N NORME. red.it

Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. (095U0636)

Art. 108


Art. 108.

Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, 1' ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li fara' sottoporre a disinfezione, oppure, ove cio' non sia possibile, li fara' distruggere col fuoco.