Modificazione dell'art. 51 del regolamento di Sanita' marittima. (037U2641)
Art. 1.
L'art. 51 del regolamento di Sanita' marittima, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' modificato come segue:
« Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocita' di trattamento, e' obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanita' delle navi dirette a porti italiani ».