Che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia. (090U7088)
Art. 1.
I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unita' sono le seguenti:
Per le misure lineari:
Il metro internazionale;
Per le misure di superficie:
Il metro quadrato;
Per le misure di solidita':
Il metro cubo;
Per i pesi:
Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;((12))
Per le misure di capacita':
Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.
AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 dicembre 1928, n. 2886 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'unita' di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, e' sostituito il chilogramma internazionale".
La L. 13 dicembre 1928, n. 2886 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'unita' di peso stabilita all'art. 1 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, serie 3ª, e' sostituito il chilogramma internazionale".