Che erige in ente morale la Fondazione «Palmiro Martini» per la istruzione agraria, sedente in Cremona, stabilendone il governo secondo lo statuto annesso. (0800416R)
Art. 8
Art. 8.
Il componente del Consiglio, nominato dal fondatore, rimane in carica a tempo indeterminato.
Le nomine dei cinque ultimi componenti del Consiglio si intendono fatte per un triennio; e per i rappresentanti della Amministrazione provinciale, del Comune, della Banca popolare, del Consorzio agrario cooperativo e del Comizio agrario, sempreche' per tale lasso di tempo essi rimangano a far parte del corpo da cui ripetono la nomina.
Gli scadenti sono rieleggibili.