N NORME. red.it

Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. (097U0178)

Art. 1.


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il capo VIII titolo 2° del testo unico del codice per la marina mercantile;

Visto il capo XVIII titolo 2° del regolamento per la esecuzione di detto codice, approvato con Nostro decreto del 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª);

Visto il regolamento per la sanita' marittima, approvato con decreto del 29 settembre 1895 n. 636;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore di Marina e del Comitato pei disegni delle navi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato della Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 maggio 1897.

UMBERTO.

B. Brin.
Rudini'.
Visconti Venosta.
G. Costa.

Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO
che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri

Art. 1.

Tutti i bastimenti a vela ed a vapore, nazionali ed esteri, i quali imbarchino piu' di un passeggiero per ogni cinquanta tonnellate di stazza netta, saranno considerati specialmente addetti al trasporto dei passeggieri e quindi soggetti alle disposizioni particolari seguenti.

Ne saranno tuttavia eccettuati i piroscafi nazionali ed esteri, in servizio postale sovvenzionato, i quali imbarchino nei porti dello Stato passeggieri ordinari (non emigranti) per viaggi di lunga navigazione.

Art. 2


Art. 2.

Sono considerati viaggi di breve navigazione quelli fatti dai piroscafi dentro i limiti di Gibilterra, Porto Said e Costantinopoli.

Sono considerati viaggi di lunga navigazione quelli fatti oltre i limiti suddetti.

Art. 3


Art. 3.

((I piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri dovranno essere forniti di tutti gli attrezzi, corredi e istrumenti e soddisfare a tutte le condizioni prescritte dall'articolo 10 del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, salvo le seguenti modificazioni: A. - Per tutti i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri. 1. Gli anelli, o cinture di sicurezza, dovranno essere in numero almeno eguale a quello delle piazze sanitarie ed essere collocati nelle rispettive cuccette; 2. Le imbarcazioni di' cui sono obbligati ad essere provvisti i detti piroscafi dovranno essere collocate sotto le grue, completamente pronte con tutto l'occorrente per essere messe in mare e corrispondenti, per numero e capacita', a quanto e' stabilito dall'annessa tabella E. Se la dotazione normale delle imbarcazioni sotto le grue, quale e' determinata dalla tabella, non fosse sufficiente a contenere tutte le persone esistenti a bordo, tenuto conto che a ciascuna persona adulta ed a ciascuna coppia di ragazzi da uno a dieci anni d'eta' corrisponda un decimo di tonnellata di stazza delle imbarcazioni, calcolato secondo le regole vigenti sulla stazzatura, dovranno aggiungersi, come dotazione supplementare, in coperta o sotto le grue, altri battelli addizionali di legno, di metallo o d'altro, oppure zattere di salvataggio di sistema approvato dalla Commissione di cui all'articolo 44 del presente Regolamento. Detti battelli e zattere addizionali dovranno essere almeno di tale capacita' da raggiungere la meta' della capacita' prescritta dalla tabella per la dotazione normale, senza pero' che il piroscafo sia obbligato a portarne in quantita' maggiore di quella necessaria a contenere tutte le persone imbarcate. Tutti i detti battelli e zattere addizionali dovranno essere sistemati a bordo nel modo piu' conveniente per essere adoperati. Le zattere dovranno essere fornite di casse d'aria o di sugheri atti a renderle insommergibili, e saranno tenute in coperta gia' formate e pronte ad essere messe in mare. Per calcolare la loro capacita' agli effetti sopraindicati, si cuberanno le casse di aria e si riterra' che 85 decimetri cubi corrispondano ad un posto di persona adulta; se poi, invece che di casse d'aria, le zattere fossero provviste di sugheri, si calcolera', che un posto sia rappresentato da 106 decimetri cubi di sughero. E' in facolta' degli armatori di sostituire alle zattere propriamente dette altri mezzi di salvataggio riconosciuti dalla succitata Commissione adatti allo scopo, sempreche' in tal modo si raggiunga, occorrendo, la capacita' di trasporto prescritta per la dotazione supplementare. Gli armatori, prima di disporre per la costruzione delle zattere e degli altri mezzi di salvataggio destinati ai loro piroscafi, potranno presentare un modello alla prefata Commissione, la quale, previo l'opportuno esame, determinera' se siano accettabili. B - Per i piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione. 3. Il piroscafo dovra' essere fornito di un apparecchio per disinfezione a vapore sotto pressione del tipo Geneste - Herscher o di sistema simile, riconosciuto di pari efficacia dalla Commissione di visita, come pure di una lavanderia a vapore che potra' anche essere combinata col detto apparecchio. In mancanza della lavanderia a vapore si dovra', provvedere nel modo indicato dal seguente art. 30. 4. Le paratie di ferro che circondano i compartimenti delle macchine e delle caldaie, quando non esistano cofani od intercapedini, dovranno essere completamente rivestite di tavole all'esterno)).

Art. 4


Art. 4.

Il trasporto degli emigranti sara' vietato ai piroscafi i quali, in base ad una prova da eseguirsi innanzi la Commissione di cui al successivo art. 44, per una durata di 12 ore continue di marcia e con meta' carico, non raggiungano una velocita' di undici miglia nautiche all'ora.

Il piroscafo che in tre viaggi di lunga navigazione non avesse raggiunto una velocita' media normale di 10 miglia, salvo casi di forza maggiore, sara' escluso dai trasporti successivi.

Art. 5


Art. 5.

((Sui piroscafi destinati a viaggi di lunga navigazione e' permesso l'imbarco di passeggieri si' nel primo corridoio (superiore) che nel secondo immediatamente sottostanti alla coperta, purche' questi abbiano rispettivamente l'altezza almeno di m. 1,80 e di m. 2,00, misurata dalla faccia superiore del tavolato alla faccia superiore dei b(TESTO ILLEGIBILE)gli del ponte sovrastante e non siano formati con tavolati posticci. Sono considerati come tavolati posticci i ponti che non siano di solida costruzione e non siano formati da bagli metallici fissati stabilmente alle murate e da tavolati di legno della grossezza almeno di 50 millimetri, o da lamiere di ferro, convenientemente calafatati e provvisti di ombrinali comunicanti con le sentine. E' vietato di alloggiare passeggieri, su piu' di due ponti. Se pero' sul ponte scoperto esistessero casseri o tughe, e' permesso imbarcarvi passeggieri a condizione che i detti casseri o tughe siano di solida costruzione)).

Art. 6


Art. 6.

