Che erige in ente morale la Fondazione «Palmiro Martini» per la istruzione agraria, sedente in Cremona, stabilendone il governo secondo lo statuto annesso. (0800416R)
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la domanda in data 18 luglio 1908, diretta alla R. prefettura di Cremona, con la quale apposito Comitato, in seguito alla gratuita elargizione di lire centomila da parte del comm.
Palmiro Martini, di Cremona, richiede che sia eretta in ente morale la fondazione per l'istruzione agraria, da intitolarsi al nome del benemerito donatore;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La fondazione "Palmiro Martini„ per l'istruzione agraria, con sede in Cremona, e' eretta in ente morale e sara' governata secondo lo statuto annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addi' 27 settembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Cocco-Ortu.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Statuto
Art. 1
STATUTO
per la Fondazione agraria «Palmiro Martini» in Cremona.
Art. 1.
La Fondazione agraria «Palmiro Martini» in Cremona, e' istituita con una dotazione iniziale di lire centomila, elargita il 30 marzo 1907 dal comm. Palmiro Martini in Cremona.
Art. 2
Art. 2.
Essa trarra' vita dal reddito di detta dotazione, e da ogni altra donazione o contributo annuale o straordinario che possa pervenirle da enti pubblici o da privati.
Art. 3
Art. 3.
Fini essenziali della Fondazione sono l'istruzione agraria ed il contribuire al progresso dell'agricoltura ed al miglioramento delle classi agricole.
Questi scopi si raggiungeranno in tutti i modi consentiti dalle risorse finanziarie della Fondazione stessa.
Art. 4
Art. 4.
Man mano che si addiverra' all'incremento dell'istituzione, si provvedera' a disciplinarla con speciali regolamenti.
Art. 5
Art. 5.
Un Consiglio amministrativo sopraintende ed amministra la Fondazione; segnatamente esso:
a) provvede all'investimento della dotazione iniziale, nonche' di quelle donazioni che in seguito potessero comunque venire;
b) provvede ad accaparrare alla Fondazione i contributi e sussidi degli enti che hanno il compito di favorire il progresso agricolo;
c) decide dello sviluppo successivo dei modi d'azione della Fondazione, e forma i regolamenti pel funzionamento di essi;
d) nomina il personale necessario;
e) compila i bilanci preventivi e consuntivi, e provvede ad ogni atto d'amministrazione;
f) sorveglia al retto andamento dell'istituzione;
g) adempie agli incombenti legali spettanti agli enti morali.
Art. 6
Art. 6.
Il Consiglio amministrativo e' formato di 7 membri.
Allo scopo di assicurare l'azione concorde della donazione con quella della cattedra ambulante d'agricoltura di Cremona, il presidente della cattedra sara' anche il presidente del Consiglio amministrativo della Fondazione.
Gli altri membri di questo Consiglio saranno nominati:
uno dal fondatore;
uno dal Consiglio provinciale di Cremona, tra i propri componenti;
uno dal Consiglio comunale di Cremona, tra i propri componenti;
uno dal Consiglio d'amministrazione della Banca popolare di Cremona, tra i propri membri;
uno dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cremona, tra i propri membri;
uno dalla presidenza del Comizio agrario di Cremona, tra i membri di essa.
Art. 7
Art. 7.
Il Consiglio amministrativo, sceglie, nel proprio seno, un vice presidente.
Art. 8
Art. 8.
Il componente del Consiglio, nominato dal fondatore, rimane in carica a tempo indeterminato.
Le nomine dei cinque ultimi componenti del Consiglio si intendono fatte per un triennio; e per i rappresentanti della Amministrazione provinciale, del Comune, della Banca popolare, del Consorzio agrario cooperativo e del Comizio agrario, sempreche' per tale lasso di tempo essi rimangano a far parte del corpo da cui ripetono la nomina.
Gli scadenti sono rieleggibili.
Art. 9
Art. 9.
A capo dell'azione tecnica della Fondazione, e del personale, e' un direttore, il quale ha direttamente, verso il Consiglio amministrativo, la responsabilita' dell'azione medesima, nonche' dell'opera del personale.
Il direttore prende parte, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio amministrativo, ed e' il segretario del Consiglio stesso.
Ha facolta' di sottoporre a questo le proposte che creda utili per il buon funzionamento della Fondazione.
Art. 10
Art. 10.
In tutto quanto non provveda il presente statuto supplira' il regolamento interno da emanarsi appena eretta la Fondazione «Palmiro Martini» in ente morale.
Visto, d'ordine di Sua Maesta':
il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. Cocco-Ortu.