Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. (0800270R)
Art. 26.
Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facolta' di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 17 maggio 1908.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cocco-Ortu.
Visto, il guardasigilli: Orlando.