((L'area complessiva dei boccaporti e di ogni altra apertura che dia aria a ciascuno dei locali occupati dai passeggieri, si' nel primo che nel secondo corridoio, deve raggiungere almeno il cinque per cento della superficie del locale stessa. Se questa quota non fosse raggiunta in qualche locale, il numero delle piazze sanitarie che quest'ultimo potrebbe contenere in base al seguente art. 7 verra' ridotto nella misura del rapporto fra la quota effettiva e quella prescritta)).

Art. 7


Art. 7.

Ogni passeggiero alloggiato nelle toghe, nei casseri e nel primo corridoio superiore dei piroscafi dovra' avere a sua disposizione almeno metri cubi 2,50 di spazio. Nel computo dello spazio, l'altezza media sara' misurata fra la faccia superiore del tavolato del ponte inferiore e la faccia superiore dei bagli del ponte superiore, se il piroscafo e' a scafo di ferro, o la faccia inferiore di detti bagli, se a scafo di legno; e non sara' tenuto conto della porzione di altezza eccedente i metri 2,50.

Se il piroscafo avesse un secondo corridoio, e' assegnato a ciascun passeggiere che ivi alloggi lo spazio sopra stabilito, aumentato del dieci per %.

Nonostante quanto e' sopra disposto e qualunque sia il numero dei posti risultanti in base alla capacita' interna, e' vietato l'imbarco di un numero di passeggieri di 3ª classe che sia tale da ingombrare soverchiamente la coverta del piroscafo. Percio' ad ogni passeggiero di 3ª classe deve corrispondere uno spazio di metri quadrati 0,45 di area libera del ponte scoverto, compresi in detta area i casseri, le tughe delle casette e la sopracoperta (qualora il piroscafo ne abbia). I casseri pero', le tughe delle casette e la sopracoperta dovranno essere, affinche' passano venire computati nel senso sopraindicato, solidamente costrutti ed essere muniti di ringhiere robustamente fissate.

Resta inteso peraltro che dal computo dello spazio libero dovranno essere dedotti gli spazi assegnati ai passeggieri di 1ª e di 2ª classe.

Art. 8


Art. 8.

((Ad ogni locale posto sotto coperta, in cui siano alloggiati piu' di 25 passeggieri, si dovra' poter accedere da un boccaporto munito di scale ad uso dei passeggieri. Se questi non oltrepassano i 50 bastera' una scala, se sono piu' di 50 e non superano i 150 le scale dovranno essere due e se sono piu' di 150, tre. Se poi i passeggieri riuniti in un locale oltrepassano i 200, si dovra' poter accedere a questo mediante due boccaporti entrambi muniti di due scale e posti l'uno a proravia e l'altro a poppavia, oppure mediante un grande boccaporto munito di quattro scale, quando le condizioni di aereazione siano riconosciute sufficienti dalla Commissione di visita. Ogni scala dovra' avere una larghezza di circa 80 centimetri ed essere munita di un guardamano e, per sicurezza dei bambini, difesa fino all'altezza del guardamano stesso da una grata, anche in cordicella, o da tela olona solidamente fissata. Durante le operazioni d'imbarco e di sbarco delle merci si dovra' sempre avere un mezzo di accesso da ciascun locale alla coperta. Percio' se un locale non avesse, oltre il boccaporto comune, una discesa speciale od una porta di accesso ad altro locale munito di scala, una parte del boccaporto stesso dovra' essere sistemato ad uso esclusivo dei passeggeri, separandola dal rimanente mediante solida cancellata in pali di ferro in modo da evitare disgrazie)).

Art. 9


Art. 9.

((I locali indicati nel precedente articolo 8 dovranno essere forniti di trombe a vento in lamiere di ferro, di cui il centro dell'imboccatura si trovi almeno due metri al di sopra del ponte scoperto. Le trombe dovranno avere una sezione non minore di sette decimetri quadrati ognuna e saranno distribuite nelle proporzioni seguenti: Per i locali contenenti da 25 a 100 passeggieri, due » » 101 a 200 » tre » » oltre 200 » quattro Inoltre i locali del primo corridoio situati lateralmente ai cofani delle macchine e delle caldaie e tutti i locali del secondo corridoio dovranno essere forniti di estrattori meccanici di tale potenza da rinnovare l'aria degli ambienti non meno di tre volte in un'ora. In mancanza di questi, dovranno essere collocati in ogni locale uno o piu' estrattori automatici, oppure altri apparecchi i quali dalla Commissione di visita siano giudicati di sufficiente efficacia)).

Art. 10


Art. 10.

((Le cuccette normali, salvo l'eccezione portata dal seguente articolo 13, dovranno avere dimensioni non minori di metri 1,80 in lunghezza e m. 0,56 in larghezza, misurate al di dentro delle falche formanti le cuccette medesime. Il piano delle cuccette inferiori dovra' essere almeno a 40 centimetri al di sopra del tavolato del ponte, e quello delle cuccette superiori a 70 centimetri da quello delle inferiori. Le cuccette dovranno essere costruite in ferro, divise le une dalle altre con adatte separazioni ed impiantate in ogni loro parte e fissate a bordo con solidita' ed accuratezza. Le falche potranno essere di legno e dovranno essere imbiancate con latte di calce ad ogni viaggio. Le cuccette saranno tutte numerate in modo chiaramente visibile. Il corredo di ciascuna cuccetta sara' composto di un materasso e di un guanciale, ripieni di crine vegetale o di zostera marina, nonche' di una coperta di lana. Nei viaggi al di la' del capo Horn ed in qualsiasi viaggio, se la cuccetta debba servire per una coppia di ragazzi, le coperte dovranno essere due. Le cuccette delle infermerie dovranno avere materasso e guanciale di crine animale o di lana, col corredo per ognuna di quattro lenzuola e di due fodere bianche pel guanciale)).

Art. 11


Art. 11.

Nel corridoio superiore, se l'altezza dal tavolato del ponte sottostante alla faccia superiore dei bagli del ponte sovrastante risulti minore di metri 1,85, e' vietato di costruire piu' di un ordine di cuccette.

Sono permessi due ordini di cuccette quando l'altezza del corridoio, misurata come sopra, risulti maggiore di m. 1,85.

E' assolutamente vietato il 3° ordine di cuccette, qualunque sia l'altezza, tanto nel corridoio superiore, quanto negli altri locali.

Art. 12


Art. 12.

Non sara' permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla salute dei passeggieri.

Nello stabilire questa distanza si deve, caso per caso, aver riguardo all'altezza del corridoio, all'ampiezza dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di materiali refrattari contro le pareti od all'esistenza di controparatie che attenuino l'irradiazione del calore.

Art. 13


Art. 13.

