N NORME. red.it

Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. (095U0636)

Preambolo
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 17 della legge 22 dicembre 1888 numero 5849 (serie 3ª) sulla tutela della igiene della sanita' pubblica;
Veduti i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di Sanita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
UMBERTO I Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Marina; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.



E' approvato l' unito Regolamento sulla Sanita' marittima, il quale sara', d'ordine Nostro, vidimato e sottoscritto dai due Ministri proponenti.

Art. 2.



Sono abrogate le istruzioni ministeriali pel servizio di Sanita' marittima in data 26 dicembre
1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addi' 29 settembre 1895.

UMBERTO.

Crispi.
E. Morin.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.

Regolamento

Art. 1


REGOLAMENTO PER LA SANITA' MARITTIMA

Art. 1.

Il servizio di sanita' marittima ha per oggetto di vigilare, per quanto riguarda l'igiene e la sanita' pubblica, sui porti e sulle navi ancorate, non che sugli arrivi e sulle partenze per la via di mare, e di eseguire e fare osservare quanto dispongono in proposito le leggi, i regolamenti relativi, le ordinanze e i decreti delle Autorita' competenti.

Forma anche parte di questo servizio tutto quanto riflette il regime di difesa contro la trasmissione delle malattie infettive diffusive per la via di mare, col mezzo delle stazioni sanitarie marittime allo stesso scopo istituite.

Dipende tale servizio dal Ministero dell'Interno, col concorso del Ministero della Marina, e ne curano il disimpegno i signori Prefetti, a mezzo delle Capitanerie ed Uffici di porto, delle Stazioni sanitarie marittime e del personale sanitario adettovi.

Art. 2


Art. 2.

In ogni scalo di approdo del Regno si presteranno al disimpegno del servizio sanitario marittimo, fornendo il personale e i mezzi di trasporto necessari, le locali Capitanerie od Uffici di porto, giusta le norme del presente regolamento e nel modo che sara' stabilito dai Prefetti delle rispettive provincie, sentito il medico provinciale e il capitano di porto, capo di compartimento.

Nei principali scali designati dal Ministero dell'Interno, a questo servizio sono addetti uno o piu' medici di porto, nominati dallo stesso Ministero dell'Interno giusta le norme ed il disposto del R. decreto 22 novembre 1894.

Negli altri scali le visite alle navi e le altre incombenze esclusivamente tecnico-sanitarie saranno disimpegnate da un medico appositamente delegato con decreto del Prefetto, su parere del Consiglio provinciale sanitario, e scelto di preferenza fra periti medici igienisti o fra medici che abbiano compiuti studi speciali pratici di igiene.

I doveri ed i diritti dei medici di porto, sia di nomina ministeriale che di delegazione prefettizia, sono stabiliti dal Capo II del presente regolamento.

Art. 3


Art. 3.

Il servizio di sanita' marittima e' disimpegnato ancora dalle stazioni sanitarie dell' Asinara (Sardegna), di Augusta (Sicilia), di Poveglia (Venezia), di Nisida (Napoli), di Genova e di Brindisi o di altre che in avvenire fossero istituite.

Al personale ed al funzionamento di ciascuna di queste stazioni sanitarie viene provveduto dal Ministero dell'Interno, come dal Capo XIV del presente regolamento.

Art. 4


Art. 4.

Gli Uffici degli scali o porti del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per soddisfare alle esigenze del servizio sanitario, saranno distribuiti in due classi, secondo l'annessa tabella.

Art. 5


Art. 5.

Gli Uffici appartenenti alla 1ª classe rilasciano patenti di sanita'; ammettono a pratica tutte le provenienze marittime con patente netta e senza circostanze aggravanti a bordo; ammettono a libera pratica le provenienze marittime da paesi colpiti dalle ordinanze, quando nessuna circostanza aggravante sia avvenuta durante il viaggio e dopo aver fatto adempiere ai provvedimenti stabiliti dalle succitate ordinanze.

Gli Uffici di 2ª classe rilasciano patenti di sanita' e possono ammettere soltanto a pratica le provenienze marittime con patente netta da paesi non colpiti da ordinanze e senza circostanze aggravanti a bordo.

Art. 6


Art. 6.

La competenza territoriale delle Capitanerie ed Uffici di porto per cio' che riguarda il servizio sanitario e' quella stessa determinata dal Regolamento marittimo.

Art. 7


Art. 7.

Le Capitanerie e gli Uffici di porto per il disimpegno del servizio sanitario devono rimanere aperti dal levare del sole fino al tramonto.

Taluni di essi, che saranno designati dal Ministero della Marina su proposta dei Prefetti, dopo riconosciutone il bisogno nello interesse del servizio, rimarranno aperti anche nelle ore notturne.

Art. 8


Art. 8.

In ogni caso di arrivo di navi in condizioni da essere sospetto di pericolo per la salute pubblica, gli Uffici di porto devono subito riferirne direttamente per telegrafo alla rispettiva Prefettura.

Art. 9


Art. 9.

Sia nel presente regolamento, che nelle ordinanze sanitarie marittime si intendera' sempre sotto la denominazione di nave, in genere, ogni imbarcazione addetta alla navigazione.

Art. 10


Art. 10.

In ogni Ufficio devono rimanere costantemente affissi ostensibili al pubblico, il presente Regolamento e il quadro delle ordinanze emanate dal Ministero dello Interno.

Art. 11


Art. 11.

I medici di porto dipendono dal Ministero dell'Interno.

L'ordine del loro servizio e' regolato dal Prefetto, sul parere del medico provinciale e del capo dell'Ufficio di porto, e l'esecuzione del medesimo e' sotto l' immediata vigilanza del Capo dell'Ufficio stesso. Essi hanno l'obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro impiego, stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze vigenti o su richiesta del Prefetto o del Capo dell'Ufficio del porto, ed a curare l'adempimento di tutti i provvedimenti sanitari sia nel porto che nelle stazioni sanitarie annesse.

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, dovranno prestare per turno servizio continuo di guardia presso l'ufficio della Capitaneria o della Stazione sanitaria.

Art. 12


Art. 12.

I medici di porto stenderanno verbale di ogni loro visita nell'apposito registro di arrivo della nave, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, e specialmente l' esistenza a bordo di persone con sintomi che possano far sospettare d' una malattia infettiva e diffusiva.

Anche dei casi di malattie comuni devono fare cenno nel registro, indicandone i caratteri.

Art. 13


Art. 13.

I medici di porto, come ufficiali sanitari governativi, vigilano sulle condizioni igieniche del porto e delle navi ancorate. Essi dovranno informare immediatamente la Capitaneria del porto ed il medico provinciale di qualunque fatto, che possa interessare la salute pubblica, verificato nel porto stesso o a bordo delle dette navi, come di qualunque trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari, proponendo i provvedimenti del caso. Gli stessi modici assisteranno il Comandante del porto nell'esecuzione dei provvedimenti prescritti dalle autorita' competenti.

Art. 14


Art. 14.

