Che apporta modificazioni al vigente regolamento sulla sanita' marittima. (023U0167)
Art. 1.
Agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento, approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con R. decreto 7 luglio 1910, n. 573, sono sostituiti i seguenti:
Art. 28. - Nessuno puo' imbarcare come medico di bordo se non sia fornito dell'autorizzazione a viaggiare con tale qualifica e se abbia superato il 65° anno di eta'.
L'autorizzazione e' concessa dal Ministero dell'interno ai medici i quali abbiano sostenuto con esito favorevole gli speciali esami di idoneita' che saranno indetti, in apposita sessione, a cura del Ministero stesso, ogni tre anni o entro un minor termine quando cio' sia richiesto dalle esigenze del servizio sanitario della marina mercantile.
Art. 29. Per l'ammissione agii esami anzidetti gli aspiranti all'autorizzazione per medico di bordo dovranno presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:
1° atto di nascita dal quale risulti che il candidato non
ha superato, alla data nella quale l'esame viene bandito,
il 35° anno di eta';
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito da
non meno di due anni compiuti, in una Universita' del Regno;
4° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del
Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;
5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6° certificato di sana e robusta costituzione di data recente.
Potranno presentarsi altresi' titoli di studio e di servizio e pubblicazioni scientifiche.
Art. 33. - I medici di bordo debbono prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave.
Essi hanno, inoltre, qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo, per la tutela dell'igiene e sanita' a bordo durante l'intiera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione.