei diritti portati dalla tariffa di cui all'art. 131.
Art. 121
Art. 121.
I termometri per uso medico vengono contrassegnati con un numero d'ordine inciso dal laboratorio, corrispondente a quello del certificato e sono bollati con lo stemma reale seguito dal millesimo, purche' non presentino errori superiori a 0°, 2, in piu' od in meno; e se sono termometri a massimo, il mercurio non retroceda tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°, 1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura.
Lo spazio per le incisioni (art. 119) deve essere almeno di 60 millimetri su 3 millimetri.
Le correzioni inscritte nel certificato si riferiscono almeno a tre punti, e sono espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo, almeno due di questi punti sono verificati due volte.
Art. 122
Art. 122.
I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado e le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.
Art. 123
Art. 123.
Si ammettono alla verificazione facoltativa gli alcoolometri a peso e quelli a volume, ma devono portare l'una o l'altra indicazione, e non contenere le due scale. Se manca l'indicazione, viene incisa d'ufficio calcolando i diritti in base alla tariffa di cui all'art.
131.
Art. 124
Art. 124.
Gli alcoolometri ammessi alla verificazione devono soddisfare alle condizioni seguenti:
a) possono avere o non avere termometro; ma se l'hanno, deve essere centigrado;
b) devono galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione;
c) le scale devono essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca od altre sostanze che si rammolliscano al caldo; e la tara interna deve pure essere fissata invariabilmente;
d) un segno deve essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno piu' alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo deve essere distante dalla estremita' del cannello almeno 15 millimetri;
e) il diametro del rigonfiamento non puo' superare 3 centimetri;
f) l'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno;
g) l'intervallo corrispondente ad un grado alcoolometrico deve essere maggiore di un millimetro e gl' intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, devono essere maggiori di mezzo millimetro;
h) l'alcoolometro deve portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta ve la incide il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale calcolando il relativo diritto.
Art. 125
Art. 125.
Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze:
a) se la divisione dell'alcoolometro non e' spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado, della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza, e' di 0°,4 in piu' od in meno;
b) se la scala alcoolometrica e' suddivisa oltre il mezzo grado la tolleranza e' di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.
Art. 126
Art. 126.
A verificazione compiuta, se il peso indicato e' esatto fino al mezzo centigrammo e se gli errori delle scale sono compresi nei limiti prescritti dall'articolo precedente, il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale incide all'estremita' del cannello un bollo a stemma Reale che viene ripetuto sul rigonfiamento; incide altresi' l'anno in cifre arabe, il mese in numeri romani, ed il numero corrispondente a quello del certificato.
Art. 127
Art. 127.
I termometri, i termo-alcoolometri e gli alcoolometri sono verificati nel termine di quaranta giorni dalla presentazione.
Art. 128
Art. 128.
Il laboratorio metrico dell'Ufficio centralo e' incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, verificazioni e determinazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, a richiesta dei privati, colle norme stabilite dall'art. 39 ed esigendo i diritti indicati nella tariffa di cui all'art. 131.
Art. 129
Art. 129.
I guasti che avvenissero agli strumenti, di cui si parla in questo titolo, per effetto delle verificazioni o delle ricerche, sono a tutto rischio del presentatore.
Art. 130
Art. 130.
Gli strumenti menzionati nel presente titolo sono presentati agli uffici metrici per essere spediti al laboratorio metrico dell'Ufficio centrale.
Le spese pel trasporto e quelle della corrispondenza che fossero necessarie sono a carico del presentatore, a tutto rischio del quale rimangono anche i guasti che avvenissero durante il trasporto.
Eseguita la verificazione, l'Ufficio centrale restituisce gli strumenti agli uffici che ne hanno fatto l'invio, accompagnandoli con la nota dei diritti da riscuotere.
L'importo dei diritti, delle spese di trasporto, ecc., viene pagato dai presentatori all'atto in cui ricevono gli strumenti.
In attestazione dei diritti riscossi viene rilasciata una quietanza tolta da registro a madre e figlia, previa apposizione delle corrispondenti doppie marche da bollo, come e' detto all'art. 133 del presente regolamento.
Art. 131
Art. 131.
Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:
A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico):
1. Per la determinazione di ciascuno dei punti
fondamentali 0° e 100°............................ . . . . . L. 1.000 2. Per ogni osservazione compresa fra le tem-
perature superiori a 0° e inferiori a 100°.................. " 200 3. Per ogni osservazione di temperature infe-
riori a 0° o superiori a 100°............................... " 500 4. L'importo minimo dei diritti e di..................... " 500
B) Tariffa per la verificazione dei termometri
per uso medico.............................................. L. 300
C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densi-
metro....................................................... L. 1.000 2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro
semplice.................................................... " 700 3. Per la verificazione di un punto del termo-
metro oltre i tre prescritti dall'art. 125.................. " 200 4. Per la verificazione di un punto della sca-
la alcoolometrica, oltre i cinque prescritti................ " 200
D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione della lunghezza di mi-
sure a teste ed a tratti comprese fra due punti,
non superiori ad un metro alla temperatura am-
biente...................................................... L. 2.000 2. Per la verificazione dei decimetri di un
metro....................................................... " 3.000 3. Per la verificazione dei primi 20 centime-
tri di un metro e per la verificazione dei centi-
metri di un doppio decimetro................................ " 3.000 4. Per la verificazione dei primi 10 millime-
tri di una lunghezza........................................ " 3.000
E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione di una serie di pesi
frazionari del gramma senza la determinazione dei
volumi...................................................... L. 2.000 2. Per la verificazione di una serie di pesi,
tra un gramma e 100 grammi senza la determinazio-
ne dei volumi............................................... " 2.000 3. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al chilogramma, senza la determinazio-
ne dei volumi............................................... " 3.000 4. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al miriagramma senza la determinazione
dei volumi.................................................. " 5.000 5. Per la verificazione di un chilogramma cam-
pione, con la determinazione del volume..................... " 5.000
F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unita' intere o multipli di unita' siano esse espresse in Kg. per cm² in atmosfera o in metri di acqua:
1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg.
per cm²..................................................... L. 500 2. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per
cm²......................................................... " 700 3. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg.
per cm²..................................................... " 1.000 4. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg.
per cm²..................................................... " 1.500 5. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 500 kg. per cm²........................................ " 2.000
G) Tariffa ad ore di lavoro:
In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.
(13) ((14))
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
AGGIORNAMENTO (13)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
[...]
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
Art. 132
Art. 132.
I diritti di verificazione prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, quelli di verificazione dei misuratori dei gas, dei manometri campioni, dei termometri, degli alcoolometri, quali del saggio e marchio dei metalli preziosi ed in generale quelli contemplati dal testo unico delle leggi metriche in data 23 agosto 1800; n. 7088 (serie 3ª), dalla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e dal presente regolamento in esecuzione delle leggi sopracitate, sono riscossi mediante una o piu' marche da bollo doppie.
Art. 133
Art. 133.
Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui e' impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia.
Tutte le singole marche devono essere, volta per volta, annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, e' rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.
Art. 134
Art. 134.
Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godono dell'aggio concesso ai distributori secondari. Percio' essi debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati allo spaccio di esse.
Art. 135
Art. 135.
Al principio di ogni anno il verificatore invia all'intendenza di finanza un prospetto esatto e particolareggiato delle marche occorrenti, durante l'anno, per ciascun ufficio del registro.
In tale prospetto deve altresi' dichiarare se, in vista delle condizioni locali, o per altra causa, occorra che in tutti od in alcuni capoluoghi di Comune, dove non risiede l'ufficio del registro, la vendita delle marche sia affidata ad un distributore secondario del luogo. In questo caso deve indicare la qualita' e la quantita' delle marche approssimativamente occorrenti per ciascun Comunee l'epoca in cui avra' luogo la verificazione.
Art. 136
Art. 136.
L'ufficiale metrico, invitato ad eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, in conformita' delle disposizioni degli articoli 45, 46 e 56, deve portare con se' i campioni e gli strumenti dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni, di siffatto materiale, escluso quello dei fabbricanti metrici, salvo pero' il disposto dell'art. 45. Nei casi suddetti, sono dovute all'ufficiale metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennita':
1. Se le operazioni si compiono nel Comune sede dell'ufficio permanente o temporaneo:
L'indennita' di lire 12 per ognuno degli esercizi tali considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di km. 3 dall'Ufficio permanente o temporaneo, ovvero:
L'indennita' di lire 8, piu' quella ordinaria di viaggio ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto.