((Ciascuna cuccetta normale non potra' servire che per una sola persona d'eta' superiore ai sei anni, o per una coppia di ragazzi d'eta' superiore ad un anno od inferiore a sei. Per eccezione, alle coppie di ragazzi di eguale sesso, d'eta' superiore a sei anni ed inferiori a dieci, e preferibilmente appartenenti alla stessa famiglia, potranno essere assegnate cuccette speciali aventi una larghezza non minore di 80 centimetri. Sara' percio' in facolta' degli armatori di costruire, in sostituzione di altrettante cuccette ordinarie, un conveniente numero di cuccette larghe 80 centimetri, subordinatamente pero' all'osservanza di tutte le altre condizioni stabilite dal presente Regolamento, per collocarvi lo dotto coppie di ragazzi. Uguali cuccette speciali dovranno essere, di regola, assegnate alle donne che il medico di porto avra' riconosciuto in istato di avanzata gravidanza ed a quelle aventi con se' bambini di eta' inferiore ad un anno; al quale scopo le cuccette montate nei locali destinati alle donne e nella corrispondente infermeria dovranno, per la decima parte almeno, avere la suindicata larghezza)).

Art. 14


Art. 14.

((Ciascun corridoio di passaggio fra i gruppi di cuccette dovra' avere una larghezza media di ottanta centimetri, con un minimo di sessanta. Tali corridoi ed ogni altro spazio nei locali dei passeggieri non occupato dalle cuccette dovranno essere mantenuti sgombri da qualunque oggetto, ad eccezione degli effetti di vestiario, i quali non dovranno occupare piu' di un decimo di metro cubo per ciascun passeggiere e dovranno essere disposti in modo da non impedire il passaggio e l'accesso alle cuccette, dovendo il restante del bagaglio essere messe nella stiva o in altro locale separato. Se qualche locale fosse adoperato per alloggio di passeggieri soltanto in parte, lo spazio rimanente potra' essere adoperato per deposito di merci, a condizione che sia separato mediante una solida paratia di tavole, fermo restando le altre prescrizioni relative alla ventilazione dell'alloggio dei passeggieri. Resta pero' proibito di collocare in detto spazio separato barili di carne o di pesce comunque conservati, ed ogni altra sostanza capace di tramandare odore incomodo od emanazioni nocivo)).

Art. 15


Art. 15.

Non saranno computati nel numero dei passeggieri i bambini di eta' minore di un anno. Due fanciulli da un anno a 10 anni saranno computati per un passeggiero.

Le donne saranno alloggiate in camere separate, per mezzo di solide paratie, dai locali in cui alloggiano gli uomini e preferibilmente nei locali del corridoio superiore.

Art. 16


Art. 16.

((In ogni piroscafo che imbarca piu' di cinquanta passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio superiore, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare almeno il quattro per cento dei passeggieri di 3ª classe, tenuto conto che per ogni passeggiato ivi ricoverato e' assegnato uno spazio non minore di m. c. 8,50. E' pero' in facolta' del capitano di far montare, alla partenza, soltanto la meta' delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno. Deve esservi pure, per uso di ambulatorio od eventualmente per sala di operazione, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervi collocare un lettuccio inclinato, delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente. Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina speciale per uso soltanto degli ammalati, costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene. Quando ragioni speciali non permettessero di costruire latrine stabili, la Commissione di visita potra', in via eccezionale, ammettere latrine portatili che corrispondano interamente alle esigenze dell'igiene. Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1,80 sia adiacente al corridoio di passaggio e percio' direttamente accessibile. I passaggi fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro)).

Art. 17


Art. 17.

((Le latrine per i passeggieri di 3ª classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che a giudizio della Commissione di visita siano igienici o convenienti. Ogni casotto potra' contenere un collettore comune con piu' posti, divisi l'uno dall'altro da un tavolato alto circa 60 centimetri, e dovra' avere possibilmente un paravento in lamiera presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate o munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo. I posti dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a 100 passeggieri e si aumenteranno di due ogni 150 passeggieri di piu', destinandone un numero proporzionale per le donne)).

Art. 18


Art. 18.

Durante la notte i corridoi di passaggio fra le cuccette, le camere destinate alle donne, l'ospedale, le latrine e tutti i passaggi del ponte scoverto dovranno essere illuminati a luce elettrica oppure con fanali ad olio o con candele, con divieto dell'uso di altri combustibili.

I fanali chiusi a chiave saranno in numero non minore di uno ogni cento passeggieri.

Art. 19


Art. 19.

Il capitano dovra' tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile:

a) un esemplare del presente regolamento;

b) un esemplare della legge sull'emigrazione e del relativo regolamento;

c) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 88, 92, 94, 96, 97, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 e 460 del codice per la marina mercantile, nonche' gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio;

d) il regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare e che ogni passeggiere dovra' osservare durante il viaggio.
Tale regolamento dovra' essere compilato di concerto col Commissario del Governo;

e) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri, collocati nei punti che saranno determinati dalla Commissione di visita;

f) un quadro indicante il numero dei passeggieri dei quali a senso degli articoli 7 ed 81 il piroscafo e' capace e quello dei passeggieri imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per piazze sanitarie.

Art. 20


Art. 20.

I piroscafi nazionali od esteri destinati al trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ove il numero degli imbarcati, fra equipaggio e passeggieri, superi i 150, devono avere un medico di bordo.

Se il numero dei passeggieri supera i mille, e in ogni caso che sia ordinato dal Ministero dell'Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio sanitario-igienico a bordo.

In quest'ultimo caso, uno dei medici avra' la direzione del servizio sanitario a bordo ed il secondo sara' posto sotto la dipendenza del primo.

((Si dovra' in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio un infermiere ed un'infermiera, giudicati abili dai medici di porto. Nel caso che siano due i medici a bordo, tanto gli infermieri quanto le infermiere dovranno essere due. La Commissione di visita si accertera' che fra i componenti l'equipaggio si trovino altre persone capaci di coadiuvare e sostituire gl'infermieri in caso di insufficienza o d'impedimento durante il viaggio)).

Art. 21


Art. 21.

I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avra' ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

1. Atto di nascita;

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Universita' del Regno;

4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;

5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6. Certificato di sana e robusta costituzione.

Art. 22


Art. 22.

Non sara' concessa la nomina sopradetta a chi non avra' conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrera', coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilita' nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia.

Non sara' piu' ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.

Art. 23


Art. 23.

I medici che avessero ottenuto la dichiarazione d'idoneita' a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti, per gli eventuali incarichi relativi, presso le Prefetture che saranno designate dal Ministero dell'Interno.

Art. 24


Art. 24.

((Non sono ammessi sui piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalita' estera. I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono inscritti nel ruolo d'equipaggio. Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovra' sempre trovasi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'articolo 21)).

Art. 25


Art. 25.

I medici di bordo e sopratutto quelli che viaggiano sui piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare come ufficiali sanitari governativi, perche' siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.

