Che erige in ente morale la Fondazione «Palmiro Martini» per la istruzione agraria, sedente in Cremona, stabilendone il governo secondo lo statuto annesso. (0800416R)
Art. 5
Art. 5.
Un Consiglio amministrativo sopraintende ed amministra la Fondazione; segnatamente esso:
a) provvede all'investimento della dotazione iniziale, nonche' di quelle donazioni che in seguito potessero comunque venire;
b) provvede ad accaparrare alla Fondazione i contributi e sussidi degli enti che hanno il compito di favorire il progresso agricolo;
c) decide dello sviluppo successivo dei modi d'azione della Fondazione, e forma i regolamenti pel funzionamento di essi;
d) nomina il personale necessario;
e) compila i bilanci preventivi e consuntivi, e provvede ad ogni atto d'amministrazione;
f) sorveglia al retto andamento dell'istituzione;
g) adempie agli incombenti legali spettanti agli enti morali.