Se gli esercizi d'uno stesso utente siano piu' di quattro complessivamente le indennita' di lire 12 e 8 saranno ridotte rispettivamente a meta' con prevalenza per gli esercizi oltre i quattro, pei quali compete la indennita' minore.
2. Se le operazioni si compiono fuori del Comune sede dell'Ufficio temporaneo o permanente:
Le indennita' di viaggio e soggiorno stabilite dalle norme generali in vigore ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale.
In ogni caso in cui spettino indennita' di viaggio e soggiorno o rimborso di spese per operazioni compiute presso diversi utenti, l'ammontare ne sara' ripartito fra gli interessati.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1793, N. 734)).
(6) (7) (8)
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino al termine suddetto.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino al termine suddetto.
AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Art. 137
Art. 137.
La verificazione periodica ordinaria e la prima visita fatta in seguito ad aggiustamento di strumenti fissi che servono per pesare, esistenti nel Comune sede dell'ufficio metrico permanente, non da' diritto all'indennita' di trasferta. Lo stesso dicasi per le identiche verificazioni richieste prima o durante la temporanea presenza del verificatore nel Comune dove lo strumento si trova.
Negli altri casi sono dovute le indennita' di cui all'articolo precedente.
Art. 138
Art. 138.
Il verificatore ha obbligo di rilasciare sempre la ricevuta delle indennita' di trasferta percepite servendosi di apposito bollettario secondo il modello prescritto dal Ministero.
L'infrazione a tale disposizione e' punita ai sensi dell'art. 51 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.
Art. 139
Art. 139.
In compenso di ogni spesa necessaria ad effettuare la verificazione periodica dei pesi e delle misure in tutti i luoghi indicati dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), saranno corrisposte, agli ufficiali metrici, esclusivamente, le seguenti indennita' speciali:
a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun Ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'Ufficio metrico permanente, quante volte occorra:
1° una quota fissa di L. 15;
2° un'indennita' per ogni chilometro di percorso di L. 2,50 se effettuato su strade carreggiabili e di L. 5 se su strade mulattiere;
Per i trasporti o parti di essi da effettuarsi sulle ferrovie o strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il percorso superi i dieci chilometri, o per via di mare, competera' il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
I percorsi effettuati e la natura delle strade risulteranno da apposite tabelle, redatte in base all'itinerario per il giro, approvate dai competenti Uffici del genio civile, viste le disposizioni del presente articolo;
b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica, tanto negli Uffici metrici permanenti come in quelli temporanei;
c) i 3/5 dell'ordinaria indennita' di missione per ognuno dei giorni in cui, in conformita' dell'itinerario per il giro della verificazione periodica dei pesi e delle misure debitamente approvato e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei Comuni escluso il capoluogo del distretto;
d) l'ordinaria indennita' di missione per ogni altro giorno compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario, l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono le indennita' ai sensi del comma a) dell'articolo seguente;
e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma a) per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro, comprese quelle necessarie per soddisfare alle prescrizioni dell'art. 71 (comma 5°).
Tutti i compensi suddetti saranno corrisposti dal Ministero anticipatamente nella misura di 4/5 e, nel resto, dopo ultimato il giro della verificazione periodica e trasmessi i documenti contabili giustificativi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1793, N. 734)).
(6) (7) (8)
AGGIORNAMENTO (5)
Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 80 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' di lire dieci per ciascun Comune, stabilita dall'art. 139 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, fermi restando i compensi supplementari di cui nel R. decreto 11 agosto 1909, n. 623, e' elevata a L. 12, 15 e 18 per i Comuni dei distretti metrici del Regno ordinati rispettivamente nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª dell'annessa tabella, che fa parte integrale del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno vigore fino a tutto l'anno solare successivo a quello nel quale avra' luogo la pubblicazione della pace".
Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 80 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' di lire dieci per ciascun Comune, stabilita dall'art. 139 del regolamento sul servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, fermi restando i compensi supplementari di cui nel R. decreto 11 agosto 1909, n. 623, e' elevata a L. 12, 15 e 18 per i Comuni dei distretti metrici del Regno ordinati rispettivamente nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª dell'annessa tabella, che fa parte integrale del presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente e da quello del tesoro".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai precedenti articoli avranno vigore fino a tutto l'anno solare successivo a quello nel quale avra' luogo la pubblicazione della pace".
AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Art. 140
Art. 140.
((Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc. Tali indennita' sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale)).
Art. 141
Art. 141.
I prefetti ed i sottoprefetti provvedono perche' gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria eseguiscano o facciano eseguire le disposizioni prescritte dal presente regolamento.
Art. 142
Art. 142.
Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica, anche comunali, devono visitare frequentemente i luoghi di compra e di vendita ed i pubblici locali ove sono in esercizio misuratori dei gas, per accertare che gli strumenti siano muniti dei debiti bolli di verificazione, che non abbiano sofferto alterazione, e che lo smercio venga fatto senza frode.
Tale sorveglianza deve essere esercitata altresi' sui pubblici misuratori e pesatori.
Art. 143
Art. 143.
La sorveglianza indicata all'articolo precedente e' anche affidata agli ufficiali metrici; pero', quando debbano accedere in luoghi chiusi, si uniformeranno alle leggi in vigore per le visite domiciliari, tenute altresi' presenti le disposizioni dell'art. 12 del testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818 (1) e quelle degli articoli 141 e 142 del regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1904, n. 51 (testo unico), per gl'infortuni degli operai sul lavoro (2).
La sorveglianza poi sugli uffici delle Societa' e delle pubbliche amministrazioni e' affidata esclusivamente agli ufficiali metrici e di polizia giudiziaria.
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(1) Testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818: Articolo 12. - L'esecuzione della presente legge e' affidata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale esercita la necessaria vigilanza per mezzo degli ispettori delle industrie, degli ingegneri e aiutanti ingegneri delle miniere e degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Le persone incaricate del servizio di sorveglianza hanno libero accesso in tutti i locali delle aziende di cui all'art. 1 e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento.
I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi all'autorita' giudiziaria competente.
Copia ne sara' pure trasmessa per notizia alla prefettura locale.
Alle persone suddette sono applicabili le disposizioni del terzo capoverso dell'art. 5 della legge 17 marzo 1898, n. 80, rispetto alla divulgazione di segreti di fabbrica.
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(2) Regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141 Articolo 141. - Gli ispettori hanno piena facolta' di entrare nelle miniere, cave e torbiere, negli opifici, nei cantieri di costruzioni e in generale in tutti i luoghi nei quali si esercitano industrie e si eseguiscono lavori della specie e con le condizioni indicate nell'art. 1 della legge (testo unico). Essi possono:
1° visitare, in tutte le loro parti, le miniere, cave e torbiere, le officine, i laboratori, le opere di costruzione e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazione;
2° interrogare, oltre i capi o esercenti, i gerenti, i direttori, i sorveglianti, i cottimisti, gli operai o le rappresentanze dello Associazioni operaie esistenti nel luogo;
3° esaminare il libro o i fogli di paga degli operai, il contratto originario di assicurazione, i contratti addizionali, i regolamenti interni di fabbrica e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi utili per l'adempimento del loro ufficio.
Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, gl'ispettori possono richiedere, col mezzo dell'autorita' competente, l'intervento della forza pubblica.
Art. 142. - Gli ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio debbono, a richiesta, fare constare della loro identita', mostrando la carta di riconoscimento, che sara' ad essi rilasciata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
Art. 144
Art. 144.
L'ufficiale metrico, cui risulti che in un ufficio governativo esistono strumenti metrici i quali a tenore della legge dovrebbero essere sequestrati, ne avverte, con rapporto circostanziato, il Ministero di agricoltura, industria e commercio per le ulteriori disposizioni.
Art. 145
Art. 145.
Gli ufficiali demaniali e gli agenti della forza pubblica sorvegliano, ciascuno secondo il proprio ufficio, affinche' negli atti pubblici, nelle scritture private, negli estratti del catasto, nei registri di commercio, negli annunzi, nei bollettini ed in ogni atto presentato in giudizio od in pubblico, i pesi e le misure siano espressi nel sistema metrico decimale.
