Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. (097U0178)
Art. 21
Art. 21.
I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avra' ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:
1. Atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Universita' del Regno;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;
5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6. Certificato di sana e robusta costituzione.