Essi dovranno sopratutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle presenti prescrizioni:

a) che i viveri distribuiti ai passeggieri sieno di buona qualita', ben conservati e preparati e corrispondenti per quantita' a quella stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento;

b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilita' di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;

c) che ove sorga dubbio circa la buona qualita' dell'acqua potabile caricata alla partenza o sospetto della possibilita' del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in localita' adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;

d) che il piroscafo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;

e) che gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrita', ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;

f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati.

g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati siano immediatamente disinfettati e lavati, dopo l'uso, se non distrutti.

Art. 26


Art. 26.

Il medico di bordo terra' un giornale sanitario di viaggio, nel quale, giorno per giorno, annotera' tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanita' di bordo. Questo giornale, al ritorno del viaggio, sara' consegnato alla capitaneria od ufficio di porto dove approda il piroscafo per la trasmissione alla rispettiva prefettura.

Il primo medico, alla fine di ogni viaggio, presentera' pure un rapporto sull'idoneita' del piroscafo a trasportare passeggieri in rapporto all'igiene e sulle eventuali misure da adottarsi pel miglioramento del servizio.

Art. 27


Art. 27.

Ove dal giornale e dal rapporto sopracitato, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato, adottera' i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorita'.

Art. 28


Art. 28.

I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'Interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestar servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi.

Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui e' impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice per la marina mercantile, sara' radiato dall'elenco dei medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potra' essere chiamato dagli interessati.

In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denunzia di essa o la trascurata assistenza agl'infermi, o la mancata attivazione delle misure profilattiche saranno punite a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla sanita' marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, e' applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

Art. 29


Art. 29.

Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformita' delle istruzioni ministeriali.

I piroscafi addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione dovranno essere provveduti dei medicinali e degli oggetti di medicatura indicati nella tabella A, annessa al presente regolamento, nonche' degli apparecchi, degli istrumenti chirurgici ed utensili vari descritti nella susseguente tabella B.

Art. 30


Art. 30.

((L'apparecchio di disinfezione a vapore, che i detti piroscafi debbono avere a' termini del precedente art. 3 e dell'art. 10 del Regolamento approvato con R. decreto 23 ottobre 1895, n. 671, dovra' essere previamente controllato dall'autorita' sanitaria governativa per accertarne il buon funzionamento. I piroscafi stessi dovranno pure essere provvisti di due tinozze in legno, della capacita' di circa 50 litri ciascuna, per un'eventuale disinfezione chimica e di due locali adatti per bagno a pioggia, uno per gli uomini e l'altro per le donne. I piroscafi poi che non fossero forniti della lavanderia a vapore di cui tratta il precedente art. 3, dovranno avere un apposito locale ad uso di lavanderia comuni, con vasca divisa in quattro scompartimenti distinti, sufficienti ciascuno per una persona, con rubinetti di alimentazione ad acqua dolce e fori di deflusso indipendenti, in modo da evitare la promiscuita' dell'acqua. La vasca sara' messa a disposizione dei passeggieri ogni giorno per almeno tre ore, durante il qual tempo l'acqua dovra' essere rinnovata a convenienti intervalli)).

Art. 31


Art. 31.

Secondo l'art. 87 del codice per la marina mercantile, e' rimesso al prudente arbitrio dell'autorita' marittima assistita da medici sanitari, di vietare l'imbarco di persone ammalate o convalescenti di grave malattia.

L'autorita' suddetta non dovra' tuttavia valersi di questa facolta' che nei casi gravi e quando le persone ammalate siano affette da malattia infettiva o trasmissibile o possano recare soverchio incomodo agli altri passeggieri.

Essa dovra' poi rivolgere la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da localita' ove dominino malattia epidemiche come pure sulle condizioni dei loro bagagli.

Art. 32


Art. 32.

((Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'eta', imbarcate in viaggi di lunga navigazione, dovranno essere munite di un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo. Gli armatori, prima di presentare alla Commissione di visita i passeggieri, specialmente quando trattasi di un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza. Tuttavia la Commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potra' permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario)).

Art. 33


Art. 33.

Nel caso d'imbarco di bestiame vivo, questo sara' trasportato entro stalle costruite in coperta; sara' permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggieri ed all'equipaggio e determini le condizioni sotto cui il permesso puo' accordarsi.

Non sara' permesso di trasportare nei corridoi piu' di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo e' inferiore a 400 tonnellate. Sara' concesso l'imbarco di un capo di bestiame in piu' per ogni duecento tonnellate in piu'.

Sara' in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.

Art. 34


Art. 34.

Gli effetti letterecci e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco.

Sono esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che il passeggiero non porta con se' nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nell'apposito locale nella stiva rinchiusi in casse.

Gli emigranti dovranno essere avviati al porto di imbarco abbastanza in tempo perche' si possa procedere alla disinfezione degli effetti ed al bagno di pulizia indicati nel seguente articolo.

Art. 35


Art. 35.

Allorche' il numero degli emigranti imbarcati oltrepassa i 300, la disinfezione degli effetti di cui tratta il precedente articolo dovra' essere eseguita colla maggiore diligenza nel locale a cio' destinato nel porto di partenza.

In detto locale il medico di porto, coll'assistenza del medico di bordo e degli infermieri che saranno messi a sua disposizione dall'armatore, curera' di ottenere pure, mediante bagni, la massima pulizia personale in quegli emigranti che ne difettassero.

((Fino a che non funzioni l'apposito locale, o l'Amministrazione marittima non abbia impiantato stabilimenti provvisori, la disinfezione degli effetti d'uso non puliti sara' fatta coll'apparecchio di cui il piroscafo dev'essere munito a' termini del precedente art. 3, sotto la sorveglianza del medico di porto. Cosi' pure le persone per le quali quest'ultimo avra' riconosciuto la necessita' di un bagno di pulizia, a' meno che l'armatore provveda altrimenti con mezzi del luogo, saranno sottoposte al bagno a doccia a bordo del piroscafo in partenza, nei locali indicati nel capoverso dell'art. 30. In caso d'inesecuzione, la Commissione di visita vietera' l'imbarco di dette persone)).

Le spese a cui daranno luogo i provvedimenti indicati in questo articolo e nel precedente saranno a carico dell'armatore.

Art. 36


Art. 36.

I viveri dovranno essere di buona qualita', perfettamente conservabili ed in quantita' corrispondente alla media durata del viaggio che il piroscafo sta per intraprendere, aumentata di un terzo. L'aumento sara' maggiore se vi fossero dubbi di possibili quarantene all'estero.

I viveri si conserveranno in depositi protetti dall'umidita' e dalle troppo alte temperature e convenientemente ventilati.