Art. 146
Art. 146.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))
Art. 147
Art. 147.
E' punito con le ammende comminate dal testo unico delle leggi
metriche:
1° chiunque nelle stipulazioni per scrittura pubblica o privata,
o nei libri o nei registri di commercio, o negli annunzi, cartelli o avvisi al pubblico non esprime i pesi e le misure nel sistema metrico decimale (articoli 9 e 11 della legge);
2° chiunque nelle menzioni o negli estratti di titoli e nei certificati, trasporti e volture di catasto, che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, non vi aggiunge il corrispondente ragguaglio metrico (art. 10 della legge);
3° chiunque espone in vendita o vende strumenti metrici indicanti del bollo di prima verificazione (articoli 12, 13, 14 e 31 della legge - art. 44 del presente regolamento), e chiunque colloca in opera o ripara uno strumento per pesare fisso, senza chiedere la verificazione di collaudo prescritta dagli articoli 45 e 46;
4° chiunque colloca in esercizio misuratori dei gas mancanti dei bolli di verificazione (art. 22 della legge e art. 82 del presente regolamento); chiunque colloca o rimuove misuratori dei gas senza denunciarli nei termini stabiliti dall'art. 85 e non osserva le prescrizioni dell'art. 86;
5° chiunque nei propri magazzini, nelle botteghe, negli opifici, nelle pubbliche piazze, sulle fiere o sui mercati tiene pesi, misure o strumenti metrici diversi da quelli stabiliti dalla legge, anche senza farne uso (articoli 1, 27, 31 della legge e art. 498 del codice penale);
6° chiunque, dopo spirati i termini prescritti per la, verificazione, usa o ritiene strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica (articoli 12 e 17 della legge);
7° chiunque essendo utente all'epoca della pubblicazione degli stati comunali e non trovandosi compreso in questi, non domanda in tempo la iscrizione (art. 19 della legge);
8° chiunque non presenta alla verificazione periodica gli menti motrici nel termine fissato dal manifesto del prefetto (art.72 del presente regolamento) o dall'art. 78 del presente regolamento;
9° chiunque non si provvede degli strumenti metrici necessari all'industria che esercita (art. 62 del presente regolamento);
10° chiunque, avendo aperto o rilevato un esercizio, non abbia ottemperato in tempo debito alle prescrizioni dell'art. 63;
11° chiunque tenga in uso strumenti metrici o misuratori dei
gas difettosi in modo da non poter essere aggiustati, falsi o dolosamente alterati (art. 27 della legge);
12° chiunque non fa aggiustare gli strumenti metrici difettosi nel termine assegnato al verificatore (art. 75 del presente regolamento);
13° chiunque, dopo la sentenza di condanna, non sottopone alla verificazione periodica gli strumenti metrici entro il termine prefisso (art. 156 del presente regolamento);
14° chiunque, vendendo a peso od a misura, fa uso di pesi o
misure non legali (articoli 1, 12, 16 della legge e art. 64 del presente regolamento);
15° il perito che prova caldaie a vapore con un manometro che non abbia subito le verificazioni prescritte dal presente regolamento (art. 24 della legge).
Art. 148
Art. 148.
L'utente di pesi e misure, a richiesta degli ufficiali e degli agenti della polizia giudiziaria, deve esibire il certificato della verificazione periodica; la mancanza di questo certificato costituisce una contravvenzione, ove all'ufficio metrico non risulti che la verificazione sia stata fatta.
Quando il verificatore riceve il verbale, che il pretore ha l'obbligo di comunicargli giusta l'art. 151, accerta tale circostanza e riferisce al pretore in merito.
Art. 149
Art. 149.
Le sanzioni penali stabilite dalle leggi sui pesi, sulle misure, sui misuratori dei gas, sui manometri campioni, sul saggio e marchio dei metalli preziosi non tolgono l'applicabilita' delle pene maggiori comminate dal Codice penale per il fatto contro cui si precede.
Art. 150
Art. 150.
L'ufficiale metrico che accerta uno dei reati previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), deve stendere in proposito un processo verbale, enunciando la natura del fatto con tutte le sue circostanze, le prove o gli indizi a carico dei presunti colpevoli, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte; deve porre sotto sequestro i corpi del reato, e trasmetterli entro due giorni alla competente autorita' giudiziaria.