Il medico di porto avra' sempre facolta' di salire a bordo delle navi ancorate, in arrivo od in partenza, per assicurarsi della salute dell'equipaggio o dei passeggieri e della condizione igienica della nave o del carico. I capitani saranno obbligati a fornire al medico tutte le notizie, informazioni od indicazioni che potranno occorrergli.

Quando si tratta di navi straniere dovra' pero' dare prima avviso della sua visita al capo dell' Ufficio di porto.

Art. 15


Art. 15.

Nell'esecuzione dei provvedimenti sanitari i medici di porto, in tutti i casi non contemplati dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, dovranno uniformarsi alle speciali istruzioni che riceveranno dal medico provinciale.

I medici di porto hanno l'obbligo di istruire il personale della Capitaneria addetto ai servizi sanitari nelle operazioni di ispezione, di disinfezione, di lavatura ecc., alle quali potra' essere adibito.

Art. 16


Art. 16.

In qualunque circostanza i medici di porto sono obbligati a prestarsi alla cura dei malati nelle stazioni sanitarie, uniformandosi in questo caso alle istruzioni che riceveranno dal Prefetto o dal Ministero.

Art. 17


Art. 17.

Ai medici di porto saranno corrisposti gli stipendi stabiliti nell'apposito organico approvato con R. decreto.

Per gli speciali incarichi fuori del territorio del comune godranno delle indennita' stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 18


Art. 18.

Nel caso di morte di qualche individuo a bordo di navi, nei porti o nelle stazioni sanitarie, in seguito a malattia di dubbio carattere, la cui conoscenza potesse interessare la scienza o la pubblica salute, i medici di porto proporranno al Prefetto l'autopsia del cadavere, la quale, essendo dallo stesso autorizzata, verra' eseguita colle necessarie cautele da loro o da altre persone dell'arte che fossero pure a cio' delegate.

Art. 19


Art. 19.

In caso di legittimo impedimento dei medici di porto ed ogni qual volta le esigenze del servizio lo richiedano, il Prefetto, sentito il Medico provinciale, potra' incaricare altri medici di supplirli o aiutarli temporaneamente.

La scelta dovra' cadere preferibilmente su periti medici igienisti, o su sanitari che abbiano fatto speciali studi d'igiene.

Art. 20


Art. 20.

I medici delegati al servizio sanitario negli scali sprovvisti di medico di porto, dietro incarico o richiesta della Prefettura o del locale Ufficio di porto, hanno obbligo di prestarsi a tutte le visite e ispezioni relative al loro incarico, e di curare l'esecuzione dei provvedimenti di sanita' marittima a norma delle istruzioni ed ordinanze ministeriali o delle istruzioni del medico provinciale, uniformandosi a quanto e' disposto per i medici di porto in questo Regolamento.

((Per questi servizi sono loro corrisposte le indennita' di visita e, all'occorrenza, di trasferta determinate per ciascun porto dal Ministero dell'interno. Al pagamento si provvede in base a liquidazione del capo dell'ufficio di porto, dal Ministero dell'interno, o dalla Capitaneria competente, mediante anticipazioni all'uopo disposte dal Ministero stesso, cui ne dovra' esser reso conto trimestralmente)).

Art. 21


Art. 21.

I medici di porto nell' esercizio delle proprie funzioni porteranno uno speciale distintivo, che sara' stabilito dal Ministero dell'Interno d'accordo col Ministero della Marina.

Art. 22


Art. 22.

Ove occorra di esaminare la natura del carico a bordo di navi in approdo od in partenza, se risulta di materie suscettibili di corruzione, o di accertare le condizioni normali delle sostanze alimentari e delle bevande, o di procedere ad analisi interessanti la pubblica salute, spetta tale compito ai medici di porto. Nel caso di analisi chimiche o microscopiche che non possano essere eseguite dai detti medici, questi dovranno prelevare i campioni delle sostanze da esaminare a norma del Regolamento per la vigilanza igienica sugli alimenti ecc. e trasmetterli ai laboratori designati dalla Prefettura.

Trattandosi di visitare animali, l'incarico sara' affidato al veterinario di porto, ed in mancanza di esso ad un veterinario delegato all' uopo dal Prefetto, su parere del medico provinciale.

Art. 23


Art. 23.

Di tutte le analisi, indagini, perizie e visite fatte sara' rilasciata dagli incaricati apposita relazione.

Art. 24


Art. 24.

Il compenso dovuto ai periti per le analisi chimiche o microscopiche sara' stabilito giusta la tariffa ufficiale dei Laboratori municipali d'igiene, approvata dal Consiglio provinciale sanitario.

Ai veterinari delegati alle perizie o alle visite sara' corrisposta un' indennita' fissata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, e pubblicata negli Uffici di porto per norma degli interessati.

Art. 25


Art. 25.

Gli Uffici di porto si varranno dell'intervento di interpreti per assumere i costituti dai capitani esteri in arrivo, quando nessuno tra gli impiegati addettivi sia pratico della lingua parlata dal capitano, e questi od altra persona del suo equipaggio non siano capaci di spiegarsi in italiano od in francese.

Art. 26


Art. 26.

Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di eta', non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per falsita' in giudizio, e, se esteri, sieno inoltre, muniti di un attestato di probita' del Console della rispettiva nazione.

La scelta di detti interpreti spetta ai capi degli Uffici di porto.

Art. 27


Art. 27.

Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennita' a seconda delle consuetudini locali.

Art. 28


Art. 28.

Nessuno puo' imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica.

L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole speciali esami di idoneita', che avranno luogo, oltre che in Roma, nei principali porti del Regno, che saranno designati dallo stesso Ministero.

Le sessioni di esame sono indette a cura del Ministero dell'interno ogni cinque anni, o entro minor tempo quando cio' sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della Marina mercantile.

Lo stesso Ministero dell'interno chiama a far parte per ciascuna Commissione esaminatrice un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile e uno del Commissariato generale dell'emigrazione.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 29


Art. 29.

Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:

1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di eta';

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una universita' del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

6° certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del Regno;

7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (8)


Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 167 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la prima sessione che verra' indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di eta' stabilito dall'art. 1 per l'ammissione agli esami e' elevato al 39° anno".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 29 bis


Art. 29-bis.

Per i medici della Regia marina e del Regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all'articolo 28, puo' essere concessa dal Ministero dell'interno a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del Ministero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga del limite di eta', di cui al n. 1 dell'art. 29.

Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della Regia marina e del Regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal Ministero dell'interno.

Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi regolare servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialita' di ostetricia e pediatria.
((15))
AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 29 ter


Art. 29-ter.

Qualora, a norma delle disposizioni vigenti, occorra per il servizio igienico e sanitario di bordo un secondo ed eventualmente un terzo medico, e' data facolta' ai Prefetti delle Provincie marittime, ove concorrano speciali condizioni di necessita' e di urgenza, di consentire che, in aggiunta al sanitario autorizzato, vengano imbarcati medici sprovvisti della autorizzazione, da scegliersi fra quei sanitari che il Ministero iscrive in apposito elenco, a seguito della produzione dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia, conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una universita' del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;

3° certificato di iscrizione in un Ordine dei medici e chirurgi del Regno;

4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a due mesi;

5° certificato penale di data non anteriore a due mesi;

6° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non e' affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.

