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Norme sull'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte:
a) i diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori di gas e dei manometri, di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600;
b) i diritti dovuti per le operazioni di saggio e marchio dei metalli preziosi di cui agli articoli 10 della legge 17 luglio 1954, n. 600, e 85 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;
c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600;
d) i diritti dovuti per l'ammissione alla verificazione prima degli strumenti metrici di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1951, n. 73.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono quintuplicati i diritti di saggio e di marchio di cui all'articolo 10 della legge 30 gennaio 1968, n. 46.
3. Nell'articolo 6, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la parola: "raddoppiati" e' sostituita dalla seguente: "quadruplicati".
Note all'art. 1, comma 1: Il testo vigente della tabella annessa alla (Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici) e' il seguente: "Misuratori dei gas. Per misuratore che eroga all'ora: | litri o decimetri cubi fino a 150 inclusivi | L. 40 litri o decimetri cubi oltre 150 fino a 300 inclusivi | L. 80 litri o decimetri cubi oltre 300 fino a 500 inclusivi | L. 100 litri o decimetri cubi oltre 500 fino a 750 inclusivi | L. 200 litri o decimetri cubi oltre 750 fino a 1.000 inclusivi | L. 250 litri o decimetri cubi oltre 1.000 fino a 1.500 inclusivi | L. 300 litri o decimetri cubi oltre 1.500 fino a 3.000 inclusivi | L. 400 litri o decimetri cubi oltre 3.000 fino a 4.500 inclusivi | L. 500 litri o decimetri cubi oltre 4.500 fino a 6.000 inclusivi | L. 600 litri o decimetri cubi oltre 6.000 fino a 7.000 inclusivi | L. 700 litri o decimetri cubi oltre 7.000 fino a 9.000 inclusivi | L. 750 litri o decimetri cubi oltre 9.000 fino a 11.500 inclusivi | L. 800 litri o decimetri cubi oltre 11.500 fino a 15.000 inclusivi| L. 1.000 litri o decimetri cubi oltre 15.000 fino a 22.500 inclusivi| L. 1.400 litri o decimetri cubi oltre 22.500 fino a 30.000 inclusivi| L. 1.500 litri o decimetri cubi oltre 30.000 fino a 35.000 inclusivi| L. 1.700 litri o decimetri cubi oltre 35.000 fino a 45.000 inclusivi| L. 2.000 litri o decimetri cubi oltre 45.000 fino a 56.000 inclusivi| L. 2.500 litri o decimetri cubi oltre 56.000 fino a 70.000 inclusivi| L. 3.000 chilolitri o metri cubi oltre 70 fino a 84 inclusivi | L. 3.500 chilolitri o metri cubi oltre 84 fino a 112 inclusivi | L. 4.000 chilolitri o metri cubi oltre 112 fino a 140 inclusivi | L. 4.500 chilolitri o metri cubi oltre 140 fino a 200 inclusivi | L. 5.000 chilolitri o metri cubi oltre 200 fino a 400 inclusivi | L. 5.500 chilolitri o metri cubi oltre 400 fino a 800 inclusivi | L. 6.000 chilolitri o metri cubi oltre 800 fino a 1.200 inclusivi | L. 7.000 chilolitri o metri cubi oltre 1.200 fino a 2.000 inclusivi | L. 8.000 chilolitri o metri cubi oltre 2.000 fino a 4.000 inclusivi | L. 9.000 chilolitri o metri cubi oltre 4.000 fino a 6.000 inclusivi |L. 10.000 chilolitri o metri cubi oltre 6.000 |L. 12.000 Manometri campioni. | Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 10. - L'art. 38 del regolamento approvato con il , per l'applicazione della , sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il , e con il , e' sostituito dal seguente: "I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della , sono i seguenti: a) platino, L. 1200 per ogni saggio; b) oro, L. 1000 per ogni saggio; c) argento, L. 400 per ogni saggio. I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure: a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di L. 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 4000 ed un minimo di L. 1200, se composti di solo platino, e di L. 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi; b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di L. 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di L. 3000 e con un minimo di L. 1000 se composti di solo oro, e di L. 1200, se composti di oro e di argento; c) se composti di solo argento, in ragione di L. 20 al grammo, con un massimo di L. 1000 e con un minimo di L. 400. Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati. Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere e' stabilito nella misura fissa di L. 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento e' stabilito nella misura di L. 1000 per ogni saggio d'oro e di L. 400 per ogni saggio di argento"". - Il testo vigente dell'art. 85 del regolamento per l'applicazione della , sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con , e' il seguente: "Art. 85. - Le analisi eseguite ai fini indicati dal precedente art. 80, lettere a), b) e c), sono effettuate in esenzione della corresponsione di diritti di saggio. I diritti di saggio delle materie prime e degli oggetti in platino, palladio, oro e argento, per le analisi effettuate ai fini di cui alle lettere d) ed e) dello stesso art. 80, sono quelli indicati dalla , sul riordinamento del servizio metrico. I diritti di cui al precedente comma vengono corrisposti con le modalita' di cui all'art. 10 della legge, mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio"". - Il testo vigente dell' e' il seguente: "Art. 11. - Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con , e modificato con il , e con il , sono sostituiti dai seguenti: "Art. 115. - Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso e) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: per ogni analisi di leghe di metalli comuni: L. 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura L. 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di L. 500 all'ora di lavoro". "Art. 131. - Per le verificazioni facoltative di cui legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti: A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi | quelli per uso medico): | - Il testo vigente dell' , come sostituito dall' , e' il seguente: "Art. 5. - Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con , possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di L. 5000. Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sara' ammesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente". Nota all'art. 1, comma 2: Il testo vigente dell' (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) e' il seguente: "Art. 10. - Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi e' tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita. Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali. Il diritto di cui al comma precedente e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti. La concessione dei marchi e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al questore ed alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9. Il pagamento dei diritti e delle indennita' di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche "pesi, misure e marchio", in uso presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate. La domanda per ottenere il marchio e' soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato A dal testo unico approvato con ". Nota all'art. 1, comma 3: Il testo del (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1984), come modificato dal presente comma, e' il seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 1985, sono quadruplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall' ".