Il verbale dev'essere sottoscritto anche dalle persone intervenute; se queste si rifiutano, ne vien fatto cenno nel verbale medesimo, copia del quale e' inviata al Ministero.
Art. 151
Art. 151.
Nelle contravvenzioni accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia, i tribunali e le preture, prima di istruire procedimento penale, inviano i verbali al verificatore, perche' informi sul fatto e sul genere della contravvenzione.
Art. 152
Art. 152.
Prima che il giudice competente pronunci il giudizio sopra una contravvenzione alla legge sui pesi e sulle misure, punibile soltanto con ammenda, il contravventore puo' far sospendere il procedimento penale presentando al pretore una domanda da lui sottoscritta, su carta da bollo, affinche' l'applicazione dell'ammenda, nei limiti prescritti dalla legge, sia invece fatta dal prefetto o sottoprefetto ed obbligandosi in tale domanda, che deve essere considerata come irrevocabile, a pagare, oltre la somma che stabilira' il prefetto od il sottoprefetto, anche le spese per gli atti giudiziari gia' incoati.
Alla domanda di oblazione per i casi di omessa verificazione periodica, il contravventore deve unire il certificato comprovante la eseguita verificazione.
Art. 153
Art. 153.
Il pretore, ricevuta la domanda, di cui nell'articolo precedente, e trovatala regolare e conforme a quanto prescrive tale articolo, la rimette cogli atti processuali e colla nota delle spese incorse, al prefetto o sottoprefetto, perche' decida, sentito il parere del verificatore.
Se il pretore trova irregolare la domanda la respinge al contravventore.
Art. 154
Art. 154.
La decisione del prefetto o del sotto prefetto, colla quale vengono stabilite la somma e le spese processuali da pagarsi dal contravventore, e' comunicata all'agente demaniale coll'indicazione, ove ne sia il caso, del nome, cognome e qualita' dell'agente, che avendo denunciato la contravvenzione avesse diritto al premio di cui all'art. 146.
Il prefetto od il sottoprefetto comunica la sua decisione anche al verificatore, e gli trasmette gli atti processuali per la trascrizione nel registro delle contravvenzioni.
Il verificatore, eseguita la trascrizione, restituisce gli atti alla pretura che aveva iniziato il procedimento, unendovi la decisione di cui sopra.
Art. 155
Art. 155.
Il prefetto o sottoprefetto, per mezzo del sindaco, notifica al contravventore l'esito della domanda. Il contravventore, nel termine di cinque giorni dalla data della notificazione, deve eseguire all'agente demaniale il pagamento intimato.
Dell'eseguito pagamento l'agente demaniale entro tre giorni da' avviso al pretore, e questi emette ordinanza con cui dichiara perenta l'azione penale.
Di tale ordinanza il pretore, nel termine di cinque giorni, rimette copia all'Ufficio metrico, indicando inoltre il numero e la data della quietanza demaniale.
Se nel termine prefisso il contravventore non effettua il pagamento indicato, l'agente demaniale inizia subito gli atti per il pagamento coercitivo, e nel caso che questi restino infruttuosi, avverte il pretore, affinche' sia ripresa l'azione penale.
Art. 156
Art. 156.
L'utente condannato per omessa verificazione periodica, che non presenta gli strumenti metrici alla verificazione entro quindici giorni da quello in cui gli venne notificata la sentenza, e' nuovamente dichiarato in contravvenzione e ad istanza del verificatore gli sono sequestrati gli strumenti, i quali, insieme col verbale, vengono inviati al pretore.
Art. 157
Art. 157.
Si devono sequestrare inoltre:
1° gli strumenti metrici esposti in vendita, venduti o usati, in commercio senza il bollo di verificazione prima;
2° i misuratori dei gas in esercizio mancanti dei bolli di verificazione, di cui e' detto al n. 4 dell'art. 147;
3° gli strumenti di cui e' detto al n. 5 dell'articolo medesimo;
4° gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas di cui e' detto al n. 11 dell'articolo medesimo;
5° gli strumenti metrici non aggiustati nel termine prescritto, ed indicati al n. 12 dell'articolo medesimo;
6° gli strumenti metrici mancanti del bollo di verificazione periodica, dopo trascorsi i termini stabiliti dagli articoli 61, 63, 78.