Non sara' concessa dal Ministero la iscrizione in detto elenco a quei sanitari che non dimostrino, coi titoli presentati, di avere una sufficiente cultura nelle discipline igieniche e provata abilita' nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e della ostetricia.

Qualora dall'esame del certificato di cui al n. 6, risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti con le formalita' indicate al comma 5 dell'art. 37-bis.

Ai detti sanitari competono i doveri prescritti dalle vigenti disposizioni per i medici autorizzati e sono applicabili le disposizioni relative ai medici di bordo autorizzati, contenute nei successivi articoli 33, 37-bis (secondo e ultimo comma) e 37-ter (eccettuata la lettera B).
((15))
AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 30


Art. 30.

Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilita' nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia.

Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalita' relative alla procedura degli esami.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 31


Art. 31.

I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovra' essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e non verra' data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 32


Art. 32.

Quando si tratta di navi che trasportano passeggeri ai termini dell' articolo 64 del presente regolamento, le Compagnie di navigazione e gli armatori di dette navi dovranno scegliere i loro medici di bordo fra quelli iscritti presso le succitate Prefetture o proporne altro all'approvazione del Prefetto, avente i requisiti sopraindicati cosi' da potersi iscrivere nell' elenco. In ogni caso le stesse Compagnie faranno deposito della somma a corrispondersi ad essi come onorario mediante vaglia intestato alla Tesoreria provinciale, per ciascun viaggio da compiersi.

(3) ((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 33


Art. 33.

I medici di bordo sono tenuti a prestare l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave. Tale assistenza e' gratuita per le persone componenti l'equipaggio, per gli impiegati dello Stato che viaggino per ragioni di servizio, per i cittadini da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione ovvero che rimpatrino a spese dello Stato ovvero che siano indigenti, per gli apolidi e rifugiati emigranti, nonche' per gli emigranti di cittadinanza straniera che prendano imbarco in un porto della Repubblica.

Per le prestazioni richieste dagli altri passeggeri i medici di bordo possono percepire l'onorario nella misura prevista dalla tariffa minima nazionale che all'epoca della percezione risulti, a norma dell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non danno comunque diritto alla percezione dell'onorario le prestazioni relative alle malattie, pertinenti alla navigazione ovvero infettive, soggette a denuncia, stabilite con successivo provvedimento del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la marina mercantile.

I medici di bordo hanno qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 34


Art. 34.

I medici di bordo terranno un giornale sanitario di viaggio nel quale giorno per giorno annoteranno tutti i fatti che riguardano l'igiene e la sanita' di bordo. Questo giornale al ritorno del viaggio sara' consegnato alla Capitaneria od Ufficio di porto dove approda la nave per la trasmissione alla rispettiva Prefettura.

(3) ((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 35


Art. 35.

Ove dal sopracitato giornale, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato in vigore, adottera' i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorita'.

(3) ((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 36


Art. 36.

I medici di bordo a carico dei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, potranno, senza pregiudizio dello pene sancite dalle vigenti leggi, essere sottoposti alle seguenti misure disciplinali:

a) sospensione dell'autorizzazione d'imbarco per un periodo non eccedente un anno;

b) revoca dell'autorizzazione d'imbarco con concillazione dall'elenco dei medici autorizzati.

Tali misure saranno applicate con decreto del ministro dell'interno, dopo che l'interessato sara' stato invitato a presentare, entro un termine prefisso, le sue discolpe.

Quando la gravita' dei fatti lo richieda, potra' tuttavia il Ministero decretare immediatamente la sospensione, salvo a completare in seguito il regolare procedimento.
((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 37


Art. 37.

Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui si impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del Codice della marina mercantile, sara' radiato dall' elenco dei medici autorizzati a prestare servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potra' essere chiamato dagli interessati.

In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denuncia di essa o la trascurata assistenza agli infermi, sara' punita a tenore degli articoli 45 e 46 della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla Sanita' marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, e' applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.

(3) ((15))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 37 bis


Art. 37-bis.

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni generali o parziali delle autorizzazioni ad imbarcare quale medico di bordo.

A tale fine i sanitari autorizzati hanno l'obbligo di notificare al Ministero dell'interno ogni cambiamento della loro residenza.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare al Ministero dell'interno il decreto di autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, unitamente ai certificati di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 29.

Il Ministero, qualora dall'esame dei documenti risultino le condizioni di idoneita' fisica, psichica e morale indicate nell'art. 29 e quelle relative ai viaggi compiuti di cui all'art 37-ter, restituisce il decreto di autorizzazione con un visto, attestante la eseguita revisione.

Ove dall'esame del certificato di cui al n. 7 dell'art. 29 risultino necessari nuovi accertamenti, questi sono compiuti da una Commissione all'uopo nominata di volta in volta e per ciascuna Provincia dal Ministero dell'interno, composta dal medico provinciale che la presiede, da un ufficiale medico di grado superiore del Regio esercito o della Regia marina, e dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici e chirurgi o da un medico suo delegato, componente del Consiglio dell'Ordine stesso.

Le spese che possono occorrere per la convocazione della Commissione sono a carico del sanitario interessato, che versa in deposito preventivo alla competente sezione di Tesoreria provinciale la somma che il Ministero dell'interno indica, per il tramite del Prefetto.

In ogni tempo il Ministero dell'interno puo' fare obbligo al titolare della autorizzazione ad imbarcare quale medico di bordo, di sottoporsi a speciale visita di revisione, per accertare se esso possieda i requisiti fisici e psichici prescritti, da eseguirsi con le modalita' indicate nei comma precedenti, nonche' di dimostrare il possesso dei requisiti morali prescritti. Tale visita di revisione potra' essere ordinata dal Ministero dell'interno anche quando ne riceva motivata proposta da parte del Ministero degli affari esteri (Commissariato generale dell'emigrazione).
((15))
AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 37 ter


Art. 37-ter.

Indipendentemente dai motivi disciplinari di cui all'art. 36, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo:

A) Viene revocata dal Ministero dell'interno:

1° ogni volta che in seguito a revisione ordinaria o straordinaria risultino minorate nel sanitario autorizzato la idoneita' fisica o quella psichica indicate nel n. 7 dell'art. 29;

2° quando sia intervenuta condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

B) Puo' essere revocata quando nel quinquennio intercedente fra una revisione e l'altra il sanitario autorizzato non abbia compiuto, con le funzioni di medico di bordo, almeno cinque viaggi. Tale circostanza deve risultare dai visti di andata e di ritorno ovvero di sola andata o di solo ritorno, secondo i casi, che il sanitario ha l'obbligo di fare apporre dalle competenti Capitanerie di porto sul proprio decreto di autorizzazione.

C) Viene sospesa:

1° quando il sanitario autorizzato non si sottoponga, senza giustificato motivo, alla visita individuale o alla revisione collettiva di cui all'art. 37-bis;

2° quando il sanitario autorizzato venga sottoposto a giudizio per delitto.

La sospensione o la revoca sono adottate dal Ministero dell'interno con proprio decreto motivato, da notificarsi all'interessato in via amministrativa.