All'atto dell'imbarco dei viveri, il capitano dovra' darne avviso all'autorita' marittima, presentandole la nota indicante la qualita' e quantita' dei viveri stessi.

Art. 37


Art. 37.

Ciascun passeggiero o capo di famiglia, nella ricevuta del prezzo di nolo avuta dal capitano e che non potra' mai essergli ritirata, e ciascun emigrante nel contratto stipulato coll'agente di emigrazione, avranno indicata la razione di viveri e vino, nella qualita' e quantita' giornaliera ad essi spettante, in conformita' alla tabella C unita al presente regolamento.

Art. 38


Art. 38.

Ai ragazzi maggiori di quattro anni e minori di dieci sara' computata mezza razione, ai minori di quattro anni, eccetto i lattanti, un quarto di razione.

Art. 39


Art. 39.

Gli ammalati ed i convalescenti riceveranno quel trattamento in viveri e medicinali che sara' determinato dal medico di bordo; il quale avra' pure la facolta' di ordinare distribuzioni supplementari di brodo e di minestrine ai bambini ed alle donne che ne avessero bisogno.

Art. 40


Art. 40.

L'acqua per provvista di bordo, provveduta alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovra' essere in quantita' sufficiente in proporzione al numero delle persone imbarcate, in modo che, tenuto conto della piu' lunga durata probabile del viaggio e della quantita' che puo' essere fornita dal distillatore, si disponga in navigazione della quantita' d'acqua necessaria in ragione di cinque litri per passeggiero e per giornata.

Essa sara' immagazzinata in serbatoi garantiti da ogni possibilita' di alterazione durante tutta la traversata e protetti, il piu' che sia possibile, dall'influenza della temperatura elevata.

Art. 41


Art. 41.

E' vietato, tanto per servizio di cucina che di tavola, l'uso di utensili di rame non perfettamente stagnati o di leghe contenenti piombo.

Art. 42


Art. 42.

((Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento, dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacita' da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinche' tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso. E' vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati)).

Art. 43


Art. 43.

I piroscafi nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale, non rinnovabile se non nel caso che l'autorita' marittima ne riconoscesse la necessita'.

L'ispezione ai piroscafi esteri sara' fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell'art. 91 del Codice per la marina mercantile, cioe' con lettera di preavviso all'uffiziale consolare della nazione cui il piroscafo appartiene, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora stabiliti. Se l'agente consolare non compare all'ora indicata, personalmente o per mezzo di un suo delegato, si procedera' alla ispezione in di lui assenza.

Art. 44


Art. 44.

((Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla Commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende)).

Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla Commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende:

1. la lunghezza, le larghezze e le altezze del ponte inferiore del corridoio, determinate col sistema Moorsom, per calcolarne la cubatura. Si terra' presente che, come e' indicato dall'art. 7, non si tien conto delle porzioni di altezze eccedenti metri 2,50;

2. lo spazio cubico di detto ponte;

3. i singoli boccaporti con le relative dimensioni e la indicazione dell'uso a cui sono destinati;

4. i locali occupati dalle macchine, dalle caldaie, dalle carbonaie, dalla cassa a fumo ecc. e dalle contropareti o dagli strati di materiali refrattari che eventualmente esistessero intorno a tali spazi, accennando per ciascuno la dimensioni e la destinazione;

5. tutti gli altri locali situati nel corridoio a cui il piano si riferisce, segnandone le dimensioni e l'uso;

6. la disposizione normale delle cuccette pei passeggieri;

7. i corridoi di passaggio fra esse o di accesso alle medesime, con l'indicazione per ciascuno della massima e minima larghezza;

8. le trombe a vento e gli altri apparecchi di ventilazione;

9. il numero degli ordini in cui sono disposte le cuccette nei diversi punti;

10. gli apparecchi di disinfezione e l'ospedale di bordo.

Quando il corridoio sia diviso in piu' locali per mezzo di paratie, tutti i dati sopra accennati saranno forniti per ogni singolo locale.

Anche per il ponte di coperta sara' presentato un piano su cui siano indicati tutti i locali esistenti sopra di esso, con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati, e col compito dell'area libera per i pesseggieri di 3ª classe.

Saranno pure forniti i dati relativi all'ubicazione e capacita' delle casse d'acqua, della ghiacciaia e dei locali destinati a contenere i viveri e pel deposito dei bagagli dei passeggieri.

Art. 45


Art. 45.

In base ai documenti ed ai dati cosi' raccolti, la Commissione speciale accertera' l'attitudine della nave per quanto riguarda la velocita' (art. 4), la sistemazione dei ponti (art. 5), l'altezza dei medesimi (art. 6 e 7), l'area libera in coperta (art. 7), il numero e le disposizioni dei boccaporti, delle trombe e degli estrattori (art. 8 e 9), l'ubicazione e solidita' delle cuccette (art. 10, 11, 12 e 13), la larghezza dei corridoi (art. 14), l'ospedale (art. 16), il numero e la disposizione delle latrine (art. 17), il sistema d'illuminazione (art. 18), i locali per l'equipaggio (art. 54), la capacita' delle casse d'acqua e della ghiacciaia, la potenza del distillatore e dell'apparecchio di disinfezione, la capacita' delle carbonaie, il numero, la qualita' e la capacita' delle imbarcazioni e infine tutto cio' che occorre per determinare il numero esatto dei passeggieri che ciascun piroscafo puo' imbarcare in base al presente regolamento.

I verbali redatti dalla Commissione speciale ed i piani dalla medesima approvati saranno conservati per servire di norma alle Commissioni di visita di cui agli articoli seguenti.

All'ingegnere navale membro della Commissione spettera' una indennita' di lire trenta che sara' pagata dall'armatore.

Art. 46


Art. 46.

I piroscafi che hanno subito con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto di passeggieri in numero maggiore di quello determinato dall'art. 1 del presente regolamento, sono sottoposti a due visite, di cui una preliminare o preparatoria e l'altra definitiva o di partenza, intese ad accertare che i piroscafi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo regolamento in riguardo all'assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna.

E' applicabile anche a queste visite il disposto dall'alinea del precedente articolo 43.

Art. 47


Art. 47.

Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente art. 46, dovra' prevenirne l'ufficio di porto almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza, e sempre in modo che la visita preliminare possa, di regola, aver luogo due giorni prima di quello fissato per la partenza.

Al preavviso dev'essere unita una nota indicante la qualita' e la quantita' delle provviste e del carbone.

La visita preliminare e quella definitiva non possono effettuarsi nello stesso giorno della partenza, salvo pero' in casi eccezionali, in cui la Commissione reputi cio' possibile in vista dell'esiguo numero di passeggieri da imbarcarsi.

Art. 48


Art. 48.