Art. 158
Art. 158.
Per eseguire il sequestro il verificatore richiede, per mezzo dei prefetti o sottoprefetti, od anche direttamente, quando l'urgenza lo richieda, l'opera degli agenti di polizia giudiziaria.
I verbali sottoscritti dagli agenti che li hanno compilati, sono trasmessi alla autorita' giudiziaria pel procedimento penale.
Art. 159
Art. 159.
Gli strumenti metrici ed i misuratori dei gas, sequestrati nei casi previsti nell'articolo 156 e nell'articolo 157, nn. 1, 2, 5, 6, sono, dopo la sentenza o la decisione del prefetto o del sottoprefetto, spediti dalla cancelleria del tribunale o delle preture al verificatore entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza, per essere restituite ai loro proprietari, previa la prescritta verificazione e l'eventuale pagamento del relativo diritto.
Gli strumenti che siano riconosciuti difettosi, sono restituiti al proprietario con l'obbligo di ripararli e ripresentarli alla verificazione nel tempo prescritto dal verificatore.
Se gli strumenti che dovrebbero essere restituiti ai loro proprietari, sono dal verificatore dichiarati irriducibili alla forma legale, questi ne informa l'autorita' che s'e' pronunciata sulla contravvenzione, aftinche' essa, con ordinanza a parte, ne ordini la confisca anche in caso di assoluzione del contravventore.
Art. 160
Art. 160.
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, l'ufficiale metrico, per mezzo del sindaco, invita il proprietario degli strumenti metrici a ritirarli entro due mesi dal giorno della notificazione della sentenza, diffidandolo che, trascorso questo termine, gli strumenti non ritirati sono venduti a norma del regolamento di contabilita' generale dello Stato, e che la somma ricavata viene devoluta all'erario.
Il proprietario, per ottenere la restituzione degli strumenti deve presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dell'ammenda all'agente demaniale.
Il contravventore ammesso al beneficio della condanna condizionale ai sensi dell'art. 1 della legge 26 giugno 1904, n. 267, puo' ottenere la restituzione degli strumenti metrici sequestrati, durante il termine stabilito per la sospensione della sentenza, quando l'ammenda concretamente applicata non sia maggiore di L. 50.
Nell'ipotesi, invece, in cui siano state inflitte ammende superiori alla somma predetta si devono esaminare i singoli casi e vedere, in relazione alla moralita' ed allo stato economico del contravventore, quali garanzie siano da richiedersi per assicurare il ricupero delle ammende stesse, qualora si verifichi la decadenza del beneficio della sospensione della condanna.
In nessun caso puo' farsi luogo alla restituzione degli strumenti sequestrati se il proprietario di essi non abbia comprovato l'integrale pagamento delle spese del procedimento.
Art. 161
Art. 161.
Gli oggetti che, a termini della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), e del testo unico delle leggi metriche, siano stati confiscati con sentenza dell'autorita' giudiziaria, sono da questa semestralmente spediti all'ufficio metrico con apposito elenco in tre originali.
Il capo d'ufficio, dopo di aver vidimati questi elenchi, ne restituisce uno come ricevuta all'autorita' giudiziaria mittente, ne manda un altro alla prefettura o sottoprefettura e conserva il terzo nei propri archivi.
Art. 162
Art. 162.
Alla fine di ogni anno il prefetto o sottoprefetto, dopo aver fatto riconoscere da un suo delegato la esistenza di tutti gli oggetti indicati negli elenchi di cui e' detto nell'articolo precedente, ordina la deformazione di quelli e la distruzione dei bolli che vi fossero impressi; quindi fa procedere alla vendita in conformita' delle norme stabilite dal regolamento di contabilita' generale dello Stato dandone avviso all'intendenza di finanza.
La deformazione e la distruzione, di cui e' detto piu' sopra, devono esser fatte alla presenza del capo dell'ufficio metrico.
Art. 163
Art. 163.
Le cancellerie dei tribunali e delle preture devono, entro cinque giorni dopo la pubblicazione della sentenza o notificazione ai contumaci, trasmettere all'ufficio metrico l'estratto delle sentenze di condanna in materia di pesi, misure, misuratori dei gas, saggio e marchio dei metalli preziosi, o la copia delle sentenze di assoluzione, o di non farsi luogo a procedere.
