N NORME. red.it

Che istituisce una scuola d'arte e mestieri a Palermo. (0800270R)

Preambolo
Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383, concernente provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna;
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414, portante provvedimenti per l'insegnamento industriale e commerciale;
Visto il R. decreto 2 novembre 1905, n. CCCCXIV (parte supplementare), col quale veniva soppressa la scuola artistica industriale di Palermo;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Palermo in data 17 gennaio e 4 febbraio 1908, del Consiglio provinciale di Palermo in data 4 aprile 1907, e della Camera di commercio ed arti di Palermo in data 11 marzo 1908;
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
VITTORIO EMANUELE III Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 25.



Fino a che le officine della scuola non abbiano avuto il necessario svolgimento, il Ministero, su proposta della Giunta di vigilanza, puo' consentire che gli allievi della scuola frequentino in ore determinate speciali officine e laboratori dell'industria privata.

Art. 26.



Per i primi tre anni di funzionamento della scuola il ministro ha facolta' di derogare alle norme stabilite dall'art. 14 e di provvedere agli insegnamenti ed agli uffici amministrativi dell'istituto mediante incarichi annuali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, il guardasigilli: Orlando.

Art. 1.



E' istituita in Palermo, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una R. scuola superiore d'arte applicata all'industria, alla quale e' annesso un corso inferiore.
Essa ha per fine di migliorare e di far progredire le industrie artistiche, mediante insegnamenti artistici e tecnici ed esercitazioni pratiche in laboratori ed officine annessi all'Istituto.

Art. 2.



Al mantenimento annuo della scuola concorrono:

il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 22,000;

la provincia di Palermo con L. 4000 fino all'anno 1910, con L. 10,000 a cominciare dal 1911;

il comune di Palermo con L. 5000;

la Camera di commercio di Palermo con L. 2000.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio concede inoltre fino all'esercizio 1909-910 un contributo annuo di L. 3000 per le spese di fondazione. Tale somma dall'esercizio 1910-911 in poi andra' in aumento del contributo ministeriale, che raggiungera' cosi' le L.
25,000.

I contributi di cui sopra continueranno ad esser pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'Istituto disciolto.

Il comune di Palermo fornisce gratuitamente i locali per la scuola, per i laboratori e per le officine e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.

Sono destinati al mantenimento della scuola anche i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.

Art. 3.



La scuola e' diurna e puo' avere corsi serali.

Le lezioni cominciano il 1° ottobre e terminano alla fine di giugno.

Le officine restano aperte tutto l'anno.

Art. 4.



La scuola ha le seguenti sezioni:

1° lavori artistici in legno (ebanisteria, intaglio in legno, tarsia, ecc.);

2° lavori artistici su metallo (fusione, cesellatura, sbalzo, ferro battuto, doratura, argentatura, nichelatura, ecc.);

3° pittura, decoratura e stucchi ornamentali;

4° mosaico e lavori in pietra dura;

5° industria ceramica, dei laterizi, delle terre cotte e delle stoviglie;

6° lavori in cuoio e legatoria.

Nella scuola vengono impartiti i seguenti insegnamenti:

a) italiano;

b) aritmetica e geometria;

c) fisica applicata alle industrie;

d) chimica applicata alle industrie;

e) disegno d'ornato e di figura;

f) disegno geometrico e d'architettura;

g) plastica decorativa;

h) pittura decorativa;

i) mosaico;

k) nozioni elementari della storia dell'arte e storia dell'arte industriale.

La scuola potra' anche aver insegnamenti liberi di lingue estere e di legislazione industriale.

Art. 5.



Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti obbligatori, altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.

Art. 6.



La scuola ha un corso inferiore della durata di tre anni, un corso superiore della durata pure di tre anni e un corso magistrale di un anno.

Al corso inferiore sono ammessi i giovani che abbiano conseguito il certificato di licenza elementare e quello di maturita' e che abbiano compiuto gli undici anni di eta'.