Le visite sono fatte da una Commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionali di un capitano di porto) colla qualita' di presidente, di un medico di porto e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza in qualita' di membri.

Il funzionario di pubblica sicurezza compie tutte le mansioni relative al suo ufficio speciale e concorre a tutte le operazioni della Commissione, firmando gli atti relativi alla partenza del bastimento ed assumendo, insieme con gli altri membri, la responsabilita' dell'operato della Commissione.

Art. 49


Art. 49.

Per l'opera prostata nelle due visite di cui all'art. 48, spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennita' che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:

Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione;

Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;

Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.

Art. 50


Art. 50.

Tanto in occasione della ispezione speciale quanto in occasione delle due visite di cui nei precedenti articoli, il capitano del piroscafo ed i suoi dipendenti devono fornire alle Commissioni tutte le notizie che fossero loro domandate.

Art. 51


Art. 51.

La Commissione nella visita preliminare riscontra che, dopo l'ispezione di cui nei precedenti articoli 44 e 45, non siano avvenute modificazioni nell'assetto interno del bastimento, nei corridoi, nell'ubicazione e spazio degli ospedali, nel numero ed ubicazione delle latrine, nel numero e dimensioni delle trombe a vento e dei boccaporti, nella larghezzo dei corridoi di passaggio e delle cuccette; verifica il numero, le condizioni e la sistemazione degli utensili di cucina, dei salvagente e delle imbarcazioni, la quantita' di carbone per la macchina, la quantita' e la qualita' dei viveri, e in ispecie dell'acqua, ed i mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione, la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti, la buona condizione e la perfetta pulizia delle coperte, dei materassi e di tutti i locali di alloggio e di servizio, ed in generale constata che non manchi alcuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo e che fu adempiuto a tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

Verifica pure che il piroscafo sia in regola per quanto riguarda le visite dello scafo e della macchina prescritte dagli articoli 77 e seguenti del Codice per la marina mercantile.

Art. 52


Art. 52.

La Commissione, quando lo creda necessario, fara' intervenire, per mezzo del capitano di porto, un perito tecnico allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la solidita' delle cuccette e delle scale, la stabilita' delle paratie, delle latrine, delle stalle e delle ringhiere, o per altri accertamenti non previsti.

Le spese per tali periti, ai quali sara' corrisposto un onorario di lire trenta, vanno a carico del bastimento.

I periti devono rilasciare al presidente della Commissione una dichiarazione in doppio originale degli accertamenti fatti, la quale e' unita al processo verbale della visita.

Il parere dei periti non vincola il giudizio della Commissione.

Art. 53


Art. 53.

Se in seguito al parere dei periti la Commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od altro; ovvero il ricambio o l'aumento di provviste, di viveri, di medicinali o di altri generi, essa deve fare, prima che il bastimento incominci l'imbarco dei passeggieri, una visita suppletiva per accertarsi che gli ordini dati siano stati puntualmente eseguiti.

Del risultato di questa visita devesi far cenno nel citato processo verbale.

Art. 54


Art. 54.

La Commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio risultante dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette.

Se poi, per un ingombro qualunque, si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, la Commissione deve anche specificare la qualita' e le dimensioni dell'ingombro.

Deve pure verificare che, indipendentemente dagli anzidetti ambienti, vi siano sufficienti locali specialmente destinati ad alloggio dell'equipaggio e del personale di servizio, indicandone nel verbale l'ubicazione e la capacita'.

Art. 55


Art. 55.

La quantita' dei viveri esistenti a bordo puo' essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti.
Ma la Commissione ha sempre la facolta' di farli pesare e misurare.

Essa deve immediatamente, e sotto la necessaria sorveglianza, fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso puo' essere nocivo alla salute dei passeggieri, e farli custodire in un locale della Capitaneria fino a che il bastimento sia partito.

Art. 56


Art. 56.

Nella visita di partenza la Commissione accerta l'esistenza e la regolarita' dei contratti d'imbarco, verifica la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati, come pure la perfetta pulizia delle biancherie e degli altri effetti di vestiario dei passeggieri e dell'equipaggio, verifica la formazione dei ranci e provvede in genere all'adempimento di tutte le disposizioni vigenti sulla materia.

Art. 57


Art. 57.

La Commissione deve invigilare e provvedere che il bastimento abbia imbarcato, prima di partire, il bagaglio dei passeggieri, curando che agli stessi sia dato uno scontrino indicante il numero posto sul bagaglio.

Se alcuno dei passeggieri deve per una causa qualunque essere lasciato a terra, la Commissione provvedera' possibilmente per lo sbarco del suo bagaglio.

Qualora per ritardi ferroviarii od altra causa alcuni passeggeri dovessero partire senza il bagaglio, sara' compilato un elenco dei loro nomi coll'indicazione speciale per ciascuno dell'agente di emigrazione o di altra persona che si obblighi di fare la spedizione del bagaglio con piroscafi di prossima partenza.

Art. 58


Art. 58.

La Commissione deve anche accertarsi che i passeggieri, nel salire a bordo, abbiano il biglietto d'imbarco, che sopra di esso sia segnato il numero delle cuccette e quello delle razioni che loro spettano in base alle vigenti disposizioni, e che ogni passeggiero sia informato degli scali che sara' per fare il piroscafo e della durata approssimativa del viaggio che sta per intraprendere.

Art. 59


Art. 59.

L'armatore ha l'obbligo di presentare in tempo utile alla Commissione una nota dei passeggieri redatta in conformita' all'unito modulo D.

La Commissione se ne varra' per controllare l'identita' delle persone a mano che le passano davanti, e, prima di permettere la partenza del piroscafo, curera' che vi siano riportati in calce i nomi delle persone che non partissero ed il numero totale dei passeggieri imbarcati. La nota, firmata dal Capitano, sara' conservata nell'ufficio di porto.

Il capitano dovra' avere a bordo un registro conforme al detto modulo, nel quale prima della partenza riportera' i nomi dei passeggieri imbarcati. Durante il viaggio egli dovra' tenerlo in corrente, annotandovi i passeggieri imbarcati nei successivi scali e segnandovi lo sbarco di quelli che lasciano la nave. Il Commissario governativo si accertera' con speciale cura che la tenuta di detto registro sia regolare.

La mancanza del Commissario governativo, il R. Console residente nello scalo d'approdo si fara' presentare dal capitano un elenco dei passeggieri da sbarcare ed un elenco suppletivo dei passeggieri da imbarcare, contenente i loro nomi, la paternita', l'eta', il luogo di nascita e di domicilio, la professione e la classe da occupare a bordo; e, dopo d'aver verificato per mezzo del verbale di visita e del relativo riepilogo che vi siano sufficienti piazze disponibili nelle singole classi, curera' che siano regolarmente segnati sul registro dei passeggieri i rispettivi sbarchi ed imbarchi e ne riassumera' le risultanze sul precitato riepilogo in calce al verbale di visita.