Art. 164
Art. 164.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento e che riguardano il personale, hanno esecuzione alla data della pubblicazione di esso sulla Gazzetta ufficiale.
Regolamento-art. 139-bis
Art. 139-bis.
Per l'impianto di uffici temporanei di verificazione periodica nelle frazioni o borgate dei Comuni, ai sensi dell'art. 55 o dovunque ne sia autorizzata l'istituzione in via straordinaria per conto dei Comuni o dello Stato, i Municipi, o l'Amministrazione metrica, in quest'ultimo caso, corrisponderanno, agli ufficiali metrici, quanto segue:
a) l'indennita' giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni stabiliti per la verificazione e per quelli eventualmente impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente;
b) le indennita' ordinarie di viaggio per il percorso dalle localita' ove venne istituito, a norma dell'itinerario, il precedente Ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso, quando cio' sia necessario per il normale svolgimento del giro, ovvero da e per l'Ufficio permanente, se occorra, indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere da siffatto Ufficio e restituirvisi;
c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto del materiale sul percorso di cui al comma precedente, sempreche' le Amministrazioni comunali, avvertitene tempestivamente, non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto stesso, quando esso sia a loro carico. (6) (7) ((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221 , nel modificare l' art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all' art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119 , nel modificare l' art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Regolamento-art. 139-ter
Art. 139-ter.
Agli ufficiali metrici incaricati di compiere il giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno corrisposte le stesse indennita' indiciate negli articoli precedenti.
Pero' l'indennita' di cui al comma c) dell'art. 139 sara' di 4/5, anziche' di 3/5 dell'ordinaria indennita' di missione. (6) (7) ((8))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1921 e fino a tutto l'anno solare 1922.
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AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221 , nel modificare l' art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all' art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119 , nel modificare l' art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473 , gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".
Regolamento-Programmi
Programmi degli esami di promozione dei funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio (art. 29 del presente regolamento).
ESAME DI IDONEITA'.
Parte amministrativa.
a) Leggi sul servizio metrico e sul saggio dei metalli preziosi
b) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte amministrativa del servizio - Tabella delle industrie e professioni soggette alla verificazione periodica.
c) Regolamenti, istruzioni, decreti e circolari sulla parte tecnica del servizio.
d) Giurisprudenza sul servizio metrico e del saggio.
Parte tecnica.
a) Ordinamento pratico di un ufficio metrico permanente e temporaneo e di un laboratorio per il saggio.
b) Verificazioni prima e periodica dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare - Discussione dei risultati.
c) Servizio dei misuratori dei gas - Apparecchio per la verificazione - Tipi diversi di misuratori - Verificazione relativa.
d) Saggio e marchio dei metalli preziosi.
L'esame consistera' in una prova scritta, una pratica ed una orale.
E' dichiarato idoneo il candidato che riporta in ciascuna prova almeno sei decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice.
ESAME Dl MERITO DISTINTO.
Oltre al programma stabilito per l'esame di idoneita', si prescrive quanto segue:
Parte amministrativa.
Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato - Leggi e regolamenti sulla contabilita' generale dello Stato e sulla Corte dei conti.
Parte tecnica.
Teoria e costruzione degli strumenti metrici e specialmente di quelli per pesare.
Cenni storici sul sistema metrico decimale dal punto di vista scientifico e tecnico e sulla organizzazione del servizio dei pesi e delle misure nei principali Stati civili.
Metodi e strumenti per la verificazione dei campioni.
L'esame consistera' in una prova scritta, in una prova pratica la quale potra' anche consistere in misure sperimentali od in un progetto di strumento per pesare del commercio - ed in una prova orale.
Il minimo dei punti che dovra' riportare il candidato per essere dichiarato promovibile per merito distinto e' quello di sette decimi dei punti di cui dispone la Commissione esaminatrice, per ciascuna prova. Il candidato che non raggiunga i sette decimi in ciascuna prova, ma ottenga almeno i sei decimi in ciascuna di esse, e' dichiarato promovibile per idoneita'.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro delle finanze
LACAVA.
Il ministro del tesoro
CARCANO.