Al corso superiore sono ammessi:

a) i licenziati dal corso inferiore della scuola;

b) i licenziati dal primo biennio dei RR. Istituti di Belle arti;

c) i licenziati dalle scuole inferiori d'arte applicata all'industria e di disegno industriale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

E con esame complementare:

a) i licenziati dalla scuola tecnica serale per gli operai di Palermo;

b) i licenziati dalle scuole inferiori di arti e mestieri e dalle scuole inferiori di commercio, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

c) i licenziati dalle scuole tecniche;

d) i giovani forniti del certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale;

e) i licenziati dalle scuole di disegno italiane all'estero;

f) i licenziati da scuole estere di disegno.

Possono essere ammessi al corso magistrale soltanto i licenziati del corso superiore.

E' permesso il passaggio alla scuola di alunni regolarmente inscritti ad altra scuola di ugual grado e natura dipendente dal Ministero.

Non sono ammessi uditori ne' praticanti a nessuno dei corsi.

Per passare da una classe all'altra e' obbligatorio l'esame di promozione.

Art. 7.



I licenziati del corso inferiore otterranno un diploma di artieri.

Agli alunni che hanno compiuto il corso superiore viene rilasciato dalla scuola il diploma di maestro dell'arte a cui sono indirizzati gli studi della sezione da essi frequentata. Tale diploma attesta della capacita' del giovane ad esercitare la professione artistica industriale, cui il diploma si riferisce, ed e' titolo di ammissione ai concorsi per posti di capo di officine e di laboratori artistici nelle scuole professionali, purche' il giovane abbia fatto, dopo compiuto il corso, almeno un anno di pratica in una officina o in un laboratorio privato.

Ai licenziati dal corso magistrale e' rilasciato dal ministro un diploma magistrale che abilita agl'insegnamenti artistici ed e' titolo di ammissione ai concorsi per posti di insegnante di materie artistiche nelle scuole professionali.

Art. 8.



L'Amministrazione della scuola e' affidata ad una Giunta di vigilanza composta di un delegato di ciascuno degli enti indicati all'art.
2. Il direttore fa parte di diritto della Giunta di vigilanza.

Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle L. 2,000, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.

I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 9.



Il ministro sceglie il presidente tra i componenti della Giunta, la quale elegge nel suo seno il segretario.

Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.

I processi verbali delle adunanze della Giunta dovranno essere trascritti in apposito registro e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 10.



La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui e' aperta la scuola. Si aduna inoltre, in seguito a convocazione del presidente, tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la meta' piu' uno dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.

Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi senza giustificati motivi.

Art. 11.



La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:

a) provvede al regolare andamento amministrativo della scuola;

b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;

c) compila il conto consuntivo, che verra' trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi appena chiuso l'esercizio finanziario. Il detto bilancio sara', a cura della Giunta, comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) da' parere sui regolamenti e sui ruoli del personale;

f) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola;

g) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

h) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di Borse di studio e di perfezionamento;

i) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente R. decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal Ministero.

Art. 12.



La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero, dando comunicazione di tale corrispondenza al presidente della Giunta di vigilanza.

Sono sottoposti all'approvazione del Ministero la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari.

Art. 13.



Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.

Art. 14.



Il direttore, gli insegnanti, i capi di officina e di laboratorio sono scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro.
Potranno pero', udito il parere della Giunta di vigilanza, essere nominati ai posti suddetti persone che in altri concorsi banditi dal ministro siano state proposte per la nomina ad uffici corrispondenti.
Il direttore potra' anche essere scelto dal ministro fra il personale insegnante della scuola.

La Giunta di vigilanza ha facolta' di delegare un suo rappresentante a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi per i posti vacanti nella scuola.

Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di officina e di laboratorio, scelti nei modi sopra indicati sono nominati, in via di esperimento, col grado di straordinari. Il periodo di prova non puo' avere durata minore di due anni, ne' maggiore di cinque. Trascorso detto periodo, gli straordinari possono essere nominati ordinari se avranno dimostrato di possedere le qualita' e le attitudini necessarie.

Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvedera' alla sostituzione con incarichi temporanei.

Per gli insegnanti di carattere speciale e complementare determinati dal ruolo organico, il Ministero potra' derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.

Il personale amministrativo e' pure nominato dal Ministero, sopra proposta della Giunta di vigilanza.

La nomina degli straordinari, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo e' fatta con decreto ministeriale: la promozione a ordinario del direttore e dei professori con decreto Reale.

Il personale di servizio e' nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.

Art. 15.



E' ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante e dei capi officina e di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe siano della stessa natura e di egual grado e i funzionari da trasferirsi siano stati nominati con decreto reale o ministeriale.

Perche' i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.

In caso di simili passaggi sono, agli effetti del trattamento di riposo, mantenuti integralmente al funzionario i diritti acquisiti in conformita' delle norme vigenti.

Art. 16.



Gli stipendi del direttore che ha ottenuto la nomina di ordinario e dei professori che insegnano nel corso superiore e nel corso magistrale e che hanno pure il grado di ordinari, sono aumentati di un decimo per ogni cinque anni di effettivo servizio, fino al limite di quattro quinquenni. Gli aumenti sono calcolati in base allo stipendio iniziale di ordinario.

Lo stesso trattamento e' fatto, ad ogni sessennio, per l'altro personale della scuola con nomina stabile.

Sara' stanziata ogni anno nel bilancio della scuola una somma destinata a far fronte agli impegni derivanti dal presente articolo.

Art. 17.



Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio che hanno il grado di ordinari e insegnano nei corsi diurni sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.

Il personale amministrativo con nomina stabile gode dello stesso trattamento.

Il personale inserviente sara' assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarra' in servizio.

Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui nel presente articolo con una quota annuale; che sara' determinata dal regolamento, il quale stabilira' altresi' le ritenute a carico del personale.

Art. 18.



Al personale della scuola con nomina stabile sono applicabili, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 19.



Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'Amministrazione della scuola, ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilita', che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo, vigila ed e' responsabile della buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti. Una copia degli inventari deve trasmettersi al Ministero, al quale sono pure comunicate, volta per volta, le variazioni apportate agli inventari stessi; vigila, sotto la sua responsabilita', che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformita' delle disposizioni del regolamento. Provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola delle officine e dei laboratori all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine, in caso di brevi assenze.
Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa, sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.

Art. 20.



Il personale tutto della scuola esercita gli uffici rispettivamente a ciascuno assegnati sotto la vigilanza del direttore.

Gli insegnanti ed i capi officina hanno la responsabilita' della buona conservazione del materiale didattico ad essi affidato.

Il Collegio degli insegnanti che sara' presieduto dal direttore o da che ne fa le veci, propone la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, compila i programmi particolareggiati di insegnamento, il calendario scolastico e gli orari, fa le proposte per l'acquisto del materiale scientifico e didattico, e sulle punizioni piu' gravi da infliggersi agli allievi a norma del regolamento di cui all'art. 22.

Art. 21.



Il servizio di cassa della scuola sara' fatto da un Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.

Art. 22.



Con un regolamento da approvarsi dal ministro, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le tasse scolastiche, le norme per gli esami di promozione e di licenza, gli obblighi degli alunni e del personale della scuola, le punizioni disciplinari, le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.

Art. 23.



In caso di scioglimento della scuola, da farsi con decreto Reale, sopra proposta del ministro, il personale di essa cessa dalle sue funzioni.

Al personale, con nomina stabile, sara' corrisposto per la durata di due anni, a carico degli enti che mantengono la scuola, ed in proporzione dei relativi contributi, un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se il funzionario contera' dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto se contera' meno di dieci anni. Tale assegno cessera' per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, otterranno un posto in una scuola od in ufficio dipendente da un'amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento sara' fatto al personale stabile della scuola in caso di riduzione d'organico.

Art. 24.



Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvedera' alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico della citta', previo accordo fra i vari enti contribuenti.