Art. 60


Art. 60.

La Commissione avra' cura di accertarsi che nei locali degli uomini ed in quelli delle donne le cuccette siano regolarmente assegnate e che ad ogni passeggiere o ad ogni capo di famiglia sia consegnato il biglietto che porta il numero delle stesse.

Ai ragazzi non si dovranno destinare cuccette troppo vicine ai boccaporti ed alle trombe a vento, e si procurera' di assegnar loro di preferenza le cuccette dell'ordine inferiore.

Art. 61


Art. 61.

((Sara' cura della Commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addetto esclusivamente al servizio dei passeggieri, fra i quali un capostiva per ciascun locale di' alloggio. Sui piroscafi esteri dovra' essere imbarcato anche un interprete. Del risultato della verifica sara' fatto constare nel processo verbale)).

Art. 62


Art. 62.

Se la visita dei passeggieri viene fatta a terra in apposito locale, la Commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei passeggieri stessi, nella sala dov'essa e' adunata, ed ammettera' soltanto l'intervento dell'armatore e dell'agente di emigrazione, o di chi li rappresenta, nonche' degli agenti consolari.

Durante lo stesso tempo non potranno accedere a bordo persone estranee, salve le eccezioni che la Commissione credera' di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilita'.

Art. 63


Art. 63.

La Commissione deve accertarsi a bordo che i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi, e prendendo per base il registro dei ranci e i biglietti rilasciati ai capi-ranci verifichera' saltuariamente che ad ogni passeggiere sia stata assegnata e distribuita la razione dei viveri che gli spetta a tenore delle vigenti disposizioni.

((Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avra' cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest'ultimo, ove occorra, con persone isolate)).

Art. 64


Art. 64.

Indipendentemente dagli accertamenti di cui nel precedente articolo, in quei porti nei quali la visita ai passeggieri si fa in apposito locale a terra, la Commissione deve sorvegliare che il bastimento somministri al mattino, prima che cominci la visita di partenza, oltre il caffe', una quantita' sufficiente di pane, di vino, di carne fredda e di formaggio, secondo le prescrizioni della tabella regolamentare per quel giorno.

Art. 65


Art. 65.

Ultimato l'imbarco dei passeggieri e praticate le prescritte verificazioni, la Commissione completera' il processo verbale in doppio esemplare, che sara' firmato dai componenti la Commissione stessa, dal capitano e dal medico di bordo. Uno degli esemplari sara' conservato nell'ufficio di porto e l'altro sara' consegnato al capitano perche' lo tenga fra le carte di bordi.

Nel caso che dalle dette verificazioni venisse a risultare imbarcato un numero di passeggieri superiore a quello di cui il piroscafo e' capace, i passeggieri imbarcati in piu' saranno fatti sbarcare e l'armatore del piroscafo sara' responsabile delle spese occorrenti pel mantenimento dei medesimi fino al loro imbarco e pel loro rimpatrio se l'imbarco non potesse piu' aver luogo. Di tutto cio' sara' fatta menzione nel processo verbale.

Questo verbale dovra' essere compilato in tutte le sue parti in modo cosi' chiaro e completo che dall'esame di esso si possano conoscere esattamente le condizioni nelle quali il piroscafo e' partito.

Art. 66


Art. 66.

Non sara' permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare dall'apposito verbale.

Qualora la Commissione deliberi di sospenderne la partenza, dove specificarne le ragioni del processo verbale stesso.

Art. 67


Art. 67.

In caso di contestazioni per ragioni sanitarie, i singoli membri della Commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sara' riferito al Prefetto, il quale decidera', senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del Capo dell'ufficio di porto.

Se la contestazione avesse luogo per altre ragioni diverse dalle sanitarie, la decisione della controversia spettera' al capitano di porto.

Art. 68


Art. 68.

La cauzione che secondo l'art. 91 del codice per la marina mercantile devono dare i capitani de' bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato per viaggi di lunga navigazione, a fine di garantire lo adempimento delle prescrizioni tutte di questo regolamento relative al trasporto dei passeggieri, e la esecuzione degli obblighi assunti dai capitani od armatori dei suddetti bastimenti esteri verso gli stessi passeggieri, potra' consistere in una malleveria da prestarsi nelle forme di legge nanti all'autorita' marittima del luogo, e che sia sotto aspetto idonea, a giudizio della suddetta autorita', per una somma uguale al montare de' noli riscossi dal capitano da tutti i passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni altro danno od interesse quando ne sia il caso.

La cauzione come sopra prestata resta sciolta di pien diritto quando, trascorsi quattro mesi dal giorno dell'arrivo al porto di destinazione, e se deve toccare porti intermedi, dall'arrivo all'ultimo porto di destinazione, non vi siano stati reclami dei passeggieri.

Art. 69


Art. 69.

Allorche' un bastimento nazionale od estero che imbarchi passeggieri nello Stato dichiari all'autorita' marittima di partire per un viaggio di breve navigazione, com'e' definito all'art. 2 del presente regolamento, e consti invece all'autorita' stessa che i passeggieri furono imbarcati per un viaggio di lunga navigazione, il bastimento nazionale od estero, salvo le pene disciplinari o contravvenzionali, a seconda dei casi, sara' assoggettato a tutte le condizioni per il trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ed il bastimento estero dovra' prestare la cauzione in conformita' del precedente art. 68.

Art. 70


Art. 70.

Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione che trasportino piu' di 300 emigranti potra' essere imbarcato, coll'ufficio di Commissario governativo, un funzionario scelto fra gli impiegati delle capitanerie di porto o fra gli ufficiali dei corpi della regia marina in attivita' di servizio od in posizione ausiliaria.

Il Commissario governativo vegliera' che non siano apportate abusive modificazioni nell'assetto interno del bastimento e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero; curera' d'impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggieri in numero maggiore delle piazze disponibili; e vigilera' alla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari.

Egli terra' un giornale nel quale annotera' le disposizioni date, gl'inconvenienti rilevati, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e le proposte di miglioramenti che l'esperienza gli suggerisse.

All'arrivo nel porto estero di destinazione e durante la sua permanenza in esso, il Commissario coadiuvera' il R. Agente consolare in tutto quanto puo' concernere il servizio d'imbarco e sbarco degli emigranti.