Il provvedimento del Ministero e' definitivo.
((15))
AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 37 quater


Art. 37-quater.

Il capitano della nave che abbia imbarcato per il servizio igienico-sanitario uno o piu' medici di bordo, e' tenuto ad annotare, motivandoli, nel giornale nautico e per ciascuno dei sanitari, gli eventuali addebiti da lui rilevati nei loro confronti.

In tal caso l'estratto del giornale nautico, per la parte anzidetta, e' sottoposto a visione del medico di bordo interessato, il quale dovra' firmarlo, e, al termine del viaggio, verra' consegnato dal capitano alla competente Capitaneria di porto.

La Capitaneria trasmettera' detto documento al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanita' pubblica) unitamente alle deduzioni che i sanitari interessati ritengano di formulare.
((15))
AGGIORNAMENTO (15)


La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Art. 38


Art. 38.

La patente di sanita' attesta lo stato sanitario del luogo di partenza della nave, le condizioni igieniche della nave stessa e del carico, lo stato di salute dell' equipaggio e dei passeggieri al momento dell'inizio del viaggio e ad ogni approdo.

Art. 39


Art. 39.

La patente e' obbligatoria per tutte le navi nazionali ed estere, di guerra e di commercio, per le barche da pesca, pei battelli da diporto che partono per l'estero da un porto dello Stato, salvo il caso di particolari disposizioni emanate dal Ministro dell' Interno, o di convenzioni internazionali che esonerino le navi trafficanti fra i porti degli Stati contraenti dal provvedersi della patente.

Ove non sia necessaria la patente, si dovra' per le navi in partenza e ad ogni approdo annotare sul rispettivo ruolo di equipaggio o sulla licenza di cui sono munite, le indicazioni di cui all'articolo precedente.

((7))
AGGIORNAMENTO (7)


Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1642 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, numero 5) che "E' concessa amnistia:
[...]
5° per i reati di cui agli articoli 72, 116, 154, 173, 352, 371 del Codice per la marina mercantile, 19 seconda parte della legge 31 luglio 1859, n. 3544, 39, del regolamento approvato con decreto 29 settembre 1895, n. 636, e 434 del Codice penale in relazione a ordini delle competenti autorita' marittime".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia per i reati commessi fino alla data del presente decreto.

Art. 40


Art. 40.

La patente e' valida per un solo viaggio, essa sara' rilasciata dalla Capitaneria o dall' Ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l'intero carico o ne principia a ricevere parte, e conserva la sua validita' finche' tutto il carico o parte di esso, rimanga a bordo.

Art. 41


Art. 41.

In conseguenza di quanto dispone l'articolo precedente, ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu rilasciata la patente, questo documento non dovra' essere rinnovato ad ogni approdo, ma sara' invece solamente vidimato, senza tassa, dal rispettivo capitano o dal Capo dell'Ufficio di porto.

La stessa norma sara' osservata per le navi che approdano di rilascio.

Art. 42


Art. 42.

Se la nave ha subite misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanita' marittima o prescritte dalle autorita' locali, e parte prima di avere ottenuta libera pratica, verra' fatta annotazione dal capo dello ufficio di porto sulla patente o sul documento di cui al secondo alinea dell'articolo 39 delle condizioni sanitarie della nave stessa, coll' indicazione del trattamento sanitario al quale fu sottoposta.

Art. 43


Art. 43.

Gli Uffici di porto non potranno segnare sulle patenti o sul documento di cui sopra, che la salute pubblica del luogo di partenza non e' nelle condizioni normali, se non dietro ordine del Ministero dell'interno.

Art. 44


Art. 44.

Fermo restando il disposto dagli art. 496, 497, 498 del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato col R. decreto 20 novembre 1879, Uffici di porto non rilasceranno la patente, ne' regolarizzeranno i documenti di bordo, se non si siano acquisita la convinzione che la nave si trova in buone condizioni igieniche, e che essa e' munita di quanto e' prescritto dai regolamenti in vigore.

Art. 45


Art. 45.

Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovra' avere corrisposta la somma dovuta per rimborso delle spese, legalmente stabilite, per le medesime, secondo apposita tabella approvata dal Ministero dell' Interno.

Art. 46


Art. 46.

Le navi che approdano in uno dei porti dello Stato, e ne ripartono per l'estero senza prendere pratica entro le ventiquattro ore, non sono obbligate a provvedersi di una nuova patente anche se facciano operazioni in contumacia.

Art. 47


Art. 47.

Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli Uffici di porto dal Ministero dello interno, e saranno firmate dal Prefetto della provincia. Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l' equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.

Art. 48


Art. 48.

La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza.

Nel caso succedano variazioni in questo frattempo nel comando della nave, nel numero dei componenti l'equipaggio o dei passeggieri, nel carico, o nelle condizioni sanitarie del luogo di partenza, saranno esse annotate sulla patente, e le stesse annotazioni saranno firmate dal capo dell'Ufficio di porto.

Art. 49


Art. 49.

Nel caso che uno o piu' porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell' Interno quali focolai di malattia infettiva o diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, da guerra o di commercio, le barche e i battelli da diporto in partenza dai porti stessi per altri scali dello Stato, dovranno essere pure provveduti di patente, la quale sara' rilasciata gratuitamente e dovra' essere rinnovata ad ogni viaggio.

Art. 50


Art. 50.

La vidimazione della patente sara' sempre fatta gratuitamente.

Art. 51


Art. 51.

((Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocita' di trattamento, e' obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanita' delle navi dirette a porti italiani)).

((11))
AGGIORNAMENTO (11)


Il Regio Decreto 23 settembre 1937, n. 2641 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 29 marzo 1937-XV.

Art. 52


Art. 52.

Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano Regie Autorita' consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, dalle Regie Autorita' consolari cola' residenti.

Art. 53


Art. 53.

Ove la nave trasporti emigranti, a' sensi della legge 30 dicembre 1888, n. 5866, dovra' farsene menzione sulla patente.

Art. 54


Art. 54.

Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela ed a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno viaggi di breve navigazione, indicati dall'articolo 544 del Regolamento per l' esecuzione del Codice per la marina mercantile, sono, di massima ed ove non siano prescritte speciali misure sanitarie, esenti da ogni visita da parto dell'autorita' sanitaria all'atto della partenza.

Esse pero' dovranno essere visitate dal medico di porto, qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone condizioni igieniche.

Dovranno pure essere sottoposte a visita medica, qualora pervenga all'autorita' marittima reclamo della maggioranza dell'equipaggio circa le condizioni igieniche della nave o la qualita' dei viveri, o per altri motivi speciali. I reclami dell'equipaggio dovranno essere dal Capo dell' Ufficio di porto immediatamente comunicati al medico di porto, al quale spettera' di proporre al Capo dell' Ufficio stesso i provvedimenti sanitari che credera' opportuni, tenendo presenti la portata della nave e la sua destinazione, e di sorvegliarne l'esecuzione. In caso di contestazione ne sara' deferita la risoluzione al Prefetto della provincia.

Art. 55


Art. 55.

Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato articolo 544 del Regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una particolare ispezione dell'Ufficio di porto, la quale avra' per oggetto di assicurarsi delle buone condizioni igieniche e sanitarie della nave e dell'equipaggio.

Ove il Capo dell' Ufficio di porto lo creda opportuno, potra' provvedere che la ispezione accennata sia eseguita dal medico di porto.

Art. 56


Art. 56.

Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell' autorita' marittima, assistita ove occorra dal medico di porto, essere eseguite prima che la nave sia caricata, e non dovranno neppure, salvo i casi eccezionali suindicati, produrre ritardo nella partenza della nave.

Art. 57


Art. 57.

Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato.

Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.

Art. 58


Art. 58.

Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali.

Sara' obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilasciera' analogo certificato senza l'esibizione del quale, l'Ufficio di porto non consegnera' le carte di bordo.

Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sara' fatta solo ogni sei mesi.

Art. 59


Art. 59.

Le navi addette al trasporto di passeggieri (a' termini dell'art. 543 del regolamento marittimo) in partenza per i viaggi, di lunga navigazione, saranno sottoposte a una o piu' visite della Commissione stabilita dal combinato disposto degli articoli 578 del regolamento marittimo e 20 del regolamento per la legge sulla emigrazione. Tale Commissione, in linea sanitaria, dovra' riconoscere:

a) la qualita' e la quantita' dei viveri, delle bevande e dell'acqua, in ispecie, e dei mezzi igienici di loro conservazione e distribuzione;

b) la regolare provvista dei medicinali e dei disinfettanti;

c) la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati;

d) la perfetta pulizia delle biancherie, delle coperte e degli altri oggetti di uso domestico, non che del corredo dell'equipaggio, e di tutti i locali di alloggio e servizio;

e) se il numero delle persone ammesse a bordo non sia superiore al regolamentare, e se a ciascuna di esso assegnata la quota di ambiente dovuta;

f) che non sia deficiente la ventilazione nei singoli locali, e sufficienti e in buone condizioni di pulizia e di lavaggio le latrine;

g) in generale, non manchi nessuna condizione necessaria alla conservazione della salute a bordo.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 60


Art. 60.

I capitani ed i padroni, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, devono fornire alla Commissione tutte le notizie e le giustificazioni che fossero loro domandate.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 61


Art. 61.

Tali visite saranno possibilmente eseguite in modo da non ritardare la partenza delle navi.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 62


Art. 62.

La Commissione di visita sara' presieduta dall' ufficiale di porto e non sara' permessa la partenza della nave senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare da apposito verbale.

In caso di contestazione per ragioni sanitarie i singoli membri della commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sara' riferito al Prefetto, il quale decidera', senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del capo dell'ufficio di porto.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 63


Art. 63.

Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformita' delle istruzioni ministeriali.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 64


Art. 64.

Le navi destinate al trasporto di passeggieri fuori dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez, ove il numero degli imbarcati fra equipaggio e passeggieri superi i 150, devono, a norma dell'articolo 89 del Codice di marina mercantile, avere un medico di bordo, debitamente autorizzato dal Ministero dell'Interno.

Se il numero dei passeggieri supera il mille e duecento e in ogni caso sia ordinato dal Ministero dello Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio igienico-sanitario a bordo.

Si dovranno pure in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio uno o piu' infermieri e una o piu' infermiere, giudicati abili dai medici di porto.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 65


Art. 65.

Le stesse navi, di cui all'articolo precedente, devono essere provvedute di un apparecchio a distillazione capace di produrre almeno cinque litri di acqua al giorno per ogni persona imbarcata.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 66


Art. 66.

Le stesse navi, di cui sopra, dovranno essere provvedute di un apparecchio a disinfezione col vapore, il cui buon funzionamento sara' previamente controllato dall'autorita' sanitaria governativa, e di recipienti adatti per una eventuale disinfezione chimica.

Dovranno avere pure due locali adatti per bagno a pioggia, uno per uomini ed uno per donne.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 67


Art. 67.

In tali navi dovranno esservi sempre due locali per infermeria, per uomini e donne, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio e situati preferibilmente fra la prora e il centro della nave, capaci di ricoverare almeno il 4 % degli imbarcati e con a disposizione uno spazio non minore di mc. 3.50 per persona.

Un locale speciale bene illuminato deve essere addetto per ambulatorio ed, eventualmente, per sala di operazione.

Annessi a ciascuna infermeria vi sara' pure un camerino da bagno e una latrina speciale per uso dei soli ammalati.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 68


Art. 68.

Sara' vietato l' imbarco, in ogni caso, di effetti letterecci o di uso personale non perfettamente puliti, o che non siano previamente disinfettati con l'apparecchio a disinfezione a vapore o con mezzi chimici, a norma delle istruzioni ministeriali e sotto la vigilanza del medico di porto.

((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
[...]
c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Art. 69


Art. 69.

Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanita' o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sara' accordata se non dopo aver dimostrato lo adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.

Art. 70


Art. 70.

Ogni capitano o padrone di nave nell' approdare ad un porto o scalo dello Stato e' obbligato:

1° Di mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica.

((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232)).

((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232)).

((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232)).

Art. 71


Art. 71.

Alle norme indicate nell'articolo precedente saranno sottoposte anche le navi da guerra nazionali ed estere.

Per esse pero' le informazioni e l' interrogatorio di cui nell'articolo precedente, saranno ricevute dal funzionario di porto che si reca loro incontro.

Art. 72


Art. 72.

Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo ne' abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalita' sanitaria.

Art. 73


Art. 73.

La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cessera' qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero dell' Interno lo creda necessario per l' esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all'estero.

In tali condizioni i capitani dovranno osservare il disposto dell'art. 70.

Art. 74


Art. 74.

Le dichiarazioni fatte dal capitano, a' sensi dell'articolo 70, prima dell' ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non e' permessa alcuna cancellatura od alterazione, quando diano luogo a provvedimenti sanitari.

Art. 75


Art. 75.

Allorquando l'autorita' di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potra' procedere all' esame di persone dell' equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell' interrogatorio di cui all'articolo seguente.

Per le navi da guerra bastera' sempre la dichiarazione fatta, col vincolo della parola d'onore, dal comandante o dall'ufficiale che lo rappresenta.

Art. 76


Art. 76.

Le interrogazioni da rivolgersi al capitano, al momento che questi chiede l' ammissione a pratica, dovranno essere di tal natura da accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza della nave, e degli scali intermedii toccati, il tempo impiegato nella traversata, la qualita' e quantita' del carico, il numero delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico della nave, ogni caso avvenuto e tutte le comunicazioni avute durante la traversata.

Le risposte dei capitani non potranno farsi note ad estranei, ne' essere portate a conoscenza del pubblico.

I capitani esteri che parlano idioma non conosciuto dall'ufficiale di porto dovranno valersi dell'opera di un interprete, a norma del capo III del presente regolamento.

Art. 77


Art. 77.

Le navi provenienti da paesi non soggetti a trattamenti sanitari, se la traversata fu incolume e non abbiano avuto comunicazioni sospette durante la medesima, saranno di regola poste in libera pratica, appena il capitano sia stato interrogato, a sensi dell' articolo precedenti.

