N NORME. red.it

Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. (097U0178)

Art. 21


Art. 21.

I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avra' ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:

1. Atto di nascita;

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Universita' del Regno;

4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;

5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6. Certificato di sana e robusta costituzione.