Al Commissario governativo competeranno, a carico dell'armatore, il trattamento di prima classe ed una indennita' giornaliera di lire cinque, tanto pel viaggio di andata quanto per quello di ritorno. Nel caso che il piroscafo non ritornasse in Italia, l'armatore dovra' pure provvedere al suo mantenimento durante il soggiorno a terra in attesa d'imbarco ed al suo rimpatrio mediante passaggio in 1ª classe sopra un piroscafo postale.

Art. 71


Art. 71.

All'arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un Commissario governativo, ed all'arrivo in un porto del regno di navi con immigranti, l'autorita' consolare e l'autorita' marittima rispettivamente, tenendo presente il disposto degli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, manderanno a bordo un loro delegato, prima dello sbarco dei passeggieri, per verificare, mediante rigorosa inchiesta, se durante il viaggio siano state eseguite tutte le prescrizioni stabilite e constatare se gli armatori, capitani, equipaggi ed agenti d'emigrazione abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della bonta' dei trasporti medesimi.

Di questa inchiesta verra' redatto processo verbale per gli effetti legali.

Art. 72


Art. 72.

Se gli emigranti, all'arrivo in uno scalo d'America, venissero trasbordati per essere condotti in piu' lontana localita', le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa dell'imbarco sul secondo piroscafo saranno a carico dell'armatore del primo piroscafo che li ha imbarcati in un porto dello Stato.

Art. 73


Art. 73.

I bastimenti a vela e a vapore che trasportano passeggieri per breve navigazione potranno imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre un passeggiere per ogni metro quadrato di superficie libera del ponte scoverto, dei casseri, e delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze misurate dal disopra del tavolato del ponte al disopra dei bagli risultino di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o piu'.

Negli altri cinque mesi dell'anno un passeggiere soltanto per ogni metro quadrato di superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti, la cui altezza misurata come sopra, risulti di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o piu'.

Art. 74


Art. 74.

Spetta direttamente all'ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinche' venga osservata la regola stabilita dal precedente articolo.

Il numero dei passeggieri che ciascun bastimento potra' trasportare a seconda delle stagioni risultera' da verbale redatto dall'autorita' marittima, nel quale saranno indicate le dimensioni dei singoli spazi determinanti il numero stesso.

Art. 75


Art. 75.

Il capitano fara' osservare a bordo l'ordine e la decenza da tutte le persone imbarcate e curera' d'impedire i giuochi di denaro fra i passeggieri, valendosi, all'occorrenza, del potere disciplinare concessogli dagli articoli 450 e seguenti del codice per la marina mercantile e da altre leggi.

Art. 76


Art. 76.

Non sono soggetti alle disposizioni di questo regolamento sul trasporto dei passeggieri i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con regie navi o con bastimenti mercantili noleggiati dal Governo a suo esclusivo uso.

Art. 77


Art. 77.

Il bastimento nazionale che imbarchi passeggieri in un porto estero sara' soggetto alle leggi e regolamenti dell'autorita' locale sul trasporto dei passeggieri.

In difetto di queste leggi e regolamenti provvedera' il regio console, accertando che il numero dei passeggieri imbarcati non sia superiore a quello accordato dal presente regolamento, anche ordinando una particolare ispezione tecnica e sanitaria se il bastimento abbia a compiere un viaggio di lunga navigazione e siangli fatti reclami per parte dei passeggieri.

Art. 78


Art. 78.

Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:

a) gli articoli 8 e 9 del regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, approvato con R. Decreto 23 ottobre 1895, n. 671;

b) gli articoli 546 e seguenti fino al 587 inclusivo del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. Decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie seconda;

c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636.

d) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 52, che stabilisce i medicinali, gli oggetti da medicatura, ecc., di cui debbono essere forniti i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione;

e) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 53, relativo alla razione viveri per i passeggieri imbarcati su bastimenti di lunga navigazione.

Art. 79


Art. 79.

((Per i piroscafi nazionali che al 10 giugno 1897 erano gia' addetti al trasporto dei passeggieri, le disposizioni contenute nell'art. 4 entreranno in vigore soltanto l'11 dicembre 1899. Per i piroscafi gia' noleggiati da armatori nazionali al 10 giugno 1897 e' concessa eguale dilazione per la durata del relativo contratto, ma non oltre il detto termine)).

Art. 80


Art. 80.

((Le disposizioni contenute nell'articolo 3°, §A, N. 2 e nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 entreranno in vigore soltanto al 1° marzo 1899)).

Art. 81


Art. 81.

Agli effetti degli articoli 7, 8, 9, 16, 17, 20, 25, 35, 40, 61, 70, 71, 73 e 79 di questo regolamento s'intende per passeggiere una persona che abbia compiuto i dieci anni di eta' oppure due ragazzi fra uno e dieci anni d'eta', giusta il disposto del precedente art.
15.

Art. 82


Art. 82.

Se nei piroscafi attualmente addetti al trasporto dei passeggieri le trombe a vento esistenti in qualche locale avessero una sezione minore di 7 decimetri quadrati ciascuna, sara' tollerato che si supplisca alla deficienza con l'aumento di altre trombe per modo che la somma delle sezioni di tutte le suddette aperture corrisponda alla somma delle sezioni delle trombe prescritte dal precedente art. 9.

Art. 83


Art. 83.

Salva l'applicazione delle maggiori pene che fossero portate dal codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d'ordine sanitario del presente regolamento sono punite, a norma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1888 n. 5849 sulla tutela dell'igiene e della sanita' pubblica, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, e le altre infrazioni colle pene stabilite dall'art. 1073 del Regolamento 20 novembre 1879 n. 5166 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della Marina
B. BRIN.

Il Ministro dell'Interno
RUDINI'.

Il Ministro degli Affari Esteri
VISCONTI VENOSTA.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. COSTA.

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(Seguono le tabelle A, B, C, che determinano i medicinali ed oggetti di medicatura, gli apparecchi, gli strumenti chirurgici, le razioni di viveri pei passeggieri, ecc., per i bastimenti di commercio che trasportano passeggieri per un viaggio di lunga navigazione; e i moduli delle note dei passeggieri).

Regolamento-Tabelle


Tabella A

TABELLA dei medicinali ed oggetti da medicatura necessari per il servizio sanitario di un bastimento di commercio che trasporta passeggeri "per un viaggio di lunga navigazione di 20 giorni".

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella B

TABELLA degli apparecchi, degli strumenti chirurgici e degli utensili vari che non subiscono aumento qualunque sia il numero dei passeggieri e la durata della navigazione.

((Parte di provvedimento in formato grafico))

Tabella C

TABELLA della razione viveri dovuta ai passeggeri imbarcati sui bastimenti per viaggi di lunga navigazione.

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella D

Nota dei passeggieri imbarcati.

Parte di provvedimento in formato grafico

(Tabelle pubblicate nella Raccolta Ufficiale - anno 1897 - Volume Primo)