N NORME. red.it

Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. (095U0636)

Art. 58


Art. 58.

Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali.

Sara' obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilasciera' analogo certificato senza l'esibizione del quale, l'Ufficio di porto non consegnera' le carte di bordo.

Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sara' fatta solo ogni sei mesi.