Per la coniazione di una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso. (067U3872)
Art. 1.
Sara' coniata una medaglia destinata a premiare le persone che si rendono in modo eminente benemerite in occasione di qualche morbo epidemico pericoloso, sia prodigando personalmente cure ed assistenze agli infermi, sia provvedendo ai servigi igienici ed amministrativi, ovvero ai bisogni materiali o morali delle popolazioni travagliate dal morbo, e massimamente quando non ne correva loro per ragione d'ufficio o di professione un obbligo assoluto e speciale.
(3) ((4))
AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le ricompense ai benemeriti della salute pubblica istituite con i Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite anche alle persone che si siano rese in modo eminente benemerite con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano la igiene e sanita' pubblica".
Il Decreto Luogotenenziale 25 novembre 1915, n. 1711 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le ricompense ai benemeriti della salute pubblica istituite con i Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite anche alle persone che si siano rese in modo eminente benemerite con cospicue elargizioni a favore di istituzioni che interessano la igiene e sanita' pubblica".
AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante la guerra, le ricompense, istituite coi Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite alle persone che si siano rese, in modo eminente, benemerite della pubblica salute per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati".
Il Decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 624 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante la guerra, le ricompense, istituite coi Regi decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, potranno essere conferite alle persone che si siano rese, in modo eminente, benemerite della pubblica salute per l'assistenza sanitaria ai militari feriti od ammalati".