Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. (097U0178)
Art. 49
Art. 49.
Per l'opera prostata nelle due visite di cui all'art. 48, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennita' che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:
Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione;
Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;
Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.