N NORME. red.it

Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. (0800270R)

Art. 15.



E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.