Art. 78


Art. 78.

Allorquando l' ufficiale di porto lo creda opportuno potra', pero', fare eseguire dal Medico di porto o da un agente portuale una visita di ricognizione, per accertare se lo stato igienico della nave sia soddisfacente, se il numero degli individui a bordo corrisponde con quello che risulta dalla patente o dalle carte di bordo e con le dichiarazioni del capitano, oese tutte le persone a bordo non presentino indizi di malattia infettiva o diffusiva.

Art. 79


Art. 79.

La visita di ricognizione non sara' eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del modico di bordo.

Art. 80


Art. 80.

Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell'Interno, debbano essere sottoposte a visita medica, o questa sia ritenuta necessaria dalle autorita' locali per condizioni speciali delle navi, il medico di porto passera' in rassegna tutti gli individui imbarcati o sul bordo della nave stessa, o, preferibilmente, quando e' attuabile, in un locale del porto, nel quale possano scendere con le debite cautele di completo isolamento, sottoponendoli a quelle interrogazioni od indagini mediche che egli stimi opportune per accertarsi che non siano affetti da malattie infettive e diffusive.

L'esame del medico si estendera' pure alle condizioni igieniche della nave.

Le misure di disinfezione, degli effetti sudici e di lavatura delle persone, come pure le disinfezioni dei locali sospetti di infezione della nave, stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, debbono essere, eseguite sotto la vigilanza del Medico di porto, a norma delle Istruzioni emanate dal ministero dell'intero.

Art. 81


Art. 81.

Abbenche' il luogo di provenienza di una nave non sia soggetto ad ordinanza sanitaria e la patente presentata sia netta, l'Ufficio di porto ne sospendera' la ammissione a pratica ogni qualvolta risulti una fra le seguenti circostanze:

1° che il numero delle persone esistenti a bordo non concordi con quello segnato sulla patente e sul ruolo di equipaggio;

2° che la patente non sia a stampa, o vi si rivelino cancellature, raschiature od alterazioni, oppure non corrisponda alle dichiarazioni del capitano;

3° che risultino alterazioni nella salute di qualche persona a bordo;

4° che il carico sia tutto od in parte composto di sostanze sospette di compromettere la salute pubblica, come stracci non confezionati secondo le ordinanze ministeriali o effetti di uso sudici;

5° che le condizioni igieniche della nave non siano soddisfacenti;

6° che nella traversata siasi verificato qualche caso di malattia dubbia o di morte, o se risulti di comunicazioni sospette avute nella traversata;

7° che vi sia grande agglomeramento di persone condizioni poco soddisfacenti di nettezza.

Art. 82


Art. 82.

Ove si avveri qualcuna delle circostanze indicate dall' articolo precedente l' ufficiale di porto, mentre sospendera' la pratica, fara' visitare la nave dal medico di porto, il quale, quando riscontri qualche pericolo per la pubblica salute, redigera' apposita relazione della visita, da trasmettersi immediatamente al Prefetto, a cura dell'ufficiale suddetto, occorrendo per telegrafo, per le opportune istruzioni.

Art. 83


Art. 83.

Se le navi in arrivo, anche con patente netta, hanno a bordo animali vivi, equini, bovini, ovini o suini, sara' conceduto lo sbarco degli animali, salvo il disposto di speciali ordinanze, solo dopo che sia stato accertato, pel deposto del capitano o anche di qualche individuo dell'equipaggio interrogati separatamente, o, dove occorra, con visita del veterinario di porto, che gli animali non sono attaccati da nessuna malattia epizootica contagiosa.

Riconoscendosi che gli animali siano affetti da malattie trasmissibili, l' ufficiale di porto o applichera' il disposto delle ordinanze in vigore per tali casi, se ve ne siano, o ne riferira' per telegrafo al Prefetto per le opportune istruzioni.

Art. 84


Art. 84.

I capitani o padroni che comandano navi con carico di cereali, coloniali o sostanze alimentari o di bevande, nell' atto di ricevere la pratica, hanno obbligo di impegnarsi, mediante dichiarazione sottoscritta, di non permettere che ne sia sbarcata nessuna quantita' che si trovi avariata alterata o corrotta, e di prevenire in tale contingenza subito l'Ufficio di porto, per quelle disposizioni che fossero del caso.

Le stesse sostanze riconosciute avariato o alterate cosi' da poter riuscire dannose all'uso cui sono destinate, saranno sommerse in mare a conveniente distanza dal porto o dalla riva, o distrutte altrimenti col fuoco.

Art. 85


Art. 85.

Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell'esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne faranno sollecito rapporto al Prefetto, il quale provvedera' ai termini della vigente legge sanitaria o del regolamento speciale sulla vigilanza igienica degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico, salvo il disposto di speciali ordinanze in proposito.

Art. 86


Art. 86.

Se dalle perizie fatte risultera' che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso industriale, il Prefetto, salvo il disposto di speciali prescrizioni del Ministero dell' Interno, ne permettera' l' introduzione, facendo sorvegliare, per mezzo della forza pubblica, l' entrata e l' impiego di dette merci, per l' uso cui furono destinate, trattandole pure, ove sia necessario, con mezzi atti a renderle sempre riconoscibili da chiunque cui si offrissero clandestinamente per uso alimentario o di bevanda.

Le spese derivanti dalle dette misure di vigilanza andranno a carico del proprietario della merce.

Art. 87


Art. 87.

Ogni nave che arrivi con patente brutta o da localita' contemplata dalle ordinanze di sanita' marittima, o con circostanze aggravanti durante la traversata, sara' sottoposta alle misure in ogni speciale caso prescritte dal presente regolamento e dalle ordinanze in vigore.

((Le navi indicate nel precedente comma, le quali siano state sottoposte a misure sanitarie nel primo approdo del Regno, non dovranno essere nuovamente sottoposte alle medesime o ad altre misure sanitarie nei successivi scali del Regno, tranne nei casi di circostanze aggravanti in linea sanitaria sviluppatesi durante la traversata da uno all'altro scalo del Regno)).

Art. 88


Art. 88.

((La patente e' brutta agli effetti dell'articolo precedente quando dalla medesima risulti, che, o nel luogo di partenza, o in alcuno degli scali intermedi toccati dalla nave esistesse in atto una malattia contagiosa, ovvero che manifestazioni di detta malattia si fossero avute da meno di venti giorni, salvo quanto possa essere disposto, per determinate malattie, e per le malattie esotiche, da apposite ordinanze del Ministero dell'interno)).

Art. 89


Art. 89.

Le navi prive di patenti di sanita', se non ne siano dispensate a norma dell'articolo 92, saranno sottoposte alla visita medica e alla disinfezione degli oggetti sudici di uso personale o domestico, se pure non sara' il caso di applicarvi altre misure stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze in vigore.

Art. 90


Art. 90.

Nei casi straordinari di un pericolo imminente e per cui la sospensione della libera pratica non sia giudicata sufficiente, gli Uffici di porto potranno ordinare, sotto la loro responsabilita', le misure d' urgenza che giudicheranno indispensabili per la conservazione della pubblica incolumita', riferendone immediatamente, a mezzo del telegrafo, al competente Prefetto.

Qualora l'Ufficio di porto si valga della facolta' concessagli da questo articolo, dovra' far risultare dell'urgenza del motivo e della necessita' della misura adottata con ordinanza, che sara' redatta appena sia possibile e verra' subito trasmessa al Prefetto.

Art. 91


Art. 91.

Le navi, che, per ragione delle loro provenienze o di circostanze avvenute a bordo durante la traversata, debbano, per essere ammesse a libera pratica, subire misure sanitario a norma del presente regolamento o di ordinanze in vigore, potranno, senza prendere libera pratica, fare operazioni di carico o scarico di merci, ed anche di passeggieri, assoggettandosi a tutte quelle misure di precauzione che saranno ritenute necessarie per evitare altri rapporti.

Nel caso di sbarco di passeggieri si dovra' pero' richiedere speciale autorizzazione al Prefetto, che la concedera' solo su parere del medico provinciale.

I passeggieri e gli oggetti sbarcati saranno soggetti alle misure sanitarie prescritte per il caso.

Art. 92


Art. 92.

Il ministro dell' Interno, d'accordo con quello della Marina, potra', in tempi ordinari, dispensare dalla presentazione in arrivo della patente di sanita', le provenienze da determinati porti designati con speciale ordinanza.

Art. 93


Art. 93.

Ogni volta su di una nave italiana, partita da un porto dello Stato, si manifesti uno o piu' casi sospetti di colera o di altri morbi infettivi e diffusivi di origine esotica, prima che sia uscita dal bacino del Mediterraneo, il Comandante sara' obbligato a interrompere il viaggio, dirigendosi alla stazione sanitaria piu' vicina.

Art. 94


Art. 94.

In qualunque localita' una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, e' autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e preferibilmente all'Asinara (Sardegna).

Tanto in questo, come nel caso dell'articolo precedente, dovra' la nave dare avviso telegrafico della sua direzione per mezzo dei semafori.

Art. 95


Art. 95.

((Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di vaiuolo, difterite, scarlattina o di altra malattia contagiosa e diffusiva, fra quelle comuni nelle nostre regioni, si effettueranno le seguenti misure: 1° visita medica delle persone a bordo, disinfezione degli effetti d'uso personale e domestico degli ammalati e degli effetti non puliti delle persone che li hanno assistiti. Potranno dalla visita essere esentati i passeggeri di classe, sempre quando il medico di porto, sotto la sua responsabilita', ritenga non necessario di assoggettarveli; 2° disinfezione completa degli ambienti ove vi siano stati o vi siano individui affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali; 3° sbarco ed invio degli ammalati o sospetti, all'ospedale di isolamento del luogo ove approda la nave o della localita' piu' vicina; 4° vaccinazione di tutte le persone a bordo che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratti di vaiuolo. La vaccinazione non e' obbligatoria poi passeggieri di nazionalita' estera che non sbarcano nel Regno e sono diretti ad un porto estero; 5° pulizia rigorosa delle parti della nave destinate a passeggieri e all'equipaggio, e, occorrendo, anche di altri locali. Alle navi anzidette, le quali abbiano a bordo un medico governativo R. commissario di emigrazione o un medico di bordo autorizzato; e che inoltre posseggano a bordo un adatto locale di isolamento, un adeguato apparecchio di disinfezione a vapore ed un apparecchio per la distruzione dei topi di tipo riconosciuto idoneo dal Ministero dell'interno e di sufficente potenzialita', potra' l'ufficio portuale, sul conforme parere del medico di porto, concedere le seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle misure sopra indicate ai numeri 1, 4, 5 allorquando vi sia l'attestazione del medico R. commissario o del medico di bordo, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate a bordo nelle 24 ore immediatamente precedenti all'arrivo; b) autorizzazione al capitano della nave, che ne faccia richiesta, di non sbarcare il malato od i malati o sospetti, giusta quanto e' piu' sopra indicato al n. 3, e di farli invece proseguire, in istato di isolamento sulla nave, fino a destinazione, salvo, occorrendo, di sorvegliarne l'isolamento a bordo, a mezzo di appositi agenti, durante la permanenza della nave nel porto; c) concessione della libera pratica anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate piu' sopra ai numeri 2 e 3, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel piu' breve termine possibile)).

Art. 96


Art. 96.

Le navi che arrivano nei porti dello Stato con patente brutta per colera, o che sono partite da localita' dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell' interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

Art. 97


Art. 97.

Tutte le dette navi saranno sottoposte a rigorosa visita medica delle persone a bordo ed alla disinfezione di tutti gli effetti di uso personale o domestico, i quali non siano trovati perfettamente puliti.

I medici incaricati delle visite a bordo giudicheranno nei singoli casi se debbansi sottoporre a disinfezione anche gli indumenti di passeggeri o di persone dell'equipaggio.

Art. 98


Art. 98.

Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all' arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno inviate alla stazione sanitaria piu' vicina, dell'Asinara, o di Poveglia, o di Augusta, per subirvi la visita e le disinfezioni di cui all'articolo precedente e quelle altre misure sanitarie che, di volta in volta, saranno determinate dal Ministero dell' Interno.

Le navi che si trovano in viaggio in tali condizioni potranno direttamente recarsi a dette Stazioni prima di approdare ad altro porto dello Stato, avvertendo possibilmente col mezzo dei semafori.

Art. 99


Art. 99.

Potranno essere dispensate dal trasferirsi ad una stazione sanitaria, per le misure di cui all'articolo precedente, quelle navi, sulle quali, pur essendosi verificati casi di colera nella traversata, non se ne siano poi ripetuti altri da almeno cinque giorni dopo la piena guarigione o la morte dei colpiti, ove le stesse navi abbiano medico e stufa a disinfezione regolamentare a bordo.

Le misure sanitarie prescritte in tali condizioni saranno applicate nel porto stesso di approdo o nelle annesse stazioni sanitarie. In nessun caso pero' l'acqua della sentina potra' essere versata nel porto, se prima non sara' stata disinfettata a norma delle istruzioni ministeriali.

Art. 100


Art. 100.

Le navi che arrivano nei porti lo Stato con patente brutta per febbre gialla, o che sono partite da localita' dichiarate infette per tale morbo con ordinanza del Ministero dell'Interno, per avere la libera pratica dovranno assoggettarsi alle misure indicate negli articoli seguenti.

Art. 101


Art. 101.

Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica, le navi riconosciute in buone condizioni igieniche, sempre che abbiano un medico e un apparecchio a disinfezione a vapore a bordo e risulti da dichiarazione esplicita del sanitario:

a) che non siano stati sulle medesime caricati effetti sudici di uso personale o domestico, o che tali effetti vennero a bordo lavati e disinfettati convenientemente;

b) che non si sia verificato durante la traversata alcun caso, ancorche' solo sospetto, di febbre gialla.

Art. 102


Art. 102.

Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non si trovano in qualcuna delle condizioni dell'articolo precedente, sempre, beninteso, che consti da dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza di questo, del capitano, non esservisi verificato durante il viaggio alcun caso, ancorche' solo sospetto, della precitata malattia.

Art. 103


Art. 103.

Saranno ammesse a libera pratica, colle precauzioni accennate nell'articolo precedente e previa disinfezione dei locali che saranno indicati dal medico di porto, le navi provvedute di medico e di stufa a disinfezione regolamentare a bordo, le quali, pur avendo avuto casi di febbre gialla durante il viaggio, ne siano rimaste immuni innanzi l' approdo, per cinque giorni almeno, dopo la piena guarigione o dopo la morte dei colpiti. In questo caso, pero', e' necessaria un'attestazione giurata del medico, dalla quale risulti che siano state praticate le piu' rigorose disinfezioni degli effetti appartenenti ai malati ed ai locali in cui essi furono curati.

Art. 104


Art. 104.

Saranno dirette ad una delle stazioni sanitarie marittime, quelle navi che, dopo avere avuto casi di febbre gialla a bordo, arrivino in un porto dello Stato e non si trovino nelle condizioni dell'articolo precedente.

Queste navi potranno anche trasferirsi direttamente alla stazione dell'Asinara, di Poveglia o di Augusta prima di approdare a qualsiasi porto italiano, per subirvi le misure che dal Ministero dell' Interno verranno ordinate, dandone avviso semaforico.

Art. 105


Art. 105.

Sara' in ogni caso vietato a qualunque nave proveniente da regioni infette da febbre gialla, di scaricare nei porti la sua zavorra, se risulti di terra o sabbia; tale operazione dovra' farsi in alto mare alla distanza di 5 chilometri, almeno, dalla spiaggia.

Art. 106


Art. 106.

L' ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro pel disimpegno degl'incarichi commessigli dal «Regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina mercantile», dovra' accertarsi dello stato di salute dei naufraghi, e della loro provenienza.

Nel caso che qualcuno dei naufraghi sia ammalato o la nave perduta provenga da localita' colpita da ordinanza sanitaria, l'ufficiale di porto provvedera' perche' le persone siano tenute in osservazione, e siano loro prestati, possibilmente col concorso di un sanitario, i soccorsi necessari; informera' dell'accaduto l'Autorita' locale e chiedera' telegraficamente istruzioni al Prefetto.

Art. 107


Art. 107.

Qualora l'Autorita' marittima venga a conoscere che su qualche punto del litorale, siano sbarcati clandestinamente individui o merci, dovra' recarsi sul posto per prendere tutti i provvedimenti eventualmente necessari nell'interesse della pubblica salute.

Art. 108


Art. 108.

Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, 1' ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li fara' sottoporre a disinfezione, oppure, ove cio' non sia possibile, li fara' distruggere col fuoco.

Art. 109


Art. 109.

Gli agenti doganali, nel caso dello sbarco clandestino di passeggieri o di effetti di uso personale o domestico, saranno obbligati ad informarne gli Uffici di porto, trattenendo intanto in isolamento le persone e gli oggetti.

Art. 110


Art. 110.

Venendo rigettato dal mare sulla spiaggia qualche cadavere, l' ufficiale di porto ne dara' immediato avviso al sindaco ed all'autorita' giudiziaria.

Spettera' al sindaco di provvedere pel seppellimento, che dovra' essere eseguito con le norme stabilite pei morti di malattie contagiose, se non siasi altrimenti accertata altra causa della morte.

Art. 111


Art. 111.

L'ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell'Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida o, altra che si istituisca, sara' determinato da apposito regolamento che sara' emanato dal Ministero dell' Interno.

Art. 112


Art. 112.

I capitani delle navi che verranno inviate o si dirigeranno spontaneamente ad una delle dette stazioni per subirvi le misure sanitarie a norma del presente regolamento o di speciali ordinanze, dovranno prendere ancoraggio nel punto loro designato dall' autorita' di porto ed uniformarsi quindi alle disposizioni dell' incaricato del servizio sanitario della stazione.

In caso di contestazioni, provvedera' il Prefetto della rispettiva provincia, udito il medico provinciale, senza che tale ricorso abbia effetto sospensivo.

Art. 113


Art. 113.

Di regola i passeggieri e l'equipaggio subiranno il periodo di osservazione a bordo, scendendo soltanto alle stazioni sanitarie per farvi il bagno di pulizia e per sottomettere alle disinfezioni opportune gli effetti sudici di uso personale e domestico, secondo sara' ordinato dal sanitario della stazione.

Tanto allo sbarco e al rimbarco delle persone e degli effetti d'uso, quanto al trasporto e alla ripresa di questi ultimi agli apparecchi di disinfezione, dovra' provvedere il capitano della nave con personale ed imbarcazioni bene equipaggiate e in numero sufficiente perche' tali operazioni si compiano regolarmente.

Art. 114


Art. 114.

Quando tutte od alcuna delle persone imbarcate sulla nave dovessero rimanere nella Stazione sanitaria per qualche tempo, prima che la nave abbia libera pratica, per le misure sanitarie o per osservazione, il capitano della nave stessa e' obbligato a provvedere al loro mantenimento.

Art. 115


Art. 115.

Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno la rotta giornaliera stabilita dalla legge, salvo le esenzioni stabilite pure dalla legge.

Art. 116


Art. 116.

E' in facolta' delle persone ricoverate all'ospedale di chiamare, a loro spese, altro medico da quello della Stazione.

Art. 117


Art. 117.

I comandanti delle navi sono tenuti a rimborsare le spese per le misure sanitarie alle quali sono sottoposti i passeggieri, gli oggetti d'uso, le merci e le navi stesse, sia nei porti che nelle stazioni sanitarie.

Le spese sopradette saranno calcolate secondo una tariffa, che sara' approvata dal Ministero dell' Interno e pubblicata in tutti gli Uffici di porto e presso le Stazioni sanitarie.

I capitani non potranno ottenere le carte di bordo fino a che non avranno soddisfatto alle sopracitate spese, ritraendone regolare ricevuta.

Art. 118


Art. 118.

Le infrazioni al presente regolamento sono punite a norma dell'art. 17 della legge sanitaria, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

Il Ministro dell' interno
CRISPI.

Il Ministro della Marina
MORIN.

Regolamento-Tabella


CIRCOSCRIZIONE MARITTIMA

colla classificazione dei scali o porti del Regno

Parte di provvedimento in formato grafico

(1) (2) ((4))
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AGGIORNAMENTO (1)


Il Regio Decreto 11 marzo 1897, n. 122 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'Ufficio di porto a Borgo di Gaeta e' elevato dalla 2ª alla 1ª classe per le competenze in materia di sanita' marittima".

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AGGIORNAMENTO (2)


Il Regio Decreto 22 aprile 1897, n. 154 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'Ufficio di porto di Ponza e' elevato dalla 2ª classe alla 1ª classe per le competenze in materia di sanita' marittima".

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AGGIORNAMENTO (4)


Il Regio Decreto 4 settembre 1898, n. 436 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'Ufficio di porto di Avenza, scalo della Marina di Carrara, e' elevato dalla 2ª alla 1ª classe per le competenze in materia di sanita' marittima".